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Ordinanza — n. 6562/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility because the appellant filed personally instead of through a registered defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6562/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Simone Biondolillo inadmissible. Biondolillo personally challenged a first-instance judgment imposing a prison sentence and fine for robbery and resistance to a public official, arguing the punishment was excessive. The court ruled that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, appeals must be signed by a registered defense lawyer, making a personal filing invalid.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal must be submitted by a registered defense lawyer; a personal filing by the party renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing prohibition registered defense lawyer requirement Code of Criminal Procedure legal representation mandate commisurazione della pena per rapina ritiro della querela penale permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
2.Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 444 cod. proc. pen. conseguente alla determinazione di un trattamento sanzionatorio eccessivo ed incongruo rispetto alla gravità dei fatti.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
Law n. 103 of 23 June 2017
art. 444 cod. proc. pen
2.Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale
103 del 23 giugno 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv.
Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut
272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

RANA ORDINANZA Simone Biondolillo nato a Torino il 19/01/1991 avverso la sentenza del 28/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito “de plano”

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Simone Biondolillo propone personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in data 28 ottobre 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione ai reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. 2.Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 444 cod. proc. pen. conseguente alla determinazione di un trattamento sanzionatorio eccessivo ed incongruo rispetto alla gravità dei fatti.

3. L’impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art.613 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018 n. 103, Aiello, Rv. 272010- 01).

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 29/01/2026