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Sentenza — n. 6228/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for nullity due to failure to notify defendant of oral hearing participation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6228/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Bologna Court of Appeal's judgment, which had confirmed the first-instance conviction of Henry Esebamon for robbery and assault. The defense argued that the appellate court violated procedural nullity rules by holding an oral hearing without formally notifying the defendant or issuing a specific decree regarding the hearing format, despite the defendant's request to attend. The court ruled that the mere email notification to the lawyer was insufficient, establishing an absolute nullity because the defendant was not given the opportunity to choose participation or be translated if detained.

Regesto Legislator

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Art. 598-bis comma 3 cod. proc. pen.; Art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: In a cartulary appeal proceeding, the failure to issue a specific decree indicating the hearing format and notifying the defendant personally of the oral hearing constitutes absolute nullity, regardless of the lawyer's presence.

Parole chiave

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procedural nullity cartulary appeal oral hearing notification defendant participation absolute nullity translation of detainee judicial decree diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 598-bis comma 3 cod. proc. pen.
255304) che l’imputato aveva fatto pervenire richiesta di partecipare all’udienza e che, a seguito di tale richiesta, non vi è stato alcun decreto che, ai sensi dell’art. 598- bis comma 2 cod.proc.
Art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Nel caso in esame vi è invece soltanto una comunicazione mandata al difensore a mezzo pec il pomeriggio precedente l’udienza, per cui si è verificata una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 comma 1) lett.
art. 598-bis comma 3 cod. proc. pen
255304) che l’imputato aveva fatto pervenire richiesta di partecipare all’udienza e che, a seguito di tale richiesta, non vi è stato alcun decreto che, ai sensi dell’art. 598- bis comma 2 cod.proc.
art. 598-bis comma 1 cod. pen
255304) che l’imputato aveva fatto pervenire richiesta di partecipare all’udienza e che, a seguito di tale richiesta, non vi è stato alcun decreto che, ai sensi dell’art. 598- bis comma 2 cod.proc.
art. 598- bis comma 2 cod.proc. pen
255304) che l’imputato aveva fatto pervenire richiesta di partecipare all’udienza e che, a seguito di tale richiesta, non vi è stato alcun decreto che, ai sensi dell’art. 598- bis comma 2 cod.proc.
art. 598-bis cod. proc. pen
255304) che l’imputato aveva fatto pervenire richiesta di partecipare all’udienza e che, a seguito di tale richiesta, non vi è stato alcun decreto che, ai sensi dell’art. 598- bis comma 2 cod.proc.
art. 97 comma 4 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n.8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304
Sez.6, n. 30606 del 26/06/2025, Rv. 288617
Sez. 5, n. 16411 del 21/03/2025, Rv. 287828
pen.” (Sez. 5, n. 16411 del 21/03/2025, Rv. 287828; vedi anche Sez.3, n 11170 del 15/12/2023, dep.
Sez.3, n 11170 del 15/12/2023, dep. 18/03/2024 Rv. 286046
287828; vedi anche Sez.3, n 11170 del 15/12/2023, dep. 18/03/2024 Rv. 286046.); a nulla, pertanto, rileva che in udienza fosse presente un sostituto del difensore, nominato ex art.
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Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: ESEBAMON HENRY nato il 23/06/1992 avverso la sentenza del 19/08/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FABIOLA FURNARI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, Avv. JACOPO DECAROLI, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 19 agosto 2025, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Henry Esebamon responsabile dei delitti di rapina e percosse; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Esebamon, eccependo: 1.1 inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’art. 598-bis comma 3 cod. proc. pen.: la difesa aveva optato per la celebrazione del giudizio senza la partecipazione delle parti ai sensi dell’art. 598-bis comma 1 cod. pen., e a seguito della dichiarazione dell’imputato di voler presenziare all’udienza, aveva depositato una rinuncia alla trattazione orale, consapevole che la stessa avrebbe potuto essere chiesta dal difensore e non dall’imputato personalmente; ciò nonostante, la Corte di appello aveva ritenuto d’ufficio di celebrare l’udienza del 19 agosto 2025 nella forma partecipata dell’udienza, dandone avviso a mezzo pec al difensore soltanto il giorno precedente con messaggio della cancelleria; era quindi stato violato il terzo comma dell’art. 598-bis , che prevede che la Corte di appello possa celebrare l’udienza in presenza “per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame” con provvedimento nel quale è indicato se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio”: tale provvedimento non era mai stato comunicato al difensore, né ve ne era traccia nel fascicolo processuale; neppure l’imputato era stato messo nella condizione di scegliere se partecipare o meno all’udienza, per cui la Corte di appello avrebbe dovuto emettere l’ordine di traduzione dell’imputato detenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato. 1.1 Questa Corte ha direttamente constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n.8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che l’imputato aveva fatto pervenire richiesta di partecipare all’udienza e che, a seguito di tale richiesta, non vi è stato alcun decreto che, ai sensi dell’art. 598- bis comma 2 cod.proc. pen., comunicasse che l’udienza si sarebbe svolta con la partecipazione delle parti; la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che in tema di giudizio cartolare di appello previsto dall'art. 598-bis cod. proc. pen., è ammissibile la richiesta di partecipazione all'udienza formulata dall'imputato personalmente, siccome in linea col tenore letterale della disposizione citata e col diritto fondamentale di partecipare al proprio processo (vedi Sez.6, n. 30606 del 26/06/2025, Rv. 288617), ma è pur sempre necessario che vi sia un decreto che, come scritto anche nel decreto di citazione in appello del procedimento, indichi se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio.

Nel caso in esame vi è invece soltanto una comunicazione mandata al difensore a mezzo pec il pomeriggio precedente l’udienza, per cui si è verificata una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 comma 1) lett.

c) cod. proc. pen.: sul punto, può essere richiamata la giurisprudenza formatasi in relazione ai giudizi celebrati nel cd. “periodo Covid”, secondo cui “in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, è causa di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., l'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato della trattazione orale del giudizio disposta su richiesta di altra parte processuale, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria del predetto difensore e non rilevando la partecipazione all'udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.” (Sez. 5, n. 16411 del 21/03/2025, Rv. 287828; vedi anche Sez.3, n 11170 del 15/12/2023, dep. 18/03/2024 Rv. 286046.); a nulla, pertanto, rileva che in udienza fosse presente un sostituto del difensore, nominato ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen., né che l’udienza sia stata trattata in presenza su decisione d’ufficio della Corte di appello, posto che il principio è stato affermato per evitare che una delle parti presenti (nel caso in esame, il Procuratore generale) possa introdurre argomenti cui il difensore non potrebbe replicare.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di ap