Cassation appeal dismissed for inadmissibility as trial court correctly found insufficient evidence for extortion conspiracy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a trial court order dismissing charges of extortion against Abate and Koroveshaj, arguing the decision lacked logic. The court noted the trial judge found only separate acts of threats and assault, not a joint criminal enterprise for profit. Consequently, the appeal was declared inadmissible because the cassation court cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment of the case facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own assessment of facts or re-evaluate evidence; appeals challenging factual findings must be dismissed as inadmissible if the lower court's reasoning is logical and free from manifest illogic.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: ANDREA PELLEGRINO - Presidente - Sent. n. sez. 194/2026 LUCIANO IMPERIALI CC - 22/01/2026 MARZIA MINUTILLO TURTUR R.G.N. 37940/2025 ANTONIO SARACO DANIELA CARDAMONE - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona nel procedimento nei confronti di: Abate Giacomo Massimiliano, nato a Catania il 10/12/1973 rappresentato ed assistito dall’avv. Michele Pansera - di fiducia avverso l’ordinanza del 10/10/2025 del Tribunale di Genova in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; udito il difensore dell’indagato, Avv. Michele Pansera, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 ottobre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Genova ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona del 17 settembre 2025, ritenendo insussistente il requisito CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6109/2026 Roma, lì, 13/02/2026 dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Giacomo Massimiliano Abate per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 629 cod. pen. commesso in concorso con Emiliano Koroveshaj, ai danni di Claudio Checcucci e di Christian Eduardo Acosta Pinzon, in Spotorno il 25 maggio 2025.
Agli indagati era provvisoriamente contestato di avere, in concorso tra loro, minacciato di fare del male a Claudio Checcucci ed a Cristian Eduardo Acosta Pinzon, rispettivamente titolare e collaboratore della società denominata “La Phisique Security s.r.l.”, che si occupava di fornire personale addetto ai servizi di controllo presso locali pubblici di eventi e spettacoli, e di avere intimidito con minacce di morte e con l'aggressione fisica Marco Sabiu, soggetto di fatto incaricato della selezione dell'agenzia che avrebbe garantito la sicurezza della discoteca “Bajda” di Noli; in tal modo, avrebbero ottenuto l'affidamento del servizio di sicurezza presso il suddetto locale per il periodo estivo del 2025, escludendo, con conseguente danno economico, la società “La Phisique Security s.r.l.” di Claudio Checcucci, il quale, nel mese di maggio 2025, aveva già preso accordi con i gestori della discoteca “Bajda” per svolgere il servizio di sicurezza nel periodo suindicato e disponeva, a differenza degli indagati, della necessaria autorizzazione prefettizia.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata, anche sotto il profilo del travisamento della prova, nonché un vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 629 cod. pen., articolando le seguenti doglianze: 2.1. Rispetto alle considerazioni di carattere logico-indiziario effettuate dal Giudice per le indagini preliminari (che il ricorrente sintetizza alla pagine 2 e 3 del ricorso), il Tribunale si era limitato ad evidenziare che il 25 maggio 2025 Abate e Koroveshaj non erano arrivati insieme presso il “Bahia Blanca”, nonostante questa affermazione non fosse stata effettuata dal Giudice per le indagini preliminari, avendo le persone informate dei fatti riferito che l'arrivo di Koroveshaj aveva preceduto di poco quello di Sabiu, seguito a stretto giro dall'avvento di Abate. 2.2.
A proposito dell’altro fondamento logico della tesi del previo concerto tra i due indagati, ovvero che nessuno dei due avesse un valido motivo per recarsi quel giorno al “Bahia Blanca”, il ricorrente rileva che Koroveshaj, nel corso dell'interrogatorio dinanzi al Pubblico Ministero, aveva affermato che si era recato presso quel locale per parlare con Paolo Bui, perché contattato da quest'ultimo che era desideroso di affidare a lui il servizio di sicurezza, nonché di essere arrivato prima dell'arrivo di Sabiu e di essere rimasto a parlare per un'ora con Bui di quell'argomento.
A tal proposito, il ricorrente evidenzia che la versione dell’indagato era stata smentita dal Bui, sentito dalla polizia giudiziaria in data 29 settembre 2025, il quale aveva negato di aver parlato un'ora con Koroveshaj del possibile affidamento del servizio di sicurezza, con la conseguenza che avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che Paolo Bui, con le proprie dichiarazioni, avesse riscontrato le affermazioni dell'indagato. 2.3. Un altro argomento fatto proprio dal Giudice per le indagini preliminari era quello secondo il quale Abate, aggredendo solo Sabiu e non anche Koroveshaj, che era stato collaboratore di Checcucci, aveva dimostrato di essere perfettamente consapevole della «scissione» promossa dal coindagato, circostanza che dimostrava la condivisione di interessi tra i due ed accreditava ulteriormente l'ipotesi che Abate volesse favorire Koroveshaj, con il proprio agire intimidatorio.
Il ricorrente evidenzia la illogicità della motivazione del Tribunale sul punto, avendo affermato che l'argomento del Giudice per le indagini criminali non dimostrava che tra Koroveshaj e Sabiu vi fosse un rapporto estorsore -vittima, avendo il giudice unicamente sottolineato che Abate era a conoscenza dell'intento di Koroveshaj di «mettersi in proprio» rispetto al Checcucci. 2.4. Con un'ulteriore profilo di doglianza, il ricorrente lamenta che la motivazione del Tribunale risulterebbe mancante e viziata da travisamento per omissione nella parte in cui non analizza il dato costituito dal traffico telefonico intercorrente tra gli indagati; in particolare, il Tribunale ometteva di considerare il contatto telefonico registrato il 25 maggio 2025 alle 15:29:36 che dimostrava che Koroveshaj aveva contattato Abate un'ora e mezza prima dell'aggressione a Sabiu, elemento in base al quale poteva avvalorarsi la tesi del previo concerto tra i due. 2.5.
La motivazione del Tribunale sarebbe mancante e viziata da travisamento per omissione anche rispetto ad un altro elemento indiziario, ovvero una frase detta da Koroveshaj a Sabiu, poco dopo l'aggressione di Abate, ovvero che «sarebbe stato meglio essere stati tutti insieme non trovarci contro». Il Tribunale avrebbe omesso di commentare e di fornire una spiegazione logica a questo rilevante elemento indiziario che, secondo il ricorrente, rappresenterebbe una minaccia implicita, specie in quanto proferita dopo la brutale aggressione patita da Sabiu. 2.6.
Contraddittorie e manifestamente illogiche sarebbero anche ulteriori considerazioni del Tribunale. In particolare, sarebbe viziata da illogicità la considerazione con la quale il Tribunale, per negare l'esistenza dei gravi indizi, sottolinea che l'intimidazione si era svolta in un'unica giornata, omettendo di considerare che la minaccia aveva conseguito il proprio scopo, poiché, a distanza di un giorno, Sabiu aveva affidato il servizio di sicurezza a Koroveshaj. Apertamente contraddittoria sarebbe poi, secondo il ricorrente, l’affermazione che Koroveshaj e Abate non avessero interessi in comune, seguìta dalla constatazione che il secondo aveva individuato il primo come preferito per l'affidamento del servizio di sicurezza, che costituiva l'obiettivo condiviso dagli indagati, raggiunto grazie alle condotte intimidatorie. 2.7.
La motivazione inerente alla mancanza di un comune interesse tra Koroveshaj e Abate risulterebbe, oltre che illogica e contraddittoria, anche viziata da un travisamento per omissione, avendo il Tribunale trascurato le dichiarazioni di Andrea Grifoni, il quale, dopo aver precisato che Koroveshaj si era recato al “Bahia Blanca” il 25 maggio 2025 perché voleva convincere Sabiu a far lavorare la sua nuova agenzia, la “Lupo Security”, per il “Bajda”, aveva poi aggiunto che «Emiliano mi ha confermato che Max cercava Sabiu per la questione del “Bajda” perché Max non voleva perdere quell'incarico lavorativo», circostanza che dimostrava che Abate era mosso dall'intento di conservare una posizione all'interno del locale, circostanza di cui Koroveshaj era consapevole. 2.8.
Il ricorrente evidenzia poi l'intercettazione della conversazione del 6 luglio 2025, nella quale Koroveshaj commenta con il proprio collaboratore Verdirame l'allontanamento di Abate, la quale viene valorizzata dal Tribunale per accreditare la avvenuta dissociazione tra Koroveshaj e Abate e per dimostrare che i due indagati non condividevano il medesimo interesse, ovvero che l'affidamento del servizio di sicurezza fosse conseguito dal primo. Tale interpretazione della conversazione sopra richiamata sarebbe manifestamente illogica perché non considererebbe che, seppure dissociazione tra i due indagati vi fosse stata, questa era stata successiva ai fatti del 25 maggio 2025, mentre il momento rilevante da considerare era quello antecedente all'aggressione al Sabiu poiché, in origine, sussisteva in Abate il chiaro intento di condividere la gestione della sicurezza del locale “Bajda” con Koroveshaj. 2.9.
Manifestamente illogico sarebbe poi il passaggio della motivazione del Tribunale teso a sminuire il comportamento di Abate, dequalificandolo da atto estorsivo a mero «sfogo di ira», in quanto le considerazioni dei giudici non si confronterebbero con i dati probatori illustrati, dai quali emergerebbe la circostanza che Abate agiva per un fine di profitto e che non era mosso dall'intento di tutelare un malinteso «senso dell'onore». 2.10. Il ricorrente censura poi come illogico un altro passaggio della motivazione dell'ordinanza del Tribunale nel quale, per sottolineare l'assenza di comunanza di interessi tra Abate e Koroveshaj, si sottolinea la circostanza della successiva «sparizione della scena» dell'Abate.
Il ricorrente sottolinea, in primo luogo, che tale «sparizione» non vi sarebbe stata in quanto, durante la serata di inaugurazione del locale Baida, avvenuta il successivo 6 luglio, Abate era presente presso la discoteca; inoltre, sottolinea il ricorrente, la pretesa «sparizione dalla scena» dell'Abate, se avvenuta, era determinata dalla ostilità nei confronti di quest'ultimo manifestata da Lubian e Muscarà, gestori della discoteca “Bajda”, e non dal Koroveshaj. 2.11. Il ricorrente valorizza poi un'altra conversazione, la quale sarebbe stata interpretata in maniera del tutto illogica ed in contrasto col tenore letterario della stessa dal Tribunale, ovvero quella del 12 luglio 2025, la quale, oltre che dimostrare la cautela di Koroveshaj, il quale evitava accuratamente di parlare al telefono con Abate, tanto da dover utilizzare come intermediario un terzo soggetto, evidenziava la preoccupazione dell'indagato, il quale evidentemente temeva che Abate fosse intercettato e che ciò potesse fornire agli inquirenti la prova del suo diretto coinvolgimento nelle vicende delittuose. 2.12.
Il Tribunale, inoltre, lamenta il ricorrente, non riserverebbe alcun commento ad altri passaggi fondamentali della sopracitata conversazione, che dimostrerebbero ulteriormente che Koroveshaj temeva specificamente le intercettazioni, e non lo strepito causato dalla plateale aggressione di Abate, e che il timore era riservato alla propria persona e non alla generalità degli operatori di vigilanza. 2.13. Contesta, inoltre, il ricorrente che il Tribunale, dopo avere dedicato gran parte del proprio sforzo motivazionale ad escludere il contributo concorsuale di Koroveshaj, dedica alcuni cenni all'esclusione di un evento estorsivo, anche ritenendolo opera del solo Abate.
In tal modo, il Tribunale avrebbe omesso di analizzare compiutamente le dichiarazioni di Sabiu, analisi che invece aveva costituito una parte fondamentale dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. 2.14. Con riguardo alla posizione di Abate, il Tribunale avrebbe travisato il dato probatorio nel commentare le dichiarazioni di Marco Sabiu dell’8 ottobre 2025, erroneamente interpretandole come una conferma da parte della persona offesa dell'irrilevanza, ai fini delle decisioni sull'affidamento dei servizi di sicurezza, dell'intimidazione perpetrata nei suoi confronti il 25 maggio 2025. 2.15.
Il Tribunale, inoltre, pur avendo riportato le dichiarazioni del 7 ottobre 2025 di Michele Mangone, soggetto molto vicino ad Abate, aveva omesso di indicare un passaggio essenziale delle stesse, dal quale poteva evincersi l'immagine intimidatoria di entrambi gli indagati e la personalità violenta di Abate. 2.16. Erroneamente, inoltre, il Tribunale avrebbe ritenuto che il contenuto della conversazione tra Abate e la compagna Filomena del 12 luglio 2025 non riguardasse i fatti per i quali si procede, mentre invece entrambi gli interlocutori parlavano dell'aggressione in danno di Sabiu. 2.17.
Il Tribunale, infine, in maniera illogica, avrebbe stabilito un rapporto di conseguenzialità tra la pretesa mancata prova del concorso di Koroveshaj e l'insussistenza dell'estorsione, presupponendo che questa non potesse essere stata perpetrata dal solo Abate. Con specifico riferimento all’Abate, tale conclusione sarebbe fondata su un travisamento del dato probatorio e su una violazione di legge con riferimento all'art. 629 cod. pen., in presenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per i motivi qui illustrati.
2. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto, pur investendo formalmente la motivazione e, quanto all’ultimo motivo, pur denunciando un vizio di violazione di legge con riferimento alla configurabilità del delitto di estorsione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 2.1. A fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, è opportuno richiamare i principi in tema di limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità:
a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840-01). Le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.
U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; v. anche Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). Ne consegue che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale in funzione di giudice del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). 2.2.
Nel caso in esame, il Tribunale con l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Il Tribunale ha spiegato che l'ipotesi del concorso di Koroveshaj e di Abate nell’ipotizzata condotta estorsiva si fonderebbe su una mera ipotesi, ovvero che tutta l'azione fosse stata previamente concordata tra i due indagati e che il primo aveva «mandato avanti» il secondo a minacciare ed a percuotere le persone offese, per poi avvantaggiarsi entrambi dell’affidamento del servizio di sicurezza presso il locale notturno “Bajda”.
Al contrario, con motivazione logica e sulla base della rivisitazione analitica di tutto il compendio indiziario, il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali gli atti di indagine fino ad ora esperiti avvalorerebbero l’ipotesi che gli indagati Abate e Koroveshaj abbiano agito per perseguire obiettivi disgiunti e con motivazioni diverse. Quanto alle motivazioni di Abate, il Tribunale ha spiegato che egli aveva appreso che Sabiu aveva intermediato con i gestori del locale “Bajda”, Muscarà e Lubian, per l'affidamento della gestione della sicurezza del locale all'agenzia di Checcucci nella stagione estiva del 2025 (quello stesso servizio di sicurezza che Abate, nel 2024, aveva fatto ricoprire all'agenzia Viper e che, già da aprile 2025, aveva concordato con il suo capo Michele Mangone che fosse affidato per l'estate 2025 proprio a Koroveshaj) e, essendosi sentito delegittimato e messo in cattiva luce nei confronti di Koroveshaj, si era adirato ed aveva, dapprima, aggredito Sabiu e, subito dopo, minacciato Acosta per telefono.
Le condotte minacciose e violente di Abate, concretizzatesi nell'aggressione di Sabiu e nella telefonata minatoria nei confronti di Acosta, e indirettamente di Checcucci, si esaurivano nell'arco temporale di una mezza giornata, non avendo Abate più cercato né Sabiu né Acosta, né tantomeno Checcucci. Successivamente era stato, invece, Koroveshaj a muoversi autonomamente per portare a sé gli operatori della sicurezza dei locali, tra cui effettivamente coloro che, fino a quel momento, collaboravano con l'agenzia “La Phisique s.r.l.” di Checcucci.
Ne conseguiva che era allora possibile la lettura alternativa, prospettata dagli indagati, secondo cui Koroveshaj ed Abate non rappresenterebbero un polo di interessi comune e che le rispettive condotte sarebbero del tutto autonome e disgiunte le une dalle altre, anche per quanto riguarda l'elemento psicologico. Per tutti questi motivi, il Tribunale riteneva che non fosse integrato il requisito della gravità indiziaria in ordine attribuibilità ad Abate ed a Koroveshaj della condotta di concorso nell’ipotizzata estorsione in quanto difetterebbe la dimostrazione, sia pure a livello indiziario, che la mancata attribuzione all'agenzia “Le Phisique s.r.l.” del servizio di vigilanza presso il locale notturno “Bajda” fosse conseguita ad una condotta concorsuale penalmente illecita degli indagati, con ingiusto profitto degli stessi in danno del denunciante Checcucci.
Con motivazione assolutamente logica e conforme ai principi di diritto che regolano la materia il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che mancando i gravi indizi in ordine agli elementi costitutivi del reato di estorsione potrebbe ravvisarsi, a carico del solo Abate, il reato di minacce gravi ai danni di Acosta e di Checcucci nonché il reato di percosse ai danni di Sabiu. 2.3. Tanto premesso, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunale non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche né tantomeno di operare diverse scelte di fatto.
Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono sul punto dell'accertamento del quadro indiziario considerazioni in fatto, insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal giudice di merito.
3. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La qualità di parte pubblica esonera il ricorrente dal pagamento delle spese processuali. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 22/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DANIELA CARDAMONE ANDREA PELLEGRINO