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Sentenza — n. 6530/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court rejects appeal, ruling omission of criminal record for social aid constitutes a specific fraud offense under Law 4/2019.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6530/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against a second-instance judgment convicting the defendant for fraud related to social income benefits. The defense argued the conduct should be classified under a different article due to lack of deception, while the prosecution contended the omission of a prior conviction constituted a specific offense. The court ruled that the specific provision of Law 4/2019 takes precedence over the general fraud article because it anticipates the protected legal interest at the moment of application, thereby rejecting the defense's qualification.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 1 d.l. n. 4 del 2019; Art. 640-bis cod. pen.; Art. 316-ter cod. pen.: The specific provision of Law 4/2019 regarding false or omitted representation of conditions for social aid prevails over general fraud charges when the act occurs at the time of application, as it anticipates the protected legal interest and is not subject to the subsidiarity clause of the general provision.

Parole chiave

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social aid fraud omission of criminal record Law 4/2019 specific vs general provision anticipatory consummation subsidiarity clause income support benefits altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7 comma 1 d.l. n. 4 del 2019
Q uel che più rileva è , tuttavia , la mancata considerazione dell’inquadramento della condotta contestata – consistita nella omessa allegazione di informazione rilevanti - nell’ambito della fattispecie prevista dall’art. 7 d.l.
Art. 640-bis cod. pen.
In via preliminare deve essere esclusa la riconducibilità della condotta contestata alla fattispecie prevista dall’art. 640-bis cod. pen. dato che non sussiste la condotta decettiva necessaria per integrare il reato.
Art. 316-ter cod. pen.
640-bis, che di quella prevista dall’art. 316-ter cod. pen. Si tratta di un concorso apparente di norme che va risolto facendo applicazione dell’art.
Art. 640 cod. pen.
La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di Crescenzo Cristiano alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa per il reato previsto dall'art. 640-bis cod.
art. 640-bis cod. pen
La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di Crescenzo Cristiano alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa per il reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen.
art. 416-bis cod. pen
Si contestava allo stesso di avere presentato tre domande per accedere al reddito di cittadinanza, omettendo di segnalare di essere stato condannato per il reato previsto dall'art. 416-bis cod.
articolo 640-bis cod. pen
La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di Crescenzo Cristiano alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa per il reato previsto dall'art. 640-bis cod.
art. 316 - ter cod. pen
pen.: si deduceva che la condotta contestata non sarebbe artificiosa,tenuto conto che si sarebbe estrinsecata in una omissione che avrebbe dovuto indurre la Corte ad inquadrarla nella fattispecie prevista dall'art. 316 - ter cod. pen.
art. 15 cod. pen
Si tratta di un concorso apparente di norme che va risolto facendo applicazione dell’art. 15 cod. pen.
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Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cristiano Crescenzo,nato ad A versa il 01/08/1980 avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; rilevato che ilprocedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, con requisitoria scritta concludeva per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio.L’Avv. Giuseppe Stellato con n ote scritte concludeva per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di Crescenzo Cristiano alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa per il reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen. Si contestava allo stesso di avere presentato tre domande per accedere al reddito di cittadinanza, omettendo di segnalare di essere stato condannato per il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen., così procurandosi un ingiusto profitto pari ad euro 7.500 euro corrispondente alla somma erogata per il periodo da giugno 2019 a gennaio 2020.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di Crescenzo Cristiano che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma di responsabilità per il reato previsto dall'articolo 640-bis cod. pen.: si deduceva che la condotta contestata non sarebbe artificiosa,tenuto conto che si sarebbe estrinsecata in una omissione che avrebbe dovuto indurre la Corte ad inquadrarla nella fattispecie prevista dall'art. 316 - ter cod. pen. Si deduceva , altresì, che la Corte aveva ritenuto sussistente il reato fondando il proprio convincimento sul fatto che il ricorrente aveva presentato domanda presso diversi patronati; invero tale circostanza sarebbe irrilevante, tenuto conto che le domande si riferivanoa periodi diversi, che l’erogazione del primo contributo era stata interrotta per superamento dei limiti reddittuali e che il ricorrente aveva riproposto la domanda quando era stato nuovamente in possesso dei requisiti; infine, mancherebbe ogni indaginein ordine all’elemento soggettivo; 2.2. violazione di leggee vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica: la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie prevista dall’art. 316-tercod. pen ., tenuto conto che non sarebbero emersi gli artifici e raggiri; sul punto la motivazione s arebbe i nsufficiente ed illogica essendo fondata solo sulla valorizzazione di una ipotetica attività istruttoria prodromica all’ammissione al beneficio; invero, contrariamente a quanto ritenuto, l’amministrazione si sarebbe limitata a prendere atto delle certificazioni allegate.

Veniva,altresì, rilevata la carenza della motivazione in ordine alla possibile qualificazione della condotta nella fattispecie prevista dall'art.7 del d. l . n . 4 del 2019. Si censurava da ultimo il fatto che non sarebbe stato considerato che la condotta avrebbe anche dovuto essere valutata in modo “frazionato”, in relazione alle singole domande presentate, il che avrebbe dovuto condurre alla dichiarazione di irrilevanza penale delle condotte che avevano generato un profitto inferiore a quello indicato dall’art. 316-ter cod. pen . ; 2.3.violazione di legge (artt. 62-bis, 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio che sarebbe stato definito in modo eccessivo senza valutare le allegazioni difensive che avrebbero dovuto condurre alla concessione delle attenuanti generichein misura prevalente rispetto alle aggravanti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto. 1.1. In via preliminare deve essere esclusa la riconducibilità della condotta contestata alla fattispecie prevista dall’art. 640-bis cod. pen. dato che non sussiste la condotta decettiva necessaria per integrare il reato. Invero la diagnosi differenziale tra il reato di truffa ai danni dello Stato e quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche deve essere effettuata sulla base della verifica della sussistenza di una condotta artificiosa idonea a “trarre in inganno” l'amministrazione pubblica nel corso di una attività istruttoria che “non” si limiti alla collazione di documenti.

Ove si versi in un caso di deviazione fraudolenta dell’istruttoria della pubblica amministrazione la corretta qualificazione giuridica da assegnare alla condotta è quella della truffa ai danni dello Stato; ove invece l’attività istruttoria manchi e la pubblica amministrazione si limiti a prendere atto della documentazione allegata da chi richiede il contributo la condotta deve essere correttamente inquadrata nel reato previsto dall'art. 316-ter cod. pen. (tra le altre: Sez. U, n. 11969 del 28/11/2024, dep. 2025, TomaificioZodiaco s.r.l. in liquidazione, Rv. 287649 – 01;

Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962 –01; Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, Rv. 249104 - 01). Nel caso in esame non si rinviene una “attività istruttoria della pubblica amministrazione” che giustifichi l’inquadramento della condotta come truffa ai danni dello Stato. La condotta è,infatti, quella della omessa rappresentazione di un requisito ostativo: la sussistenza di condanne ostative non è stata indagata dalla amministrazione che si è limitata a “prendere atto” della documentazione presentata dal ricorrente che attestava la sussistenza dei requisiti reddituali previsti dalla normativa. 1.1.

Q uel che più rileva è , tuttavia , la mancata considerazione dell’inquadramento della condotta contestata – consistita nella omessa allegazione di informazione rilevanti - nell’ambito della fattispecie prevista dall’art. 7 d.l. n. 4 del 2019,che si configura “speciale” sia nei confronti di quella prevista dall’art. 640-bis, che di quella prevista dall’art. 316-ter cod. pen. Si tratta di un concorso apparente di norme che va risolto facendo applicazione dell’art. 15 cod. pen. come interpretato dalle Sezioni unite che hanno affermato che nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art.15 cod.pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore (Sez.

U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668 -01). L’art. 7, d.l. 28 gennaio 20 1 9 , n. 4 prevede che «s alvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni». In via preliminare deve essere chiarito che la formale abrogazione dell'indicata norma incriminatrice, disposta dall'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, a far data dall'1 gennaio 2024, non integra un'ipotesi di abolitio criminis, di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen., ma dà luogo a un fenomeno di “successione di leggi penali nel tempo", inquadrabile nel disposto di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen., avuto riguardo alla corrispondente incriminazione introdotta dall'art. 8,d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, del tutto sovrapponibile e riferita alreddito di inclusione in sostituzione di quello di cittadinanza (tra le altre Sez. 3, n. 39155 del 24/09/2024, Manco, Rv. 286951 –01).

La Corte non ignora che secondo una recente interpretazione “ non c ’ è assorbimento ma concorso” tra il delitto di omessa comunicazione delle variazioni reddituali o patrimoniali finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza, previsto dall'art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 . e il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316-ter cod. pen., trattandosi di incriminazioni poste a tutela di interessi diversi e che contemplano condotte ed eventi differenti, donde l'inconfigurabilitàdi un rapporto di specialità tra le stesse(Sez. 3, n. 26690 del 26/06/2025, Warnakulasuriya, Rv. 288387 - 01).La T erza S ezione , con la pronuncia appena citata, ha r itenuto possibile il concorso sulla base delle risalenti affermazioni delle Sezioni unite “Carchivi” le quali, nel descrivere il perimetro di operatività dell'art 316 - ter cod. pen., avevano ritenuto assorbitida questa fattispecie solo i reati di falso ed uso di atto falso previsti dagliartt. 483 e 489 cod. pen. e non altri reati “ di falso ” (Sez.

U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962 –01). Si tratta di un percorso ermeneutico che trascura quanto affermato dalle Sezioni unite “Giudice”secondo cui «il reato di cui all'art. 7, d.l. n. 4 del 2019, è reato di pericolo concreto a consumazione anticipata posto a presidio delle risorse pubbliche economiche destinate a finanziare il reddito di cittadinanza impedendone la dispersione a favore di chi non ne ha (o non ne ha più) diritto o ne ha diritto in misura minore[…]. Deve escludersi che il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, siaposto a tutela della fede pubblica e che si risolva in un reato di falso[…]; e che l a specifica previsione del finalismo della condotta decettiva è frutto della scelta del legislatore di anticipare la tutela penale al momento della domanda piuttosto che a quello dell'erogazione del beneficio e proietta il reato fuori dall'ambito della tutela della fede pubblica collocandola in quella dell'aggressione alle risorse dell'ente pubblico specificamente destinate all'erogazione del beneficio» (Sez.

U, n. 49686 del 13/07/2023,cit.). Si ritiene, pertanto, che il concorso tra il reato previsto dall’art. 316-tercod. pen. e quello previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 non possa essere riconosciuto a causa dell’esplicito inquadramento effettuato dalle Sezioni Unite “Giudice” del reato previsto dall’art. 7,comma 1, d.l. n. 4 del 2019 come (a) reato a consumazione anticipata, (b) reato posto a tutela del “ patrimonio ” e non della “fede pubblica”, (c) reato che sussiste solo se le false, o omesse, dichiarazioni siano effettuate con la finalità di ottenere il reddito di cittadinanza quando non ne sussistano in concreto i requisiti (Sez.

U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 – 01 , nello stesso senso, recentemente, Sez. 2, n. 25532 del 13/06/2025, Fortugno, Rv. 288956 -01). Deve, dunque , essere considerata “speciale” ed assorbente la norma prevista dall’art.7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019. La omogeneità del bene giuridico protetto da entrambe le norme va considerato unitamente all’anticipazione della tutela prevista dall’art. 7,comma 1, d.l. n. 4 del 2019 ed al la presenza di una clausola di sussidiari e tà nell’ incipit della norma prevista dall’art. 316 - ter cod. pen. che delimita l a sua area di operatività ai casi in cui il fatto “non costituisca più grave reato”.

Elementi che impongono di ritenere che la condotta di “omessa dichiarazione di condizioni ostative alla concessione del reddito di cittadinanza” debba essere inquadrata nella fattispecie speciale prevista dall’art. 7,comma 1, d.l. n. 4 del 2019 , che , oltre ad anticipare la tutela del bene protetto, prevede una pena edittale più severa rispetto a quella prevista dall’art. 316-tercod. pen. 1.3. Pertanto: - escluso che la falsa o d omessa rappresentazione delle condizioni per accedere al reddito di cittadinanza possa essere inquadrata come “condotta decettiva”idonea a ritenere integrato il reato previsto dall’art. 640-bis cod. pen., dato che la pubblica amministrazione si limita a “prendere atto” delle informazioni contenute nella domanda di ammissione al reddito di cittadinanza; - ritenuto che il reato previsto dall’art. 7 , comma 1, d.l. n. 4 del 2019 sia “speciale” rispetto a quello previsto dall’art. 316-tercod. pen. in quanto anticipa la tutela al momento della presentazione della domanda ed è più grave di quello previsto dall’art. 316-ter cod. pen. , il cui ambito di operatività è , peraltro, circoscritto dalla clausola di sussidiarietà, - deve concludersi che la condotta di falsa od omessa rappresentazione delle condizioni per accedere al reddito di cittadinanza debba essere punita “esclusivamente” sulla base di quanto previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019. 1.4.

Nel caso di specie il Crescenzo in tre occasioni ha omesso di allegare circostanze decisive al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, realizzando condotte ascrivibili alla fattispecie speciale prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019. I nvero in tre casi il ricorrente ha rappresentato a lla P ubblica Amministrazione condizioni non veritiere funzionali ad ottenere il beneficio in assenza dei requisitiper riceverlo, omettendo di allegare le condanne ostative . 1.5. Poiché la norma speciale è a consumazione anticipata, è irrilevante che alla falsa od omessa rappresentazione delle condizioni per ottenere il reddito di cittadinanza sia seguito un effettivo vantaggio.

Ed è, altresì , irrilevante l’ammontare del contributo. 1.6. Le doglianze in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio sono infondate. La scelta di confermare la pena inflitta è stata ampiamente motivata: la Corte di appello ha infatti ritenuto che la pena determinata dal primo giudice fosse congrua e proporzionata al disvalore del fatto rilevando come il primo giudice aveva “benevolmente” riconosciuto le circostanze attenuanti in misura equivalente alla aggravante, pervenendo ad una pena pari al minimo edittale della pena prevista dall'art.640 cod. pen.

Si segnala, da ultimo, che l’erroneo inquadramento della condotta e la mancata impugnazione della parte pubblica hanno legittimato l’inflizione di una sanzione ampiamente inferiore al minimo edittale previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga