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Ordinanza — n. 6823/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of acquittal grounds in plea bargaining appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6823/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived specific acquittal grounds during the second-instance plea bargaining procedure. The appellant argued that the appellate court failed to evaluate statutory acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that once a defendant renounces appeal grounds, the higher court is limited to reviewing only those not waived.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; In plea bargaining appeals, the second-instance judge need not evaluate acquittal grounds if the defendant has renounced them, limiting review to non-waived issues.

Parole chiave

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plea bargaining appeal waiver of acquittal grounds second instance review inadmissible appeal renunciation of appeal violazione delle forme sostanziali accertamenti complementari prova del dolo

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione Carmine Zarrillo e deduce violazione di legge per non avere la Corte valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa il 6 maggio 2025, ha applicato al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Ricorre per cassazione Carmine Zarrillo e deduce violazione di legge per non avere la Corte valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa il 6 maggio 2025, ha applicato al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione Carmine Zarrillo e deduce violazione di legge per non avere la Corte valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
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Testo completo

NE ORDINANZA Zarrillo Carmine nato a MARCIANISE il 08/10/1994 inoltre: Norelli Maria avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa il 6 maggio 2025, ha applicato al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena richiesta in relazione al reato di rapina aggravata.

2. Ricorre per cassazione Carmine Zarrillo e deduce violazione di legge per non avere la Corte valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Deve ricordarsi il pacifico insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01).

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026