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Sentenza — n. 6230/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls Milan tribunal order for confiscating phones due to lack of proven underlying crime for money laundering.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6230/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Milan Tribunal's order maintaining the seizure of two mobile phones while dismissing the appeal regarding the confiscation of cash. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by relying on evidence gathered without specific search criteria and failed to prove the underlying crime required for money laundering charges. The court agreed, ruling that the seizure of phones was legally unfounded because the necessary proof of a preceding offense was absent, rendering the investigative measure arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 253 cod. proc. pen.: The seizure of evidence for money laundering requires concrete proof of the underlying crime; a circular argument presuming the crime exists without identifying it violates the principle of legality and renders the measure arbitrary.

Parole chiave

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money laundering seizure underlying crime proof arbitrary investigative measure circular reasoning procedural legality violation reati contro la sfera personale riservata prove acquisite tramite sorveglianza perquisizione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 253 cod. proc. pen.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 191 cod. proc. pen.
Art. 324 cod. proc. pen.
art. 253 cod. proc. pen
art. 648 cod. pen
art. 15 della Costituzione
nonché dell’art. 15 della Costituzione, degli artt.
art. 15 Cost
nonché dell’art. 15 della Costituzione, degli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez.2, n.46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433
Sez.2, n.6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: PAVESI ALBERTO nato a VIGEVANO il 23/01/1964 avverso l'ordinanza del 10/11/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FABIOLA FURNARI, che ha chiesto dichiararsi inammisisbile il ricorso; letta la memoria di replica dei difensori del ricorrente, Avv.ti SIMONE RESTELLLI e LUCA VANDONE, i quali hanno insistito per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1.Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 10 novembre 2025, annullava il decreto di convalida del sequestro impugnato nell’interesse di Alberto Pavesi relativo alle somme di denaro, confermando invece il decreto nella parte in cui aveva convalidato il sequestro probatorio di due telefoni cellulari; avverso l’ordinanza propone ricorso il difensore di Pavesi, eccependo:. 1.1 violazione degli artt. 125, 191, 253, 324 cod. proc. pen. per l’utilizzo di prove inutilizzabili e per violazione dei limiti cognitivi del giudizio di riesame: il tribunale aveva fondato la sua decisione di conferma del sequestro sui due telefoni cellulari in base ad elementi probatori inutilizzabili ed eccependo i limiti cognitivi posti al relativo giudizio; erano assenti indicazioni da parte del’organo dell’accusa di criteri di ricerca specifici, in quanto un decreto che dispone l’analisi del contenuto senza indicare keywords, arco temporale o tipologia di file, configura una vietata “fishing espedition”, violando il principio di proporzionalità e l’art. 253 cod. proc. pen. per difetto di motivazione sulla necessità e pertinenza dello stesso; nonostante ciò, il tribunale aveva illegittimamente posto a fondamento della proprie decisione gli elementi acquisiti dalla polizia giudiziaria; la contraddizione e violazione di legge erano rese manifeste dalla stessa ordinanza che, con riferimento al denaro, riconosceva l’inadeguatezza della motivazione addotta dal Pubblico ministero nel decreto di convalida; in conclusione, il tribunale era incorso in una violazione del principio di legalità ratificando ex post un’attività che, al momento del suo compimento, poteva essere illegittima, ed aveva legittimato una ricerca esplorativa; 1.2 violazione degli artt. 125, 253, 324 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti: il tribunale aveva ritenuto configurabile l’ipotesi di ricettazione valorizzando elementi quali l’ingente somma di denaro, le modalità del trasporto e le conversazioni intercorse tra l’indagato eterzi, volte - asseritamente- a concordare una versione dei fatti, senza considerare che il delitto di cui all’art. 648 cod. pen. presuppone la provenienza della res da un delitto presupposto, e su questo punto il tribunale aveva svolto un ragionamento circolare e tautologico, ammettendo che il delitto presupposto non era stato individuato, ma desumendone l’esistenza in via presuntiva dagli stessi elementi che riteneva indizianti per la ricettazione; 1.3 violazione degli artt. 125, 275, 324 cod. proc. pen. nonché dell’art. 15 della Costituzione, degli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dell’art.8 CEDU: motivazione apparente quanto all’applicazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza; inversione dell’onere probatorio quanto al diritto alla riservatezza: il mantenimento del sequestro sui dispositivi fisici pareva comunque essere illegittimo per violazione del principio di proporzionalità, visto che il decreto autorizzava una ricerca indiscriminata (“verificare la presenza di contatti e messaggi utili”), configurando una vietata indagine esplorativa volta a cercare una notitia criminis anziché provare un reato già individuato; il tribunale aveva omesso di rilevare tale nullità genetica, avallando una acquisizione massiva di dati in violazione dell’art. 15 Cost. e dell’art. 8 CEDU, nonché degli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, e non aveva effettuato il necessario bilanciamento tra le esigenze investigative e il diritto fondamentale alla riservatezza, pretendendo che fosse la difesa a dimostrare il pregiudizio alla stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato. 1.1 Due sono i principi da tenere presente per la soluzione del caso in esame: il primo è che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali (così Sez.2, n.46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433 – 02; Sez.2, n.6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629 – 01); il secondo è che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante:

Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 – 01) Nel caso in esame, sussiste la eccepita violazione di legge, in quanto il Tribunale, nel motivare il rigetto dell’istanza di riesame, afferma che non è necessario indicare il reato presupposto, quando invece il reato di ricettazione, contestato all’indagato, prevede espressamente l’acquisto, la ricezione o l’occultamento di denaro o cose provenienti da un precedente delitto; può essere richiamata, a tale proposito, la giurisprudenza formatasi in tema di sequestro di somme di denaro o di beni preziosi prive di giustificazione, che afferma che la sussistenza del fumus dei delitti di ricettazione e riciclaggio deve essere connessa all'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento del contante, significative della volontà di occultarlo, e dell'assenza di redditi leciti ma, altresì, alla presenza di ulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto, e ciò proprio per scongiurare il pericolo di procedere al sequestro di somme dì denaro contante elevando imputazioni ex art. 648 o 648-bis cod. pen. in assenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare l'esistenza di un delitto presupposto, altrimenti legittimandosi la generale ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante.

Peraltro, il tribunale ha provveduto al dissequestro ed alla restituzione del denaro non ravvisando esigenze probatorie tali da dover mantenere il sequestro, ma ha mantenuto il sequestro dei telefoni cellulari in quanto sarebbero serviti ad accertare se il denaro era corpo del reato, con motivazione quindi contradittoria Deve pertanto essere disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e del decreto genetico per difetto dei presupposti, con ordine di restituzione dei telefoni in sequestro all'avente diritto. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione dei telefoni cellulari in sequestro all'avente diritto.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al P