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Sentenza — n. 6241/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against custodial detention for mafia associate due to absolute adequacy presumption.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6241/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by defense lawyers inadmissible, upholding the lower court's decision to replace home detention with prison custody for the defendant. The defense argued that the trial court violated constitutional rights by applying an absolute presumption of suitability for prison without considering mitigating factors like the defendant's health and reformed character. The court rejected these claims, citing established precedent that for mafia association associates, the law creates an absolute presumption that only prison custody is adequate, a rule confirmed by the Constitutional Court as constitutionally valid for this specific group.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 416-bis cod. pen.: The Supreme Court establishes that for associates in mafia association crimes, the statutory presumption of absolute adequacy of prison custody cannot be overcome by the defense, distinguishing them from external accomplices.

Parole chiave

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mafia association crime preliminary investigation detention absolute adequacy presumption prison custody substitution constitutional compatibility procedural appeal inadmissibility mafia associate status

Disposizioni normative citate

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
pen., violazione di legge in relazione all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in rapporto agli artt.
Art. 416-bis cod. pen.
Analogamente, ed ancora una volta sottolineando il diverso statuto cautelare che connota il delitto punito dall'art. 416-bis cod. pen., la Corte costituzionale ha ritenuto, anche con la sentenza n.
Art. 3, 13 e 27 Cost.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Con primo motivo, il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Con secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà, con riferimento agli artt.
Legge n. 47 del 2015
pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, pone una presunzione relativa di pericolosità sociale e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere (Sez.
Legge n. 203 del 1991
7 della legge n. 203 del 1991.
art. 416-bis cod. pen
Analogamente, ed ancora una volta sottolineando il diverso statuto cautelare che connota il delitto punito dall'art. 416-bis cod. pen., la Corte costituzionale ha ritenuto, anche con la sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli
47 del 2015, pone una presunzione relativa di pericolosità sociale e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv.
Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, Crivaro
Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, Crivaro, Rv.
Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Pm in proc. Iannazzo
275826 – 01; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Pm in proc. Iannazzo, Rv.
Sez. 1, n. 13593 del 09/11/2016, Curcio
271855 -01; Sez. 1, n. 13593 del 09/11/2016, Curcio, Rv.
Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino
269510 - 01; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv.
Sentenza n. 48 del 25/02/2015, Corte Costituzionale
Sentenza n. 57 del 12/02/2013, Corte Costituzionale

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Testo completo

28/10/2025, il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull’appello del Pubblico Ministero, ed in accoglimento dello stesso, applicava a Pietro Curcio la misura della custodia cautelare in carcere in sostituzione di quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro propongono ricorso i difensori di fiducia del Curcio, articolando due motivi. 2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in rapporto agli artt. 3, 13 e 27 Cost., nonché erronea applicazione di legge penale processuale ed omessa motivazione in relazione alle deduzioni difensive di cui alla memoria depositata alla udienza del 28 ottobre 2025. Al riguardo, rileva il ricorrente come il Tribunale di Catanzaro, nel ritenere operante, in ipotesi, una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, abbia omesso di operare quella interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ponendosi in contrasto con l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale nelle varie pronunce di incostituzionalità che hanno investito la norma in questione. 2.2.

Con secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà, con riferimento agli artt. 275, comma 3, e 299 cod. proc. pen., in rapporto agli artt. 3, 13 e 27 Cost., nonché erronea applicazione di legge penale processuale ed omessa motivazione in relazione alle deduzioni difensive di cui alla memoria depositata alla udienza del 28 ottobre 2025. Al riguardo, evidenzia il ricorrente come il Tribunale abbia omesso di considerare, o considerato in modo inadeguato, elementi fattuali specifici valutati invece dal Giudice per la udienza preliminare, ed individuati non solo nel decorso del tempo ma anche nel notevole lasso temporale trascorso dai fatti ed in custodia cautelare, nelle precarie condizioni di salute e nella personalità dell’imputato, soggetto incensurato e alla prima esperienza giudiziaria, che ha dato segni di ravvedimento.

La motivazione viene inoltre censurata come intrinsecamente contraddittoria nella misura in cui il Tribunale, pur concordando circa l’affievolimento delle esigenze cautelari, ne trae poi la necessità di applicare la più afflittiva misura.

3. Il ricorso è inammissibile. In premessa, ritiene la Corte che la motivazione debba essere redatta in forma semplificata, atteso che con il ricorso vengono poste questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi già affermati in precedenza, da cui il Collegio non ritiene di discostarsi. Ciò premesso, il Tribunale risulta avere fatto corretta applicazione della norma di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. A tal fine, va ricordato il costante orientamento di questa Suprema Corte secondo il quale, nel caso di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di soggetto indagato/imputato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, pone una presunzione relativa di pericolosità sociale e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857 – 01;

Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, Crivaro, Rv. 275826 – 01; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Pm in proc. Iannazzo, Rv. 271855 -01; Sez. 1, n. 13593 del 09/11/2016, Curcio, Rv. 269510 - 01; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726 -01). La presunzione assoluta di adeguatezza non può essere superata avuto riguardo alle considerazioni fatte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 48 del 25/02/2015, in cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della norma solo nella parte in cui prevede la presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere nei confronti del concorrente esterno nel delitto di associazione mafiosa.

Al contrario, è la stessa Corte costituzionale, nella pronuncia indicata, a confermare la compatibilità costituzionale della presunzione di adeguatezza esclusiva della misura carceraria per l’associato, rimarcandone la differenza con la figura del concorrente esterno e ritenendo che solo il più pregnante vincolo di adesione permanente al gruppo criminale sia in grado di legittimare la scelta legislativa. Analogamente, ed ancora una volta sottolineando il diverso statuto cautelare che connota il delitto punito dall'art. 416-bis cod. pen., la Corte costituzionale ha ritenuto, anche con la sentenza n. 57 del 12/02/2013, costituzionalmente illegittimo l'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. nella parte in cui prevedeva la presunzione assoluta di idoneità della sola misura custodiale massima per gli indagati di delitti solo aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991.

Orbene, ciò premesso, nella specie nessuna questione è posta circa la sussistenza attuale di residue esigenze cautelari (neppure escluse dal primo giudice) ed essendo intervenuta condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., correttamente il Tribunale ha ritenuto l’operatività della presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere. Le superiori considerazioni risultano assorbenti anche delle ulteriori deduzioni difensive circa gli elementi che deporrebbero per l’affievolimento delle esigenze cautelari (su cui peraltro il Tribunale si è pronunciato ritenendo, con motivazione logica e compiuta e non sindacabile in questa sede, non venute meno le esigenze cautelari: vds. pag. 3 della ordinanza impugnata).

4. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura dei motivi ed ai profili di colpa che hanno dato causa alla pronuncia, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. M