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Ordinanza — n. 6214/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain verdict for improper grounds of challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6214/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible ex officio because they challenged the plea bargain verdict on grounds not permitted by law. The defense argued the trial judge failed to explain why they were not granted a dismissal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such omissions can only be raised if the appeal is based on one of the four specific statutory grounds for challenging plea agreements, which this argument was not.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain verdicts are strictly limited to four statutory grounds, rendering challenges based on omitted reasoning regarding potential dismissals inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds omitted reasoning dismissal cause Cassazione inammissibile motivi di cassazione rinuncia alla motivazione motivo d'espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Con sentenza del 07/10/2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Secondo la difesa il giudice emittente avrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali non aveva ritenuto di poter prosciogliere gli odierni ricorrenti ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 07/10/2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il G.u.p.
art. 129 cod. proc. pen
Secondo la difesa il giudice emittente avrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali non aveva ritenuto di poter prosciogliere gli odierni ricorrenti ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019
La contestazione della pronuncia per difetto di motivazione in ordine alla questione indicata dai ricorrenti esula dunque dalle ipotesi tassativamente indicate per le quali l'impugnazione è consentita e ammissibile (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep.
Sez. 1, n. 33725 del 05/05/2021
Sez. 1, n. 33725 del 05/05/2021, Rv.
Corte cost. sent. n. 186/2000
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da ANGELO CAPUTO - Presidente - Ord. n. sez. 180/2026 ANNA MARIA DE SANTIS CC - 20/01/2026 GIUSEPPE COSCIONI R.G.N. 43586/2025 SANDRA RECCHIONE FABIO MOSTARDA - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: El Abassi Othmane, nato in Marocco il 04/05/1997 Bellehbib Rafik, nato in Marocco il 30/08/2004 avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona del 07/10/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 07/10/2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il G.u.p. del Tribunale di Verona, su concorde richiesta delle parti, ha applicato agli odierni ricorrenti la pena concordata in ordine al reato loro ascritto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati denunciando vizio di motivazione. Secondo la difesa il giudice emittente avrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali non aveva ritenuto di poter prosciogliere gli odierni ricorrenti ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è stata proposta per CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6214/2026 Roma, lì, 16/02/2026 motivi diversi da quelli consentiti. Ed infatti, l'art. 444, comma 2bis cod. proc. pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà delle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erronea qualificazione del fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezza illegale.

La contestazione della pronuncia per difetto di motivazione in ordine alla questione indicata dai ricorrenti esula dunque dalle ipotesi tassativamente indicate per le quali l'impugnazione è consentita e ammissibile (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 – 01, secondo la quale in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate;

Sez. 1, n. 33725 del 05/05/2021, Rv. 281890 – 01, che ha precisato che in tema di sentenza di patteggiamento, l'omessa valutazione della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione, ma unicamente a condizione che il ricorso sia ammissibile in quanto proposto per altri motivi rientranti tra quelli consentiti).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 20/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FABIO MOSTARDA ANGELO CAPUTO