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Sentenza — n. 6117/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding urgent prosecutor seizure orders not yet validated by the investigating judge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6117/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the appeal against the investigating judge's rejection of a release request violated procedural rights because the underlying seizure order was still pending judicial validation. The Court ruled that such urgent prosecutor orders are provisional and cannot be directly appealed until the investigating judge validates them and issues the final judicial seizure decree.

Regesto Legislator

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Art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen.; Art. 322-bis, cod. proc. pen.: The urgent seizure order issued by the prosecutor is provisional and not subject to direct appeal under Art. 322-bis until the investigating judge validates it and issues the autonomous judicial seizure decree.

Parole chiave

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urgent prosecutor seizure investigating judge validation provisional judicial measure inadmissible appeal seizure of materials procedural timeline judicial review sequestro cautelare

Disposizioni normative citate

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Art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen.
ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, cod.proc.pen.
Art. 322-bis, cod. proc. pen.
Ippolito Matrone, il quale ha dedotto la violazione dell’art. 322-bis cod.proc.pen.
Art. 633, cod. pen.
Art. 639bis, cod. pen.
Art. 81, cod. pen.
Art. 349, cod. pen.
art. 322-bis cod.proc.pen
Ippolito Matrone, il quale ha dedotto la violazione dell’art. 322-bis cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 50740 del 19/09/2019, Iacomelli
Sez. 3, n. 5770 del 17/01/2014, Brancalente
Sez. 3, n. 5770 del 17/01/2014, Brancalente, Rv.
Sez. 3, n. 47710 del 09/10/2003, Borghesi
258936 – 01 ; nello stesso senso,Sez. 3, n. 47710 del 09/10/2003, Borghesi, Rv.
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Testo completo

di Salernoin data 3/11/2025 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod.proc.pen.; visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Laura Condemi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dal difensore, Avv. I. Matrone

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da FerraioliGiuseppe in veste di legale rappresentante della s.r.l. “La formica” avverso il provvedimento del Gip che, in data 2/10/2025, aveva rigettato l’istanza di dissequestro dei materiali insistenti sull’area vincolata nell’ambito del procedimento instaurato a carico del Farraioli stessoper il delitto di cui agli artt. 633,639bis cod.pen.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, Avv. Ippolito Matrone, il quale ha dedotto la violazione dell’art. 322-bis cod.proc.pen. e la mera apparenza della motivazione in quanto il Tribunale del riesame ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ritenendolo relativo a beni sequestrati in via d’urgenza da parte del P.m. ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, cod.proc.pen. sebbene non fosse ancora intervenuta l’emissione di autonomo titolo da parte del Giudice delle indagini preliminari in esito alla convalida della misura mentre nella specie l’impugnazione concerneva l’ordinanza di rigetto dell’autorizzazione allo spostamento dei materiali depositati sull’areavincolata e la contestuale richiesta di revoca della misura cautelare reale in relazione al sequestro preventivo eseguito il 7/5/2025.

Secondo il difensore il collegio cautelare ha fondato la decisione su principi giurisprudenziali inconferenti senza considerare che il provvedimento reiettivo della richiesta di dissequestro era impugnabile a norma dell’art. 322 bis cod.proc.pen. poiché siinscrive nell’alveo di una vicenda generata dal decreto di sequestro preventivo emesso in data 29/4/2025. Aggiunge che per effetto della affermata inammissibilità dell’impugnazione il Tribunale ha omesso di considerare che la richiesta di revoca del sequestro era finalizzata allo spostamento dei materiali e all’eliminazione del pericolo che gli stessi costituivano, ovvero a realizzare lo scopo della misura imposta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. Dall’analitica ricostruzione della vicenda cautelare effettuata dall’ordinanza impugnata risulta che, a seguito dell’esecuzione della primigenia ordinanza che disponeva il sequestro preventivo di un’area sottostante la sopraelevazione della S.S. 268,abusivamente occupata dall’industria conserviera “La Formica”, il P.m. in due distinte occasioni, il 4/6/2025 e il 4/9/2025, autorizzava il ricorrente ad accedervi al fine di rimuover e i materiali che sulla stessa insistevano .

A seguito della successiva verifica che l’area in questione continuava ad essere utilizzata dalla società del ricorrente quale deposito di materiali vari,tra cui apparecchiature industriali in disuso, scarti di produzione, materiali ferrosi, cisterne, scatolame vario, in data 22/9/2025 il P.m. emetteva decreto preventivo d’urgenza,contestando al ricorrente l’ulteriore reato di violazione dei sigilli a norma degli artt. 81 e 349 cod.pen. La convalida del provvedimento da parte del Gip con contestuale emissione di autonomo decreto impositivo del vincolo interveniva in data 6/10/2025.

Intanto in data 30/9/2025 il difensore dell’indagato avanzava al Gip richiesta di autorizzazione ad accedere nella zona sequestrata per rimuovere e spostare altrove i beni ivi collocati, ordinandone all’esito il dissequestro, istanza che il GIP, su conforme parere del P.m.,rigettava con ordinanza in data 2/10/2025.

2. Contrariamente a quanto assume il difensore,il vincolo sull’area e sui beni sulla stessa insistenti derivava non dall’originario decreto del 29 aprile 2025, nei fatti vanificato dalla violazione dei sigilli oggetto di provvisoria imputazione da parte del P.m.,ma dal provvedimento ripristinatorio adottato d’urgenza dallo stesso P.m. il 22/9/2025, costituente autonomo e sopravvenuto titolo impositivo della misura reale. In detto contesto è la stessa originaria richiesta di autorizzazione alla rimozione dei materiali formulata il 20 settembre 2025 in funzione della successiva revoca della misura ad essere attinta da genetica inammissibilità in quanto formulata allorchéil decreto del P.m. non era ancora passato al vaglio del Giudice delle indagini preliminari per la convalida e l’adozione del conseguente decreto di sequestro. 2.1 La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato in tema di misure cautelari realiche non sono impugnabili né il decreto di sequestro preventivo, disposto in via d'urgenza dal pubblico ministero, né l'ordinanza con la quale il giudice, a norma dell'art. 321, comma 3- bis, cod. proc. pen., ne dispone la convalida,evidenziando che il decreto del pubblico ministero non è ricompreso nell'elencazione tassativa di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. ed ha carattere provvisorio, essendo destinato ad un'automatica caducazione a seguito della mancata convalida ovvero, in caso di controllo positivo,ad essere sostituito per effetto dell'autonomo decreto di sequestro giudiziale che il giudice emette dopo l'ordinanza di convalida e che costituisce il titolo legittimante il vincolo reale sul bene sequestrato (Sez. 2, n. 50740 del 19/09/2019, Iacomelli, Rv. 277784 –01;

Sez. 3, n. 5770 del 17/01/2014, Brancalente, Rv. 258936 – 01 ; nello stesso senso,Sez. 3, n. 47710 del 09/10/2003, Borghesi, Rv. 226703 - 01 ) . Pertanto,poiché la richiesta di facoltà d’accesso all’area formulata in data 30/9/2025 non poteva prescindere dalla verifica demandata al Gip in ordine alla legittimità formale e sostanziale del provvedimento d’urgenza emesso dal P.m., la stessa deve considerarsi geneticamente inammissibile, come correttamente ritenuto dall’ordinanza impugnata. 3.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 4 febbraio2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Piero Messini D’Agostini