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Sentenza — n. 6828/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against detention citing concrete danger and prior criminal record.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6828/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Caltabiano's appeal against his pre-trial detention inadmissible. Caltabiano argued that the lower court failed to consider his prior home detention and the fact that other co-defendants were granted less severe measures. The court rejected this, ruling that the trial court correctly identified his prominent role in the robbery and his specific criminal history as concrete grounds for continued detention.

Regesto Legislator

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Art. 273 c.p.p.; Art. 274 c.p.p.: The court may order pre-trial detention when the accused's personality and specific criminal record demonstrate a concrete and current danger of reoffending, even if other co-defendants received lighter measures.

Parole chiave

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pre-trial detention danger of reoffending criminal record procedural inadmissibility proportionality of measures recidiva nell'infrazione criminalità persistente reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 273 c.p.p.
Art. 274 c.p.p.
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: CALTABIANO GIUSEPPE nato a TAORMINA il 10/11/2001 avverso l'ordinanza del 18/09/2025 del TRIBUNALE di CATANIA Udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. Michele Panzera, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 26 agosto 2025, che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di rapina aggravata di cui al capo A della imputazione provvisoria, qualificando i fatti come furto aggravato di autovettura e successiva rapina impropria, annullando il provvedimento genetico in relazione al reato di lesione personale di cui al capo B.

2. Ricorre per cassazione Giuseppe Caltabiano, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione di reati in termini di concretezza ed attualità. Il Tribunale non avrebbe considerato, al fine di graduare adeguatamente la misura da applicare al ricorrente, il fatto che agli altri coindagati erano stati concessi gli arresti domiciliari e che Caltabiano, al momento in cui era stata eseguita l’ordinanza genetica, si trovava in regime di arresti domiciliari per altri fatti, avendo dimostrato di non incorrere in alcuna violazione. Il ricorrente contesta il ruolo preminente assegnatogli nella vicenda delittuosa, non potendo differenziarsi la sua posizione da quella degli altri coindagati nella commissione della rapina impropria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato.

1. Il Tribunale, dopo aver fornito un resoconto del fatto – nel quale la figura del ricorrente è stata ritenuta, con valutazione di merito non rivedibile in quanto non manifestamente illogica, preminente nella commissione del furto dell’autovettura della vittima, cui era seguita la rapina dei suoi oggetti personali, avendo egli dato il suo benestare ai correi – ha affrontato il tema delle esigenze cautelari, valorizzando non solo le gravi modalità del delitto, il ruolo del ricorrente e la sua personalità in quanto soggetto già attinto da grave precedente penale specifico, ma anche la circostanza, non negata in ricorso, che un ulteriore carico pendente aveva determinato l’applicazione di un’altra misura cautelare domiciliare subito prima che l’indagato venisse colpito da quella di cui di discute in questa sede, a dimostrazione di una inclinazione al delitto e di una pericolosità sociale concrete ed attuali, ritenute non arginabili da misure cautelari meno gravi.

La motivazione è esente da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, anche nella parte in cui non ha tratto alcun elemento utile a favore del ricorrente dalla corretta esecuzione da parte sua della misura degli arresti domiciliari per altra causa, attesa la sua oggettiva brevità temporale.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. at