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Sentenza — n. 6102/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6102/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6102/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa l’ 0 1 /0 7 /2025 , il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile la richiesta di riesame propost a nell’interesse di Macos s. r . l . avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 16/04/2025.

Regesto Legislator

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art. 322 cod. proc. pen, art. 321 cod. proc. pen, art. 39 d.lgs. 231/2001; Sentenza — n. 6102/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Il ricorso è inammissibil e. 1.1. Rileva preliminarmente il Collegio che a Macos s.r.l. è contestato l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 24 d.lgs. 231/2001 in relazione al delittodi cui all’art. 640-bis cod. pen . (riqualificato dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’a rt . 316 - ter cod. pen.) contestato al legale rappresentante della società, Neagu Marius, come commesso in concorso con altri (vds. imputazioni provvisorie riportate nel corpo della ordinanza impugnata). Il sequestro, secondo quanto risulta dal testo del provvedimento, è stato emesso ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen.ed ha attinto, per equivalente, anche le disponibilità finanziarie della società Macos s.r. l . per l’importo di euro 11.087.320,51.

Parole chiave

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azienda dipendente sequestrabilità competenza istituzionale ramo d'azienda responsabilità per carente organizzazione sequestro cautelare

Disposizioni normative citate

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art. 322 cod. proc. pen
pen., violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 322 cod. proc. pen.
art. 321 cod. proc. pen
Il sequestro, secondo quanto risulta dal testo del provvedimento, è stato emesso ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen.ed ha attinto, per equivalente, anche le disponibilità finanziarie della società Macos s.r.
art. 39 d.lgs. 231/2001
Ciò premesso, risulta stabilito, a norma dell’art. 39 d.lgs. 231/2001, che «L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo».
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Macos s.r.l. in persona del legale rappresentante Neagu Marius, nato a Salcea (Romania) il 15/05/1983 avverso la ordinanza dell’01/07/2025del Tribunale di Milano ; visti gli atti, il provvedimento impugnato eil ricorso; sentitala relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana ; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostitut a Procurat rice generaleLidia Giorgio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. Mascia Baruffaldi, che conclude per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa l’ 0 1 /0 7 /2025 , il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile la richiesta di riesame propost a nell’interesse di Macos s. r . l . avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 16/04/2025.

2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Milano propone ricorso per cassazioneil difensor e di fiducia, avv. Mascia Baruffaldi, nell’interesse di Macos s.r.l., articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 322 cod. proc. pen. 2.1. Al riguardo, la ricorrente censura la decisione nella parte in cui il Tribunale, nel ritenere la richiesta di riesame inammissibile siccome presentata da soggetto non legittimato perché privo della rappresentanza legale della società, ha considera to il sequestro effettuato nei confronti della società non quale terzo,ma quale responsabile amministrativo ex d.lgs. 231/2001.

A tal fine la ricorrente rileva avere il Tribunale trascurato che Macos s.r.l. veniva indicata quale responsabile amministrativo unicamente nella parte iniziale del provvedimento di sequestro, senza che venissero indicati i profili della responsabilità dell’ente;nel decreto di sequestro era indicato che il sequestro preventivo era disposto per equivalente anche nei confronti della Macos s.r.l., con chiaro riferimento alla norma di cui all’art. 321 cod. proc. pen.; medesime indicazioni letterali e riferimenti normativi si rinvenivano nel verbale di sequestro del 20 maggio 2025.

Insta pertanto per accoglimento del motivo. 2.2. Con le conclusioni scritte depositate , la ricorrente argomenta ulteriormente circa la fondatezza dei motivi e allega documentazionea sostegno della considerazione della società quale soggetto terzo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibil e. 1.1. Rileva preliminarmente il Collegio che a Macos s.r.l. è contestato l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 24 d.lgs. 231/2001 in relazione al delittodi cui all’art. 640-bis cod. pen . (riqualificato dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’a rt . 316 - ter cod. pen.) contestato al legale rappresentante della società, Neagu Marius, come commesso in concorso con altri (vds. imputazioni provvisorie riportate nel corpo della ordinanza impugnata). Il sequestro, secondo quanto risulta dal testo del provvedimento, è stato emesso ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen.ed ha attinto, per equivalente, anche le disponibilità finanziarie della società Macos s.r. l . per l’importo di euro 11.087.320,51.

Il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile il ricorso sul decisivo rilievo dell'invalidità della nomina del difensore della società, odierna ricorrente, effettuata dal Neagu in violazione dell’art. 39 d.lgs. 231/2001, osservando vieppiù come, essendo indicata nello stesso decreto di sequestro notificato a mani del Neagu la contestazione dell’illecito amministrativo alla società, il legale rappresentante fosse a conoscenza della pendenza del procedimento per responsabilità amministrativa a carico della società (vds. pag . 6 ordinanza impugnata). 1.2.

Ciò premesso, risulta stabilito, a norma dell’art. 39 d.lgs. 231/2001, che «L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo». Nella specie, il Tribunale del riesame ha dunque fatto corretta applicazione del divieto, generale e assoluto, di rappresentanza dell’ente stabilito dall’art. 39 citato, ritenendo inesistente la nomina del difensore di fiducia della società Macos s.r.l., in quanto effettuata da soggetto non legittimato.

Né sul punto risultano decisive le argomentazioni svolte dallaricorrente, in quantosi risolvono in censure di fatto che finiscono anche per ridondare in vizi che attengono allamotivazione del provvedimento impugnato, non consentiti in questa sede. Peraltro, osserva il Collegio che,nella situazione di fatto descritta dai giudici della cautela, è dato cogliere la c ondizione di incompatibilità che esclud e la legittimità della nomina del difensore della società(vds. pagg . 2 - 4 ordinanza), poiché il divieto assoluto di rappresentanza – che consegue all’essere il legale rappresentante, al momento del compimento dell’atto, i ndagato del delitto presupposto in relazione a cui è cont e stato alla società , nel medesimo procedimento, l’ill e cito amministrativo – priva il primo della rappresentanza legale dell’ente nel procedimentoed è ostativo all'esercizio della facoltà di agire giudizialmente e di conferire a tal fine il mandato ad litemad un legale.

Deve pertanto essere richiamato l'orientamento di questa Corte – di cui il Tribunale ha fatto corretta applicazione –secondo cui è inammissibile, per difetto di legittimazione,rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) , cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivopresentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante,che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264311 – 01 ; Sez. 2, n. 23910 del 07/05/2025, Zema srl, Rv. 288227 – 01;

S ez. 2, n. 16932 del 14/03/2025 , La Macina Felice Soc. Coop., Rv. 288030 – 01 ; Sez. 2, n. 44372 del 13/10/2022, Marino, Rv. 284123 –01; Sez. 2, n. 51654 del 13/10/2017, Siclari, Rv. 271360 – 01 ; Sez. 3, n. 5447 del 21/09/2016, dep. 2017, Ciervo, Rv. 269754 –01). Questa Corte haanche chiarito che il conflitto di interessi normativamente previsto dall’art. 39 d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231è da ritenersi presunto iuris et de iure, senza che sia necessario, a tal fine, un concreto accertamento del giudice, che, per l'effetto, non haneppure alcun onere motivazionale sul punto (Sez. 2, n. 13003 del 31/01/2024, Dell'Erba, Rv. 286095– 01;

Sez. 3, n. 35387 del 13/05/2022, Capano, Rv. 283551– 01). Le superiori considerazioni risultano assorbenti anche delle ulteriori deduzionied argomentazioni difensive contenute nella memoria depositata.

2. Alla pronuncia consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura del motivo ed al profilo di colpa ravvisabile, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della