Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of grounds and limited appellate review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant had previously waived all grounds for appeal and agreed to a reduced sentence in the second instance, limiting the appellate court's review to the agreed penalty. Consequently, the Supreme Court held that the lower court could not address unwaived issues regarding the appropriateness of the sentence, rendering the appeal procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: When an appellant waives grounds for appeal and agrees to a sentence, the appellate court's review is limited to the agreed penalty, and any subsequent challenge on other grounds is inadmissible due to procedural preclusion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
NA ORDINANZA HAMZA SALAH nato in Marocco il 09/11/2000 avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano rideterminava, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena alla quale Salah Hamza era stato condannato per il reato di rapina impropria. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Hamza, lamentando l’erroneo accertamento della congruità della pena e la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, che si era soffermata solo sulla mancanza di elementi di proscioglimento ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui l’appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); la rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non più devoluto in punto di affermazione di responsabilità ed altro, con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).
2. Discende l'inammissibilità del ricorso in esame, che può essere dichiarata senza formalità, in applicazione dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso