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Ordinanza — n. 6533/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to reliance on waived grounds and non-allowed arguments regarding plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6533/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds that were either waived by the appellant or not permitted under the law. The appellant argued that the lower court failed to evaluate potential acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, while the defense focused on the formation of the party's will regarding the plea agreement. The court ruled that such arguments fall outside the admissible scope for appeals against plea agreements in the appellate stage, leading to the dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals against plea agreements, only grounds concerning the formation of the party's will, prosecutor's consent, and divergent content are admissible, while waived causes of acquittal and sentencing errors are excluded.

Parole chiave

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plea agreement appeal waived grounds inadmissibility Criminal Procedure Code acquittal causes exclusion prosecutor consent scope esame di cassazione rinuncia a pretese di salario rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La Corte di appello di Torino, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità in ordine ai reati contestati a Daris Lagaren, accoglieva la proposta di concordato sulla penaavanzata ai sensi dell’art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di Daris Lagaren,che deduceva violazione di legge (art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Torino, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità in ordine ai reati contestati a Daris Lagaren, accoglieva la proposta di concordato sulla penaavanzata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di Daris Lagaren,che deduceva violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente in quanto non avrebbe valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lagaren Daris, nato a Cirie', il 09/11/1976 avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d'appello di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Torino, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità in ordine ai reati contestati a Daris Lagaren, accoglieva la proposta di concordato sulla penaavanzata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di Daris Lagaren,che deduceva violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente in quanto non avrebbe valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti. 3.1.Il Collegio riafferma che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa exart. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 –01).

4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 21gennaio 2026. Il Consigliere estensore La P residente