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Sentenza — n. 6719/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming invalid exclusion of substitute penalty due to lack of special power of attorney.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6719/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Angelino Bartolo's appeal against his conviction for theft, ruling that the appellate court correctly excluded a request for a substitute penalty. The defense argued the request was validly made during the appeal, but the court found the special power of attorney required for such a request was generic and lacked specific authorization. Consequently, the court held that the defendant's consent was not clearly expressed, justifying the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis cod. proc. pen.; Art. 545-bis cod. pen.: A request for a substitute penalty requires a special power of attorney explicitly demonstrating the defendant's personal consent, which cannot be inferred from a generic mandate to appeal.

Parole chiave

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substitute penalty special power of attorney consent requirement appellate procedure criminal appeal defendant consent generic mandate sostituzione nell'obbligazione

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis cod. proc. pen.
Violazione di legge in relazione all’art. 545-bis cod.
Art. 545-bis cod. pen.
Violazione di legge in relazione all’art. 545-bis cod. pen. per avere la Corte di appello escluso di poter valutare la richiesta di pena sostitutiva in quanto introdotta da difensore privo di procura speciale.
Art. 27, comma 3, Cost.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Angelino Bartolo, proponendo un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
art. 648 cod. pen
1.La Corte di appello di Milano, con sentenza del 14/05/2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 14/05/2024, con la quale Angelino Bartolo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto in rubrica (art. 648 cod. pen.).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Angelino Bartolo, proponendo un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 545-bis cod. pen
Violazione di legge in relazione all’art. 545-bis cod. pen.
art. 545-bis cod. proc. pen
Violazione di legge in relazione all’art. 545-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali
Con specifico riferimento al giudizio di appello, questa Corte ha in più occasioni evidenziato che la richiesta dell’imputato di sostituzione delle pene detentive deve necessariamente intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv.
Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino
Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv.
Sez. 2, n. 10641 del 20/12/2023, D.
Sez. 5, n. 41637 del 26/11/2025, Moraru
Sez. 2, n. 40288 del 28/10/2025, M.
Sez. 2, n. 37467 del 09/07/2024, Piani
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: Angelino Bartolo nato a Caserta il 04/05/1985 avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Iacopo Cappetta, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni consegente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Milano, con sentenza del 14/05/2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 14/05/2024, con la quale Angelino Bartolo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato allo stesso ascritto in rubrica (art. 648 cod. pen.). 2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Angelino Bartolo, proponendo un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione all’art. 545-bis cod. pen. per avere la Corte di appello escluso di poter valutare la richiesta di pena sostitutiva in quanto introdotta da difensore privo di procura speciale. 2.2. La difesa ha osservato come la richiesta fosse stata regolarmente introdotta con i motivi di appello e che il giudice avrebbe dovuto in primo luogo verificare la possibilità di accesso alla pena sostitutiva richiesta e solo in seguito fissare una specifica udienza a tal fine dove verificare la sussistenza del requisito formale della procura speciale, che tuttavia, a parere della difesa si doveva ritenere sussistente nel caso di specie in presenza della sottoscrizione del mandato ad impugnare in relazione al quale il difensore era anche stato specificamente autorizzato ad inoltrare a richiesta di pena sostitutiva. 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il motivo di ricorso è infondato per le ragioni che seguono. 2.In via preliminare, si deve ricordare che le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Con specifico riferimento al giudizio di appello, questa Corte ha in più occasioni evidenziato che la richiesta dell’imputato di sostituzione delle pene detentive deve necessariamente intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01;

Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090-01) e che il ricorrente non può lamentare il fatto che la Corte di appello non abbia fissato l’ulteriore udienza ai sensi dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., atteso che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere in grado di acconsentire, ex art. 545-bis cod. proc. pen., alla loro applicazione al momento della lettura del dispositivo, senza possibilità di avanzare istanze di rinvio, posto che la fase processuale successiva alla lettura del dispositivo non le prevede e che la norma valorizza l'apporto delle parti, chiamate a contribuire alla più adeguata risposta sanzionatoria al reato, in conformità alle esigenze di individualizzazione del trattamento derivanti dall'art. 27, comma 3, Cost. (Sez. 2, n. 10641 del 20/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 286137-01).

Già tali preliminari considerazioni evidenziano l’infondatezza delle allegazioni difensive del ricorrente, atteso che egli non aveva alcun diritto ad un rinvio della udienza, come sostenuto, per formalizzare la propria posizione in ordine alla eventuale applicazione di sanzioni sostitutive. Inoltre, si deve rilevare come correttamente nel caso di specie la Corte di appello abbia rilevato che la richiesta di applicazione di pena sostitutiva non è stata mai avanzata da soggetto a ciò legittimato (Sez. 5, n. 41637 del 26/11/2025, Moraru, n.m.).In altri termini, non si può considerare validamente espressa la volontà di accedere al regime di sanzioni sostitutive mediante le generiche espressioni utilizzate nel conferire mandato al difensore, come sostenuto nel caso di specie, attesa la chiara differenza, per funzione, finalità e forme utilizzate, che ricorre tra mandato ad impugnare e procura speciale.

In tal senso, si è anche di recente affermato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la procura speciale al difensore deve, a pena di inammissibilità, contenere l'indicazione di elementi da cui trarre la volontà dell'imputato di conferire procura per la manifestazione del consenso all'applicazione della pena sostitutiva, non essendo a tal fine sufficiente un generico riferimento a "tutte le facoltà di legge inerenti il mandato difensivo" (Sez. 2, n. 40288 del 28/10/2025, M., n.m. allo stato).

3. Tali elementi non ricorrono nel caso di specie, in presenza di un mandato a carattere generico, e non specifico, in alcun modo direttamente riferito al possibile accesso al regime delle sanzioni sostitutive. Difatti, il mandato sottoscritto fa esclusivo riferimento alla impugnazione della sentenza n. 1014/2024 del Tribunale di Monza, mentre l’atto di appello evocato (con particolare riferimento al terzo motivo proposto) non risulta sottoscritto dall’appellante, sicché non appaiono ricorrere gli elementi necessari a riscontrare in modo inequivoco la volontà di concedere al difensore la possibilità di accedere a richieste relative ad un diritto personalissimo del proprio assistito (diversamente da quanto emergente nella sentenza citata dal ricorrente, invero in modo aspecifico, nell’ambito della nota 1 a pag. 2:

Sez. 2, n. 37467 del 09/07/2024, Piani, non mass.), atteso che nel procedimento evocato, come chiarito da questa Corte, ricorreva un caso di specie del tutto diverso, considerato che “il difensore, munito di procura speciale ad impugnare, ma non di procura specifica ad avanzare richiesta di sanzioni sostitutive, ha con l'appello formulato istanza di concessione delle pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità e della detenzione domiciliare, richiamando espressamente il consenso dell'imputato, che aveva sottoscritto personalmente l'atto di impugnazione”). 4.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il