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Sentenza — n. 6161/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6161/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6161/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nell'interesse di Valentina Ruberto, indagata per diverse ipotesi di reato di truffa aggravata, è stato proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, indicata in epigrafe, resa dal Tribunale di Messina in funzione di giudice del riesame, con cui si è sostituita la misura cautelare dell'obbligo di dimora con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Con unico motivo di ricorso, variamente articolato, la difesa ha dedotto vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275 e 125 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 6161/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Parole chiave

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ritiro della querela penale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia abbandono del procedimento per truffa abbandono definitivo del procedimento chiusura dell'istruzione penale restituzione in pristino
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUBERTO VALENTINA nato a VALENZA il 31/12/1990 avverso l'ordinanza del 30/07/2025 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, FLAVIA ALEMI, con cui, preso atto della pervenuta rinuncia al ricorso, si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nell'interesse di Valentina Ruberto, indagata per diverse ipotesi di reato di truffa aggravata, è stato proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, indicata in epigrafe, resa dal Tribunale di Messina in funzione di giudice del riesame, con cui si è sostituita la misura cautelare dell'obbligo di dimora con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Con unico motivo di ricorso, variamente articolato, la difesa ha dedotto vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275 e 125 cod. proc. pen.

2. Successivamente alla presentazione del ricorso, è stata trasmessa, in data 28 ottobre 2025, dal difensore del ricorrente comunicazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che, per effetto del provvedimento del 22.09.2025, reso dal Giudice per le indagini preliminari di Patti, si è disposta la revoca della misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con contestuale, immediata cessazione di ogni obbligo connesso alla misura revocata. È altresì pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, con cui, preso atto della pervenuta rinuncia al ricorso, si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 10/12/