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Ordinanza — n. 6725/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of attendance authorization and non-allowed grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6725/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano under Article 610 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued that the defendant's failure to attend a sentencing hearing due to missing authorization violated procedural rights and that the legal qualification of facts was flawed. The court rejected these claims, noting the absence of documented intent to appear and that the cited grounds for appeal were not permitted by law.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the defendant failed to manifest the will to appear at the hearing and if the grounds cited do not fall within the strictly limited categories of permissible cassation grounds.

Parole chiave

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inadmissibility de plano authorization to appear sentencing agreement limited grounds for appeal procedural nullity legal qualification of facts costs of proceedings risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.
Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
con riferimento alla verifica richiesta dalla legge sulla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 125 cod. proc. pen.
in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. con riguardo al rigetto dell’istanza di ammissione alla giustizia riparativa.
Art. 129-bis cod. proc. pen.
Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che all’udienza del 19 novembre 2025 il difensore e procuratore speciale aveva formulato al giudice istanza di ammissione dell’imputato alla giustizia riparativa che il Giudice aveva respinto con ordinanza ex art. 129- bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Massimo Zambelli - di fiducia avverso la sentenza in data 03/12/2025 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato con la procedura de plano ai sensi dell’art. 610 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 610 cod. proc. pen
Massimo Zambelli - di fiducia avverso la sentenza in data 03/12/2025 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato con la procedura de plano ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, con sentenza in data 3 dicembre 2025, applicava nei confronti di Fani Innocenti la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai delitti di concorso in rapina aggravata (artt.
art. 125 cod. proc. pen
in relazione all’art. 125 cod. proc. pen.
art. 129- bis cod. proc. pen
Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che all’udienza del 19 novembre 2025 il difensore e procuratore speciale aveva formulato al giudice istanza di ammissione dell’imputato alla giustizia riparativa che il Giudice aveva respinto con ordinanza ex art. 129- bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 5950 del 22/01/2014, Renna
Sez. 2, n. 5950 del 22/01/2014, Renna, Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
254865 - 01) o risultino frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv.
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Testo completo

DA ORDINANZA Innocenti Fani, nato a Clusone il giorno 1/7/1975 assistito e difeso dall’avv. Massimo Zambelli - di fiducia avverso la sentenza in data 03/12/2025 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato con la procedura de plano ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen. sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, con sentenza in data 3 dicembre 2025, applicava nei confronti di Fani Innocenti la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai delitti di concorso in rapina aggravata (artt. 110, 628, commi 2 e 3, n. 1, cod. pen.) di una somma di denaro ai danni di Mattia Athos Asti (capo A della rubrica delle imputazioni) e di concorso in lesioni personali volontarie aggravate (artt. 110, 582, 585, commi 1, 2, n. 2, e 61 n. 2 cod. pen.) ai danni dello stesso Asti (capo B), commessi in data 13 dicembre 2024.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per effetto della mancata autorizzazione dell’imputato che si trovava agli arresti domiciliari a presenziare all’udienza. Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che mentre nelle precedenti udienze del 18 giugno 2025, 16 luglio 2025 e 19 novembre 2025 il Giudice aveva autorizzato l’imputato a presenziare, nessuna autorizzazione era stata notificata all’Innocenti con riguardo all’udienza del 3 dicembre 2025 il che avrebbe determinato una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non sanata dall’omessa deduzione da parte della difesa prima dell’emissione della sentenza. 2.2.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento alla verifica richiesta dalla legge sulla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Si duole la difesa del ricorrente del fatto che il Giudice ha trascurato di motivare sulla corretta qualificazione giuridica del fatto con particolare riguardo alla contestata circostanza aggravante dell’uso dell’arma emergente dal contrasto tra quanto dichiarato dalla persona offesa rispetto ai fotogrammi estrapolati dalle videoriprese di un soggetto terzo. 2.3.

Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. con riguardo al rigetto dell’istanza di ammissione alla giustizia riparativa. Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che all’udienza del 19 novembre 2025 il difensore e procuratore speciale aveva formulato al giudice istanza di ammissione dell’imputato alla giustizia riparativa che il Giudice aveva respinto con ordinanza ex art. 129- bis cod. proc. pen. pronunciata in pari data e che il difensore impugna.

3. Rileva il Collegio che il primo motivo di ricorso risulta presentato per motivi non consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ed è al contempo generico e manifestamente infondato. Occorre, innanzitutto, dare atto che la difesa del ricorrente non ha documentato che sia stata formulata richiesta dell’imputato, agli arresti domiciliari, di partecipare anche all’udienza del 3 dicembre 2025 nella quale è stata pronunciata la sentenza qui impugnata, mentre l’Innocenti era stato regolarmente autorizzato a partecipare alle precedenti udienze ed in particolare a quella del 26 novembre 2025 allorquando venne dal difensore e procuratore speciale presentata la richiesta di applicazione della pena che ha trovato pieno accoglimento nella sentenza impugnata.

Al riguardo è appena il caso di ricordare che, con un principio enunciato in sede di giudizio camerale di appello incardinato su giudizio abbreviato ma certamente estensibile anche in questa sede relativa al giudizio camerale di applicazione della pena, questa Corte ha stabilito che «L'imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale ha diritto di presenziare al giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente, a condizione che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all'udienza» (ex multis:

Sez. 2, n. 5950 del 22/01/2014, Renna, Rv. 258212 - 01) manifestazione che non è stato documentato essere stata effettuata per l’udienza del 3 dicembre 2025. A ciò si aggiunge che la difesa non ha indicato quale pregiudizio avrebbe patito l’imputato nell’esercizio del proprio diritto di difesa per non avere potuto presenziare all’udienza nella quale è stata data solo lettura di una sentenza corrispondente ai termini da lui concordati ex art. 444 e segg. cod. proc. pen. e nella quale era rappresentato ad ogni effetto dal difensore e procuratore speciale (che per l’udienza aveva nominato un sostituto).

4. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso risultano proposti per motivi non consentiti. 4.1. Infatti, il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, dispone che le parti possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ricorda il Collegio che, la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, o la entità della pena che corrispondano a quelle oggetto del libero accordo tra le parti, possono essere messe in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risultino, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentriche rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865 - 01) o risultino frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153 - 01). Non emerge tuttavia nel caso in esame con indiscussa immediatezza che vi siano errori nell’imputazione circa la qualificazione giuridica dei fatti anche con particolare riguardo alla circostanza aggravante dell’uso di un’arma nel corso del compimento della azione delittuosa di cui è processo. 4.2.

Quanto all’impugnazione dell’ordinanza con la quale il Giudice ha rigettato la richiesta di accesso dell’imputato alla giustizia riparativa il ricorso è poi caratterizzato da assoluta genericità non richiamando alcun passaggio della predetta ordinanza e non indicando alcun elemento specifico in forza del quale il Giudice sarebbe incorso in una violazione di legge o in un vizio di motivazione. A ciò si aggiunge che detta richiesta e la conseguente motivazione della relativa ordinanza del Giudice per le indagini preliminari risultano superate dalla presentazione della richiesta di applicazione della pena e dall’intervenuto accoglimento della stessa.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri