Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 6238/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argument regarding evidence decisiveness.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6238/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the sole ground raised was too general. The defense argued that environmental interceptions were unusable due to missing start records, claiming this evidence was decisive for the conviction. The court rejected this because the lower court found the remaining evidence sufficient to justify the conviction without the disputed interceptions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; A ground alleging the inadmissibility of evidence without demonstrating its decisive impact on the conviction is considered specific and inadmissible if the remaining evidence suffices for the conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal specificity requirement decisive evidence prova di resistenza environmental interceptions procedural law conviction sufficiency sospensione dell'istruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Stefano Sorrentino, nell’interesse di Marco De Micco, articolando un unico motivo con cui si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.
Art. 271, cod. proc. pen.
Art. 268, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 416-bis cod. pen.
Art. 310 cod. proc. pen.
Con ordinanza emessa in esito alla camera di consiglio del 21/10/2025, il Tribunale di Napoli, decidendo sull’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell’interesse di Marco De Micco, rigettava l’appello e confermava l’ordinanza cautelare impugnata.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Non conseguendo dal presente provvedimento rimessione in libertà, si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
art. 310 cod. proc. pen
Con ordinanza emessa in esito alla camera di consiglio del 21/10/2025, il Tribunale di Napoli, decidendo sull’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen.
art 416-bis cod. pen
Insta pertanto il ricorrente per l’annullamento della ordinanza cautelare per carenza della gravità indiziaria, in ordine al delitto di cui all’art 416-bis cod. pen., siccome fondata anche sul contento delle predette intercettazioni.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo
"prova di resistenza" ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv.
Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis
287024 – 02; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina e altro
Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Calabrese
Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, Arapi
Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L.
287482 – 03; Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv.
Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, Montante
Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto
275158 – 01; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente sul ricorso proposto da: De Micco Marco, nato a Napoli il 23/01/1984; avverso la ordinanza del 21/10/2025 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, avv. avv. Annalisa Senese e avv. Stefano Sorrentino, che hanno concluso per l’imputato insistendo per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in esito alla camera di consiglio del 21/10/2025, il Tribunale di Napoli, decidendo sull’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell’interesse di Marco De Micco, rigettava l’appello e confermava l’ordinanza cautelare impugnata.

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli propongono ricorso i difensori di fiducia, avv. Annalisa Senese e avv. Stefano Sorrentino, nell’interesse di Marco De Micco, articolando un unico motivo con cui si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 271, 268, comma 3, cod. proc. pen., per essere state ritenute utilizzabili le intercettazioni ambientali di cui ai progressivi nn. 4992, 4993, 4994/2021, nonostante mancasse agli atti il verbale di inizio delle operazioni.

In particolare, il ricorrente censura la motivazione nella parte in cui ha ritenuto non proponibile la questione, attesa la scelta di accedere al giudizio abbreviato, e rileva come la giurisprudenza citata dal Tribunale afferisca a fattispecie diversa; precisa altresì, al riguardo, come non sia sanabile la mancanza del verbale di inizio delle operazioni di captazione, iniziate in data antecedente al 29 settembre 2021. Insta pertanto il ricorrente per l’annullamento della ordinanza cautelare per carenza della gravità indiziaria, in ordine al delitto di cui all’art 416-bis cod. pen., siccome fondata anche sul contento delle predette intercettazioni. 2.1.

Il 23 dicembre 2025 il difensore, avv. Sorrentino, ha depositato motivi nuovi con cui sono illustrate ulteriori argomentazioni a fondamento e sostegno del motivo originariamente proposto, richiamando altresì giurisprudenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. L’unico motivo proposto risulta aspecifico. Invero, secondo giurisprudenza costante di questa Corte deve ritenersi affetto da aspecificità il motivo con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. "prova di resistenza" ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina e altro, Rv. 269218 – 01;

Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 – 01), in quanto gli elementi di prova in ipotesi acquisiti illegittimamente sono destinati a diventare irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Nella specie, non risulta in alcun modo allegata, men che meno illustrata, l’incidenza della eventuale eliminazione delle intercettazioni di cui si assume la inutilizzabilità sul complessivo compendio probatorio: manca, invero, ogni deduzione di decisività degli elementi (nellaformulazione del motivo si allega che la gravità indiziaria è fondata “anche” sul contenuto delle predette intercettazioni ambientali), mentre dalla lettura della ordinanza impugnata emerge finanche la superfluità di tali elementi al fine della composizione del grave quadro indiziario (pag. 9 della ordinanza impugnata).

I superiori rilievi risultano assorbenti ed esimono dal valutare ulteriori argomentazioni e deduzioni, comprese quelle portate nei motivi nuovi, a cui si trasmette la inammissibilità del motivo originario (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 – 03; Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387 – 01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158 – 01; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 – 01).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura del motivo, si stima equo determinare in euro tremila. Non conseguendo dal presente provvedimento rimessione in libertà, si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.