Sentenza — n. 6704/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACICCARELLI LUIGI nato a VILLARICCA il 13/04/1995 2) MAGLIONE ANTONIO nato a VILLARICCA il 23/09/1991 3) MALLARDO ANTONIO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 29/11/2001 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod.pen; Sentenza — n. 6704/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ciccarelli Luigi e Mallardo Antonio. Con unico motivo del ricorso congiunto, i ricorrenti deducono vizio della motivazione per non avere la Corte giustificato adeguatamente la minima riduzione di pena concessa per effetto del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e di quella del risarcimento del danno rispetto alla aggravante delle più persone riunite.
Parole chiave
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o la seguente Sui ricorsi proposti da:
1) CICCARELLI LUIGI nato a VILLARICCA il 13/04/1995 2) MAGLIONE ANTONIO nato a VILLARICCA il 23/09/1991 3) MALLARDO ANTONIO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 29/11/2001 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, emessa il 3 dicembre 2024, ha diminuito la pena inflitta in primo grado ai ricorrenti in relazione al reato di estorsione pluriaggravata. Gli imputati, all’udienza fissata per la trattazione del processo di appello, avevano rinunciato a tutti i motivi di impugnazione, ad eccezione di quello inerente al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori e con distinti atti.
3. Ciccarelli Luigi e Mallardo Antonio. Con unico motivo del ricorso congiunto, i ricorrenti deducono vizio della motivazione per non avere la Corte giustificato adeguatamente la minima riduzione di pena concessa per effetto del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e di quella del risarcimento del danno rispetto alla aggravante delle più persone riunite.
4. Maglione Antonio. Con unico motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione per ragioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle proposte dai ricorrenti Ciccarelli Luigi e Mallardo Antonio. Si aggiunge che, nell’atto di appello, era stata chiesta anche la riduzione della pena base e dell’aumento per continuazione; anche su tali punti, la motivazione sarebbe carente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati.
1. Quanto alla prima argomentazione, comune a tutti e tre i ricorrenti, la Corte di appello, preso atto della rinuncia, da parte di costoro, a tutti i motivi di impugnazione (ad eccezione di quello inerente al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e le aggravanti), ha giustificato la riduzione di pena per la ritenuta prevalenza della circostanza attenuante del risarcimento del danno e delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità delle condotte, per essere state commesse con dolo particolarmente intenso nei confronti di soggetto che svolgeva attività imprenditoriale.
Con il che, vi è stato l’espresso richiamo a più di un parametro tra quelli indicati dall’art. 133 cod.pen. La motivazione è conforme al principio di diritto secondo il quale, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, De Filippi, Rv. 279181-01;
Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415-01).
2. Quanto alla seconda argomentazione, contenuta nel solo ricorso proposto da Maglione Antonio, se ne deve rilevare la manifesta infondatezza, dal momento che, come si è già precisato, l’unico motivo al quale il ricorrente non aveva rinunciato all’apertura del processo di appello, ineriva al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, fermo restando che la pena detentiva base è stata determinata nel minimo edittale e non è stato calcolato alcun aumento per la continuazione interna al reato.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in