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Sentenza — n. 6203/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against GIP's rejection of immediate trial request as inadmissible and not subject to cassation review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6203/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Public Prosecutor appealed the Judge for Preliminary Investigations' (GIP) order rejecting a request for immediate trial regarding specific charges. The prosecutor argued the decision was abnormal, but the Supreme Court held that no appeal mechanism exists for such rejections under the principle of taxativity. Consequently, the court declared the cassation appeal inadmissible because the rejected decree does not constitute an abnormity warranting review.

Regesto Legislator

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Art. 455 cod. proc. pen.; Art. 568 cod. proc. pen.: The GIP's decree rejecting a request for immediate trial is not subject to cassation appeal as no statutory remedy exists and the decision does not create procedural paralysis.

Parole chiave

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immediate trial request GIP rejection decree cassation inadmissibility principle of taxativity procedural abnormity penal procedure code no appeal remedy violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

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Art. 455 cod. proc. pen.
Questa Corte ha costantemente affermato che avverso il decreto, emesso ai sensi dell'art. 455 cod.
Art. 568 cod. proc. pen.
pen., con il quale il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato, non è prevista alcuna forma di impugnazione; pertanto, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione fissato dall'art. 568 cod.
art. 453 cod. proc. pen
ai sensi dell'art. 453 cod. proc. pen.
art. 455 cod. proc. pen
Questa Corte ha costantemente affermato che avverso il decreto, emesso ai sensi dell'art. 455 cod.
art. 568 cod. proc. pen
pen., con il quale il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato, non è prevista alcuna forma di impugnazione; pertanto, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione fissato dall'art. 568 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4782 del 27/10/1994, Buggea
pen., il ricorso eventualmente proposto deve essere dichiarato inammissibile (Sez. 1, n. 4782 del 27/10/1994, Buggea, Rv.
Sez. 2, n. 40093 del 02/10/2001, Kiciu
Sez. 2, n. 33737 del 06/05/2014, F.
Sez. 2, n. 33737 del 06/05/2014, F., Rv.
Sez. 5, n. 20236 del 06/05/2025, P.
259818–01; più di recente, seppur con riferimento al procedimento minorile Sez. 5, n. 20236 del 06/05/2025, P., Rv.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da ANGELO CAPUTO - Presidente - Sent. n. sez. 160/2026 ANNA MARIA DE SANTIS CC - 20/01/2026 GIUSEPPE COSCIONI R.G.N. 33664/2025 SANDRA RECCHIONE FABIO MOSTARDA - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa nel procedimento a carico di: Bekir Renato, nato a Foggia il 01/01/1994 (CUI 03WS5ZS) avverso l'ordinanza del 23/07/2025 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza del 23/07/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa ha rigettato la richiesta del Pubblico ministero presso il medesimo tribunale di emettere decreto di giudizio immediato nei confronti di Renato Bekir.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Pisa denunciando l'abnormità del rigetto. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6203/2026 Roma, lì, 16/02/2026 Il ricorrente ha premesso che il Bekir era stato tratto in arresto in flagranza per i reati di cui agli artt. 337 e 495 cod. pen., ma il PM lo aveva presentato all'udienza di convalida, contestandogli anche i delitti di cui agli artt. 648 e 368 cod. pen., chiedendo che lo stesso, previa acquisizione del suo consenso, venisse processato con rito direttissimo anche per tali ulteriori illeciti.

Convalidato l'arresto, l'imputato non aveva prestato il consenso, e il Tribunale, in composizione monocratica, aveva quindi restituito gli atti al PM per i due delitti per i quali non vi erano i presupposti del rito speciale. Il PM aveva quindi chiesto al G.i.p. in sede di emettere decreto di giudizio immediato per i reati di cui agli artt. 648 e 368 cod. pen. ai sensi dell'art. 453 cod. proc. pen. Il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato l'istanza rilevando che l'imputato non era stato sottoposto ad interrogatorio su tali ulteriori reati, non potendo valere a tal fine quello effettuato all'udienza di convalida dell'arresto.

Il ricorrente deduce che il G.i.p. sarebbe incorso in violazione di legge penale e processuale, adottando un provvedimento avulso dal sistema e dunque abnorme.

3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, ai sensi dell'art. 611. comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. Questa Corte ha costantemente affermato che avverso il decreto, emesso ai sensi dell'art. 455 cod. proc. pen., con il quale il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato, non è prevista alcuna forma di impugnazione; pertanto, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione fissato dall'art. 568 cod. proc. pen., il ricorso eventualmente proposto deve essere dichiarato inammissibile (Sez. 1, n. 4782 del 27/10/1994, Buggea, Rv. 200017 – 01).

Si è altresì più volte ribadito che il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato, non presenta i caratteri dell'abnormità, sia perché il potere di rigetto rientra nello schema procedimentale previsto dal codice di procedura penale, sia perché, in ogni caso, non determina alcuna irrisolvibile paralisi processuale (potendo l'azione penale essere esercitata nelle forme ordinarie); sicché, neppure sotto tale profilo, il suddetto provvedimento è ricorribile per cassazione (Sez. 2, n. 40093 del 02/10/2001, Kiciu, Rv. 220322– 01;

Sez. 2, n. 33737 del 06/05/2014, F., Rv. 259818–01; più di recente, seppur con riferimento al procedimento minorile Sez. 5, n. 20236 del 06/05/2025, P., Rv. 288135–01). Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 20/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FABIO MOSTARDA ANGELO CAPUTO