Sentenza — n. 7256/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 17/12/2024 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, del 01/03/2022 con la quale Domenico Lapiccirella era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed € 2.500 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 56, 648bis c.p. Secondo le conformi sentenze di merito l'imputato aveva concorso nel tentativo di ricettazione di una Fiat 500, provento di furto, che Paolo Grossi (separatamente giudicato) aveva condotto presso la ditta di autodemolizioni da lui gestita, ditta all'interno della quale, presente il Lapiccirella, i computati Michele Albanese e Evgeni Iliev furono sorpresi dalla PG intenti a smontare il veicolo.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 7256/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 56, 648bis c.p. Secondo le conformi sentenze di merito l'imputato aveva concorso nel tentativo di ricettazione di una Fiat 500, provento di furto, che Paolo Grossi (separatamente giudicato) aveva condotto presso la ditta di autodemolizioni da lui gestita, ditta all'interno della quale, presente il Lapiccirella, i computati Michele Albanese e Evgeni Iliev furono sorpresi dalla PG intenti a smontare il veicolo.
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Lapiccirella Domenico, nato a Cerignola l'11/11/1946 avverso la sentenza del 17/12/2024 emessa dalla Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ceccarelli che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza in quanto il reato è estinto per sopravvenuta morte dell'imputato
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 17/12/2024 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, del 01/03/2022 con la quale Domenico Lapiccirella era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed € 2.500 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 56, 648bis c.p. Secondo le conformi sentenze di merito l'imputato aveva concorso nel tentativo di ricettazione di una Fiat 500, provento di furto, che Paolo Grossi (separatamente giudicato) aveva condotto presso la ditta di autodemolizioni da lui gestita, ditta all'interno della quale, presente il Lapiccirella, i computati Michele Albanese e Evgeni Iliev furono sorpresi dalla PG intenti a smontare il veicolo.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, alla qualificazione del fatto e al trattamento sanzionatorio.
3. In data 01/12/2025 il difensore dell'imputato ha comunicato che il Lapiccirella è deceduto il giorno 1/08/2025.
4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. 5.La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per le seguenti ragioni. Dal certificato anagrafico acquisito in atti risulta che l'imputato è deceduto in data 01/08/2025 dopo la pronuncia della sentenza impugnata. Si impone, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza in quanto il reato è estinto per sopravvenuta morte dell'imputato, ai sensi e per gli effetti, dell'art.150 cod. pen. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così è deciso, 21/01/2026