Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appellant lacked standing under the 2017 procedural code reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Claudio Guccio, lacked the legal standing required to challenge the lower court's conviction. The appellant argued for a review of the improper robbery conviction, but the court found he was not a proper party under the amended procedural code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant lacks the legal standing to challenge the judgment, as established by the legislative reform of the procedural code.
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PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da ANNA MARIA DE SANTIS - Presidente - Ord. n. sez. 191/2026 SANDRA RECCHIONE - Relatore - CC - 21/01/2026 FRANCESCO FLORIT R.G.N. 43647/2025 FABIO MOSTARDA CATERINA BRIGNONE ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Guccio Claudio, nato a Torino il 15/08/1973 avverso la sentenza del 11/11/2025 della Corte d'appello di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Torino confermava la responsabilità di Claudio Guccio per il reato di rapina impropria. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato personalmente in data 3 dicembre 2025. 3.Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.
4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6535/2026 Roma, lì, 17/02/2026 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 21 gennaio 2026. Il Consigliere estensore La Presidente Sandra Recchione Anna Maria De Santis