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Ordinanza — n. 6808/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the accused personally filed the appeal without a special bar member.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6808/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the accused personally filed the petition without engaging a lawyer from the special bar. The lower court had convicted the defendant of attempted robbery, and the appellant argued the personal filing violated constitutional rights regarding legal representation. The court rejected this claim by citing prior precedent establishing that requiring technical representation for cassation appeals does not infringe upon defensive faculties.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 24, 111, comma 7, Cost.; Art. 6 CEDU: The requirement for an accused to be represented by a lawyer from the special bar when filing a cassation appeal does not constitute a violation of constitutional or European Convention rights.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility special bar representation personal appeal filing defensive faculties limitation criminal procedure law eccezione di incostituzionalità eccesso di legittima difesa diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo il vizio di motivazione sull’entità della pena, sollevando dubbi di costituzionalità in ordine all’art. 613, comma 1 , cod.
Art. 24, 111, comma 7, Cost.
Art. 6 CEDU
l’1/1/1997 avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 02/12/2025 dato atto che si è proceduto a trattazione ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod.proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

l’1/1/1997 avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 02/12/2025 dato atto che si è proceduto a trattazione ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod.proc. pen.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione del Giudice dell’udienza preliminare del locale Tribunale che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto di tentata rapina impropria, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo il vizio di motivazione sull’entità della pena, sollevando dubbi di costituzionalità in ordine all’art. 613, comma 1 , cod. proc. pen. nella parte in cui preclude all’accusato di adire direttamente la giurisdizione di legittimità, senza avvalersi di un difensore iscritto nell’albo speciale.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall’imputato. Questa Corte ha già ritenutomanifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmentechiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 -01).

4. A lla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5 febbraio2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna MariaDe Santis Andrea Pellegrino