Italian Supreme Court dismisses cassation appeal against plea bargain verdict for lack of admissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals by two defendants inadmissible de plano. The defendants argued the trial court failed to justify why they were not granted a pardon under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such a defect in reasoning is not among the specific grounds permitted for challenging a plea bargain verdict under Article 444 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, appeals based solely on the omission of reasoning regarding potential pardons are inadmissible as they fall outside the strictly enumerated grounds for challenging such verdicts.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da ANGELO CAPUTO - Presidente - Ord. n. sez. 181/2026 ANNA MARIA DE SANTIS CC - 20/01/2026 GIUSEPPE COSCIONI R.G.N. 43553/2025 SANDRA RECCHIONE FABIO MOSTARDA - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Oueslati Safouen, nato in Tunisia il 10/07/2000 (C.U.I. 062MGTX) Hallabia Mouheddine, nato in Tunisia il 22/07/1992 (C.U.I. 071RMHA) avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, dell'11/09/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza dell'11/09/2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, su concorde richiesta delle parti, ha applicato ad Oueslati Safouen e Hallabia Mouheddine la pena concordata in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati denunciando vizio di motivazione. Secondo la difesa dei ricorrenti il giudice emittente avrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali non aveva ritenuto di poter prosciogliere l'Oueslati e l'Hallabia ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.
3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6212/2026 Roma, lì, 16/02/2026 l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è stata proposta per motivi diversi da quelli consentiti. Ed infatti, l'art. 444, comma 2bis cod. proc. pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà delle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erronea qualificazione del fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezza illegale.
La contestazione della pronuncia per difetto di motivazione in ordine alla questione indicata dai ricorrenti esula dunque dalle ipotesi tassativamente indicate per le quali l'impugnazione è consentita e ammissibile (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 – 01, secondo la quale in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate;
Sez. 1, n. 33725 del 05/05/2021, Rv. 281890 – 01, che ha precisato che in tema di sentenza di patteggiamento, l'omessa valutazione della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione, ma unicamente a condizione che il ricorso sia ammissibile in quanto proposto per altri motivi rientranti tra quelli consentiti).
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 20/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FABIO MOSTARDA ANGELO CAPUTO