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Ordinanza — n. 6164/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses suspension request for civil judgment due to lack of excessive prejudice proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6164/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the defendant's request to suspend the execution of a civil judgment ordering compensation. The appellant argued for suspension but failed to provide specific evidence of insolvency or irreparable harm to the creditor. Consequently, the court ruled that the statutory requirement for excessive prejudice was not met.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.p.; Art. 641 c.p.p.: A request for suspension of civil execution requires proof of excessive prejudice to the debtor, such as the destruction of an irreparable asset or the creditor's evident insolvency rendering recovery impossible.

Parole chiave

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suspension of execution excessive prejudice insolvency of creditor civil liability cassation procedure riscossione di pene pecuniarie risarcimento del danno civile risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.p.
Art. 641 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 927 del 28/09/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ferrante Antonino nato a PALERMO 11 18/08/1958 avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE DI APPELLO DI LECCE — SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO Udita la relazione svolta dal Consigliere Caterina Brignone; Con sentenza del 20 novembre 2023, il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, assolveva, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato Ferrante Antonino dal reato di appropriazione indebita aggravata ai danni di Leggieri Domenico, costituito parte civile. Avverso tale decisione proponeva impugnazione la parte civile.

Con sentenza del 25 novembre 2025, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione di primo grado, condannava l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in euro 8.500, oltre accessori, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, ritenendo raggiunta, ai fini civilistici, la prova della responsabilità sulla base del criterio del più probabile che non. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione e formulato contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civili.

La richiesta di sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civili va rigettata per le ragioni che seguono. Ai fini dell'accoglimento, è necessario che ricorra un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (Sez. 4, n. 927 del 28/09/2022, dep. 2023, Mastrominico, Rv. 283931-01).

Nel caso di specie, il ricorrente ha introdotto sul punto doglianze del tutto generiche, senza allegare in alcun modo l'esistenza delle predette condizioni, in assenza di qualsivoglia altro elemento che faccia emergere uno stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale nel senso sopra evidenziato.

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di sospensione della condanna civile. Così deci