Sentenza — n. 6571/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Mannoni Anna nata a Pagani il 19/07/1963 avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro in data 06/10/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Pietro Molino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6571/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per essere intervenuta in data 29/12/2025, rinuncia dell'indagata all'impugnazione. A ciò consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerata la mancata esplicitazione dei motivi di rinuncia, al fine di verificare se la stessa sia dovuta a causa non imputabile alla ricorrente (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Rv. 285462 - 02), si determina in euro tremila.
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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Mannoni Anna nata a Pagani il 19/07/1963 avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro in data 06/10/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Pietro Molino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Mannoni Anna ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro indicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di riesame proposta dalla ricorrente avverso il provvedimento con il quale il GIP del Tribunale di Salerno in data 04/09/2024 aveva applicato nei suoi confronti, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 bis, 648 bis, 648 ter. 1 cod. pen. e 74 d.p.r 309/90). Deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla sussistenza delle esigenze cautelari e con riferimento al giudizio di adeguatezza della misura carceraria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per essere intervenuta in data 29/12/2025, rinuncia dell'indagata all'impugnazione. A ciò consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerata la mancata esplicitazione dei motivi di rinuncia, al fine di verificare se la stessa sia dovuta a causa non imputabile alla ricorrente (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Rv. 285462 - 02), si determina in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così