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Sentenza — n. 6830/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6830/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6830/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato relativo alla sentenzadel Tribunale di Ravenna, emessa il 28 febbraio 2023, irrevocabile il 17 ottobre 2023, che aveva condannato il ricorrente per il reato di truffa. La Corte ha ritenuto che il difensore non fosse munito della procura speciale, necessaria per proporre la richiesta, in quanto quella prodotta in atti non avrebbe elencato, tra le facoltà conferite, quella di presentare istanza di rescissione del giudicato.

Regesto Legislator

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art. 1367 cod. civ; Sentenza — n. 6830/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Luca Silvestrone, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere la Corte ritenuto valida la procura speciale allegata alla richiesta di rescissione di giudicato, atto che conferiva al difensore la facoltà di proporre istanze di qualsiasi tipo e “ogni tipo di impugnazione, in ogni stato e grado del procedimento, ivi compreso quello di cassazione e di esecuzione” (così in ricorso).

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria domanda di ricusazione difetto di legittimazione del ministero pubblico motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio perenzione dell'istanza di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 1367 cod. civ
In proposito, è stato efficacemente affermato, in una recente decisione di legittimità, condivisa dal Collegio, che la procura, quale atto negoziale, va interpretata sulla scorta delle regole stabilite dal codice civile e, in particolare, dell'art. 1367 cod.
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: SILVESTRONE LUCA nato a RAVENNA il 03/03/1971 avverso l'ordinanza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni B. Bertolini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato relativo alla sentenzadel Tribunale di Ravenna, emessa il 28 febbraio 2023, irrevocabile il 17 ottobre 2023, che aveva condannato il ricorrente per il reato di truffa. La Corte ha ritenuto che il difensore non fosse munito della procura speciale, necessaria per proporre la richiesta, in quanto quella prodotta in atti non avrebbe elencato, tra le facoltà conferite, quella di presentare istanza di rescissione del giudicato.

2. Ricorre per cassazione Luca Silvestrone, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere la Corte ritenuto valida la procura speciale allegata alla richiesta di rescissione di giudicato, atto che conferiva al difensore la facoltà di proporre istanze di qualsiasi tipo e “ogni tipo di impugnazione, in ogni stato e grado del procedimento, ivi compreso quello di cassazione e di esecuzione” (così in ricorso).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Dalla consultazione degli atti, resa necessaria dalla natura processuale della questione, risulta che il ricorrente aveva rilasciato procura speciale al difensore che comprendeva, tra gli altri, anche il potere di proporre ogni tipo di impugnazione ed istanza. La rescissione del giudicato è considerato un mezzo di impugnazione straordinario (in questo senso, Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990-01), sicché doveva ritenersi inserita, in tale dizione dell’atto, la facoltà di proporre la richiesta di rescissione del giudicato.

In proposito, è stato efficacemente affermato, in una recente decisione di legittimità, condivisa dal Collegio, che la procura, quale atto negoziale, va interpretata sulla scorta delle regole stabilite dal codice civile e, in particolare, dell'art. 1367 cod. civ., secondo cui, nel dubbio, le espressioni utilizzate devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (Sez. 2, n. 16035 del 12/02/2020, Mancuso, Rv. 279195-01). In altra decisione, si è sostenuto, sullo stesso solco di favore verso gli interessi della parte, che è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 comma 3 cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere (Sez. 6, n. 31362 del 08/05/2018, M., Rv. 273436-01, in fattispecie in cui è stata ritenuta idonea la procura conferita al difensore con la quale gli si attribuiva "ogni facoltà prevista dalla legge", essendo tale nozione comprensiva anche del potere di interporre appello avverso la decisione di primo grado).

2. Applicando tali princìpi al caso in esame, la procura speciale rilasciata dal ricorrente doveva ritenersi valida, ciò che comporta l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con la consequenziale trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna affinché proceda alla valutazione della richiesta di rescissione del giudicato. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l