Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 6104/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against a preliminary judge's dismissal order as procedurally inadmissible due to lack of structural or functional abnormality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6104/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeals filed by the aggrieved parties inadmissible against the preliminary judge's order dismissing the prosecution. The defenseers argued the order was structurally and functionally abnormal, exceeding judicial powers and paralyzing the process. The court rejected these claims, ruling the dismissal was a standard exercise of authority under the new non-idoneity test and not an abuse of power.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 408, 409, 410, 591, 610 cod. proc. pen.; A dismissal order by the preliminary judge is not subject to cassation appeal if it lacks structural or functional abnormality, as it represents a standard exercise of judicial power within statutory limits.

Parole chiave

Generato dall'IA
abnormality of judicial act dismissal order inadmissibility non-idoneity test preliminary judge powers cassation appeal rejection assunzione di prove a titolo cautelare trasmissione delle prove atti istruttori penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 408 cod. proc. pen.
Art. 409 cod. proc. pen.
Art. 410 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 610 cod. proc. pen.
pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
artt. 56 cod. pen
A seguito di richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero nei confronti di Antonio Miranda, Angelo Miranda e Raffaele Annunziata, indagati per i reati di cui agli artt. 56 cod. pen., 629 cod.
artt. 409 cod. proc. pen
Abnormità funzionale dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari per violazione dei limiti di cui agli artt. 409 cod. proc. pen.
art. 111 Cost
e per esorbitanza dell’attività del Giudice per le indagini preliminari nel caso concreto, e ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost.
artt. 127 cod. proc. pen
Abnormità dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in relazione agli artt. 127 cod. proc. pen., 408 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani
Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen
(Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: ANDREA PELLEGRINO - Presidente - Sent. n. sez. 193/2026 LUCIANO IMPERIALI CC - 22/01/2026 MARZIA MINUTILLO TURTUR R.G.N. 36438/2025 ANTONIO SARACO DANIELA CARDAMONE - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. Rosa Aniello, nato a Ottaviano il 23/01/1961 rappresentato ed assistito dall’avv. Maria Claudia Conidi Ridola - di fiducia 2. Rosa Gaetano, nato a Terzigno il 25/01/1961 rappresentato ed assistito dall’avv. Salvatore D’Antonio - di fiducia avverso l’ordinanza del 03/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari nel procedimento nel quale sono indagati: Miranda Antonio, nato a Terzigno il 01/04/1962 rappresentato ed assistito dall’avv. Alessandro Pignataro - di fiducia Miranda Angelo, nato a Pompei il 29/09/1990 rappresentato ed assistito dall’avv.

Alessandro Pignataro - di fiducia Annunziata Raffaele, nato a Cercola il 30/03/1983 rappresentato ed assistito dall’avv. Fabio Ambrosio - di fiducia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone; letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, Laura Condemi, ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6104/2026 Roma, lì, 13/02/2026 letta la memoria difensiva nell’interesse dell’indagato Annunziata Raffaele, a firma dell’avv.

Fabio Ambrosio, datata 17/01/2026; letta la memoria difensiva nell’interesse degli indagati Miranda Antonio e Miranda Angelo, a firma dell’avv. Alessandro Pignataro, datata 16/01/2026.

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito di richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero nei confronti di Antonio Miranda, Angelo Miranda e Raffaele Annunziata, indagati per i reati di cui agli artt. 56 cod. pen., 629 cod. pen., 512-bis cod. pen., 416-bis cod. pen., e di opposizione delle persone offese Aniello Rosa e Gaetano Rosa, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, all’esito dell’udienza in camera di consiglio, con ordinanza emessa il 3 ottobre 2025, disponeva l’archiviazione del procedimento.

2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori delle persone offese, deducendo: Per Aniello Rosa: 2.1. Abnormità funzionale dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari per violazione dei limiti di cui agli artt. 409 cod. proc. pen. e 410 cod. proc. pen. e per esorbitanza dell’attività del Giudice per le indagini preliminari nel caso concreto, e ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. e 568, comma 2, cod. proc. pen. Si deduce che il Giudice avrebbe esorbitato dai propri poteri anticipando il giudizio di merito di non responsabilità nei confronti degli indagati, così sostituendosi illegittimamente al giudice del dibattimento e paralizzando il diritto della persona offesa all'accertamento processuale.

Per Gaetano Rosa: 2.2. Abnormità dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in relazione agli artt. 127 cod. proc. pen., 408 cod. proc. pen., 409 cod. proc. pen., 410 cod. proc. pen. Si deduce che il giudice per le indagini preliminari avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione sollevata dalle persone offese in sede di udienza in camera di consiglio, fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero, relativa alla possibilità di acquisizione e conseguente utilizzabilità della documentazione prodotta dalla difesa degli indagati ed emettendo così un provvedimento di archiviazione che si discosta dagli schemi legali previsti dal codice di procedura penale, in quanto basato anche sul materiale probatorio illegittimamente acquisito dalla difesa degli indagati.

Nella fattispecie, il difensore degli indagati aveva integrato la prova attraverso consulenze tecniche, l'acquisizione di una consulenza tecnica avente ad oggetto le trascrizioni di due file audio, acquisendo ex novo un file audio, esibendo un documento ipoteticamente a firma della persona offesa Aniello Rosa e disponendo una consulenza grafologica, attraverso la quale presuntivamente si sarebbe accertata la riconducibilità della grafia riportata sull'atto ad Aniello Rosa. In tal modo, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe consentito all'indagato di integrare la prova, di sostituirsi al Pubblico Ministero nell'ambito dell'espletamento delle indagini e allo stesso Giudice per le indagini preliminari nella valutazione della necessità di esperire indagini suppletive.

Si contesta, in particolare, che non è consentito alla difesa degli indagati esperire attività integrative di indagine ne è possibile per il giudice per le indagini preliminari recepire tale attività di indagine e decidere sulla sua base, non essendo consentita a quest’ultimo alcuna integrazione probatoria, potendo unicamente demandare con ordinanza al pubblico ministero di svolgere indagini suppletive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi denunciano vizi di abnormità del provvedimento impugnato, sono inammissibili per i motivi qui indicati.

2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094 – 01). 2.1. Nella fattispecie non ricorrono profili di abnormità del provvedimento né dal punto di vista strutturale né funzionale. Sotto il profilo strutturale, l'ordinanza di archiviazione impugnata è stata pacificamente adottata in un caso espressamente previsto dalla disciplina normativa e il Giudice per le indagini preliminari, che ha effettuato un giudizio di non idoneità degli elementi di prova raccolti a formulare «una ragionevole previsione di condanna», secondo la nuova regola di giudizio prevista dall’art. 408 cod. proc. pen., introdotta con d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non ha evidentemente ecceduto dai poteri conferitogli, essendosi limitato ad operare la valutazione impostagli dalla legge.

Quanto al profilo funzionale, l'impossibilità di proseguire il procedimento che consegue ad un provvedimento di archiviazione è la conseguenza ordinaria dell'atto processuale adottato e non già un effetto anomalo derivante da un atto processuale abnorme. In ogni caso, trattandosi di provvedimento a stabilità limitata, lo stesso non è definitivamente preclusivo della procedibilità, essendo possibile disporre la riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen. 2.2. Ne consegue che, come già affermato dalla Corte, l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 – 01).

3. Per le considerazioni esposte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente DANIELA CARDAMONE ANDREA PELLEGRINO