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Sentenza — n. 6108/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of permitted grounds and failure to compare with lower court reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6108/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals inadmissible, ordering the appellants to pay court costs. The defense argued for violations of law and flaws in reasoning regarding fraud and sentencing, but the court found these grounds generic and repetitive of the second-instance arguments. The court ruled that the lower court had adequately addressed the facts and legal principles without the specific defects alleged by the appellants.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be based on permitted grounds; generic or repetitive arguments that fail to specifically contrast with the lower court's reasoned decision are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals generic grounds repetitive arguments comparison with reasoning court costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 133-ter cod. pen
2.3.Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione all’art. 133-ter cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
I motivi non sono consentiti, in quanto del tutto reiterativi dei motivi proposti in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun
Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, Calabrese
Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli
276955-01; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv.
Sez. 2, n. 28953 del 23/06/2016, Prattichizzo
Sez. 2, n. 26190 del 26/05/2023, Catullo
Sez. 2, n. 26190 del 26/05/2023, Catullo, Rv.

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Testo completo

verso, ovvero l’essersi appropriati del materiale senza corrisponderne il relativo prezzo, in assenza di effettiva descrizione della condotta di artifici e raggiri. Sul punto, nonostante le censure difensive, la motivazione della Corte di appello di Palermo doveva ritenersi sostanzialmente omessa. 2.2.Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione all’art.640 cod. pen., con travisamento delle prove acquisite quanto alla affermazione di responsabilità dei ricorrenti, atteso il motivo di appello con il quale era stata evidenziata l’assenza di qualsiasi prova in ordine alla condotta ingannatoria.

La Corte di appello non aveva articolato alcuna riflessione o motivazione specifica sul punto devoluto e si era limitata a creare una nuova condotta ingannatoria, relativa tra l’altro a fase successiva alla conclusione dell’accordo tra le parti. 2.3.Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione all’art. 133-ter cod. pen. avendo la Corte di appello confermato la sanzione sostitutiva, decisamente eccessiva, in assenza di un giudizio che giustifichi effettivamente la scelta e la dosimetria della pena, senza tener conto delle condizioni di salute e della impossibilità di adempiere in termini così onerosi da parte dei ricorrenti. 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 4.La difesa ha depositato memorie conclusive e note di replica alle conclusioni del Procuratore generale reiterando la richiesta di annullamento della decisione impugnata. 5.I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi non consentiti, generici, oltre che manifestamente infondati. 6.I primi due motivi possono essere affrontati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro e relativi alla affermazione di responsabilità dei ricorrenti quanto alla condotta agli stessi ascritta in rubrica sulla base della qualificazione della condotta nei termini espressi dai giudici di merito in senso conforme tra loro.

I motivi non sono consentiti, in quanto del tutto reiterativi dei motivi proposti in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e si caratterizzano anche per la loro genericità, atteso il mancato confronto con la motivazione, che si presenta argomentata e logica, del tutto esente dai vizi evocati. In tal senso, occorre considerare come il giudice di secondo grado abbia esplicitamente affrontato il tema, qui riproposto, quanto al mutamento del fatto ascritto (pag. 2 dove si è valorizzata la piena conoscenza delle emergenze istruttorie e, dunque, la connotazione della condotta in termini chiari ed inequivoci senza effettivo mutamento del nucleo essenziale della stessa, con riconducibilità allo schema tipico della truffa in concorso, nell’ambito di un contratto caratterizzato da natura istantanea ed esecuzione differita, tenuto conto delle dichiarazioni inequivoche rese sul punto dalla persona offesa) facendo corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una “trasformazione radicale”, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477-01;

Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 276955-01; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051- 01), circostanza certamente non ricorrente nel caso di specie, come correttamente osservato dalla Corte di appello. Nello stesso senso, occorre riscontrare il mancato confronto con la motivazione quanto alla affermazione di responsabilità, avendo la Corte di appello ricostruito specificamente la condotta ascritta in concorso (pag. 3 e seg. con completa analisi delle tempistiche di adempimento e della progressiva sottrazione agli accordi conclusi tra le parti, con chiara individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie ascritta, con particolare riferimento all’ingiusto profitto conseguente, Sez. 2, n. 28953 del 23/06/2016, Prattichizzo, Rv.268073-01;

Sez. 2, n. 26190 del 26/05/2023, Catullo, Rv. 284659-01). 7.Il terzo motivo non è consentito, perché totalmente reiterativo del motivo di appello in mancanza di confronto con la motivazione, che ha specificamente evidenziato la legittimità della scelta discrezionale intervenuta in tema di conversione, nel range consentito, in assenza di qualsiasi irragionevolezza o arbitrio, sottolineando la assenza di valide allegazioni a supporto della asserita incapacità di affrontare economicamente la sanzione pecuniaria. Le ragioni che precedono rendono evidente l'infondatezza dei ricorsi, superando ogni ulteriore deduzione. 8.I ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes