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Sentenza — n. 6570/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order due to lack of prima facie evidence of mafia association and insufficient health arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6570/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's request to annul the detention order. The defendant argued that the evidence of mafia association was illogical and that his health conditions made prison incompatible with the law. The court held that the sufficiency of factual motivation cannot be reviewed unless it is manifestly illogical on its face, and the existing evidence sufficiently supported the detention.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.; The Court of Cassation cannot review the sufficiency or rationality of factual motivation in a retrial order unless the reasoning is prima facie illogical or contradicts itself.

Parole chiave

Generato dall'IA
mafia association prima facie illogicality retrial order review cautionary detention manifest contradiction attività criminosa partecipazione al reato atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. b) c.p.p.
Manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge ( art. 606 lett.
Art. 606 lett. e) c.p.p.
Manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge ( art. 606 lett.
Art. 416 bis c.p.
pen.) in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod.
artt. 416 bis c.p
art. 416 bis cod. pen
Il quadro indiziario delineato dal Gip e confermato dal Tribunale del riesame, contiene una ricostruzione storica e una valutazione giuridica, allo stato delle indagini, sufficientemente giustificative della ritenuta sussistenza del delitto di associazione mafiosa ex art. 416 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro
(Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Cicalese Alfonso nato a Nocera Inferiore il 16/04/1979 avverso l' ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno in data 29/09/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso udite le conclusioni dell'avv. Carrara Bonaventura difensore di Cicalese Alfonso che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 08/09/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno applicava nei confronti di Cicalese Alfonso la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'artt. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 (capo 1) finalizzato alla commissione di una serie di reati in materia di armi (capo 22), ricettazione e detenzione e cessione di armi (capo 28), detenzione e cessione di hashish (capo 58), detenzione e cessione di cocaina (capo 61), ritenendo solo per il capo 22) l'aggravante del metodo mafioso. 1.1 Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l'indagato, deducendo l'insussistenza della gravità indiziaria con riferimento al delitto associativo di cui al capo 1), nonché dei delitti di cui ai capi 22), 58) e 61) lamentando, altresì, l'incompatibilità delle sue condizioni di salute con la restrizione carceraria chiedendo, quindi, l'annullamento dell'ordinanza applicativa o, in subordine, la sostituzione della misura massima, con gli arresti domiciliari.

2. Il Tribunale del riesame con l'ordinanza impugnata rigettava l'istanza di riesame.

3. Ricorre per cassazione l'indagato deducendo: 3.1. Manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge ( art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen.) in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., siccome ricavata da intercettazioni affatto dimostrative del ruolo di "cassiere " attribuito al ricorrente, posto che le conversazioni riportate nell'ordinanza ( in particolare quella del 02/10/2024, priva di linguaggio criptico) sarebbero indicative dello svolgimento di un'attività di scommesse sportive clandestine, ma non dell'esistenza del vincolo associativo; inoltre, il ruolo di gestore della cassa, sarebbe stato indistintamente e contraddittoriamente attribuito, dallo stesso Tribunale del riesame, ad altri soggetti attinti da misura cautelare, nell'ambito della medesima operazione. 3.2. Con il secondo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge ( art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziarla in ordine ai delitti di cui ai capi 22), 28), 58) e 61) ed alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. non risultando provata, nemmeno a livello indiziario, la partecipazione dell'indagato alla consumazione dei delitti contestati, non potendosi attribuire alla mera presenza dello stesso all'interno del noleggio auto di Angri, una posizione specifica o un ruolo certo. 3.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione all'art.275 cod. proc. pen. per l'eccessiva gravosità della misura cautelare disposta, tenuto conto anche delle precarie condizioni di salute del ricorrente.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, per essere i motivi proposti in parte generici in parte manifestamente infondati.

1. Anzitutto è necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal tribunale, ai sensi degli artt. 309 o 310 cod. proc. pen. in tema di libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760).

Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566).

2. Il quadro indiziario delineato dal Gip e confermato dal Tribunale del riesame, contiene una ricostruzione storica e una valutazione giuridica, allo stato delle indagini, sufficientemente giustificative della ritenuta sussistenza del delitto di associazione mafiosa ex art. 416 bis cod. pen. con la qualifica di partecipe attribuita al ricorrente e dei delitti fine (cfr. pag. 35 e segg. dell'ordinanza impugnata).

3. Fulcro di questo convincimento deriva dalle intercettazioni in cui gli indagati, tra cui Cicalese, discutono di armi e del prezzo di acquisto di quattro pistole di fabbricazione sovietica da cui si rileva che essi avevano già la disponibilità di armi. Al capo 22) è contestato anche il delitto di tentata estorsione aggravata rispetto al quale il Tribunale del Riesame in risposta alle doglianze difensive ( in questa sede riproposte con il secondo motivo), ha evidenziato che Cicalese pur non partecipando materialmente all'operazione, apportava un contributo alla spedizione punitiva eseguita dai membri del clan "Fezza - De Vivo", in danno di Alfano Raffaele, ritenuto essere un traditore, in quanto, presente all'interno del noleggio di Angri, luogo di incontro di tutti gli indagati, quale alter ego di Fezza Francesco, aveva il compito di verificare, in itinere, l'esecuzione dell'azione criminosa.

L'episodio, compiuto nell'ambito di un contesto camorristico, correttamente, quindi, è stato ritenuto elemento gravemente indiziante di partecipazione dell'indagato al gruppo criminale tenuto conto, poi, che Cicalese, all'esito del nuovo assetto delineatosi all'interno del gruppo camorristico, assumeva il ruolo di cassiere e alter ego del capo clan Fezza Francesco, all'epoca detenuto. Il ricorrente non si confronta con tale analitica disamina ( pagg. 36 e segg.) e ripropone, con il primo motivo, una diversa lettura del materiale indiziario, compiutamente scrutinato dal Tribunale della cautela.

4. Ugualmente reiterativo è il terzo motivo sulle esigenze cautelari rispetto al quale il Tribunale ha pertinentemente osservato che la contestazione del reato associativo mafioso è assistita dalla doppia presunzione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura carceraria, rimarcando altresì con specifica motivazione la sussistenza dei pericula libertatis avuto riguardo all'allarmante personalità del Cicalese ( pag. 39 dell'ordinanza).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di ero tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempi