Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 6098/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against robbery sentence, upholding appellate court's penalty reduction based on recidiva equivalence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6098/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Marco Azzolina against the Milan Court of Appeal's decision to reduce his sentence for robbery. The appellant argued that the lower court failed to properly weigh mitigating circumstances and ignored constitutional prohibitions on the dominance of minor mitigating factors over recidivism. The court dismissed these claims, ruling that the appellate court correctly balanced the aggravating circumstance of recidivism against the mitigating factor of minor offense, relying on established jurisprudence rather than the specific constitutional ban cited by the defense.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 99, comma 4 c.p.: The Court of Cassation holds that appellate courts may reduce sentences by weighing recidivism against minor mitigating circumstances, provided the reasoning is logical and not arbitrary, even when constitutional provisions prohibit the dominance of such mitigations in other contexts.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva reiterata circostanza attenuante giudizio di bilanciamento delitto di estorsione legittimità costituzionale motivation ex art. 606 prognosi rieducativa sanzione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Con terzo motivo il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 99, comma 4 c.p.
86 del 2024 in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod.
Art. 69, comma 4 c.p.
117/2025 , ha dichiarato l’illegittimit̀ costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod.
Art. 3, comma 1 Cost.
Art. 27, comma 1 e 3 Cost.
Sentenza cost. n. 120/2023
Sentenza cost. n. 86/2024
Sentenza cost. n. 117/2025
art. 58 legge 689/1981
La Corte ha motivato in modo puntuale, logico e compiuto circa la prognosi di cui all’art. 58 legge 689/1981, ancorandola a d elementi oggettivi ed effettuando la valutazione anche in chiave di inidoneità della pena sostitutiva ad assicurare la rieducazione del soggetto (vds.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013
Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009
258874 - 01;Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep.
Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025
Sez. 5, n. 34243 del 26/09/2025
288658 - 01 ; Sez. 5, n. 34243 del 26/09/2025, Moscardi, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Azzolina Marco,nato a Rho il 19 /0 4 /19 8 1 ; avverso la sentenza del24/06/2025 del la Corte di appello di Milano ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana; udito il Pubblico Ministero, in persona dellaSostituta Procurat rice generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. Andrea Bertucci, c he ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa il 24 /06/2025, decidendo sull'appello proposto da Marco Azzolina avverso la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano dell’11/12/2023con cui, in esito a giudizio abbreviato, l’imputato veniva dichiarato colpevole de l reat o contestato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 300 di multa, in parziale riforma della sentenza appellata, ri tenu ta sussistente l a circostanz a attenuant e di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023, fermo il giudizio di bilanciamento, rideterminava la pena in anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 222 di multa, confermando la sentenza nel resto.

2. Avverso la sentenza propone ricorsoper cassazione il difensore di fiducia, avv. Andrea Bertucci, nell’interesse dell’imputato, articolandotre motivi. 2.1. Con primo motivo il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art . 606 , comma 1 , lett. e) , cod. proc. pen.,in ordine alla ritenuta penale responsabilità. Al riguardo, rileva il ricorrente come lasentenza impugnata, nel richiamare interamente la motivazione della sentenza di primo grado, manifesti carenzadi motivazione, limitandosi la Corte territoriale ad elencare gli elementi di prova senza tener conto delle specifiche deduzioni difensive.

In particolare, lamenta la omessa considerazione delle dichiarazioni rese dall’imputato alla udienza del 28 giugno 2023e d e l mancato ricono s cimento, da parte della persona offesa e del Taha, dell’imputato come colui che la sera del 12 agosto 2022 scagliò sassi contro la finestra della prima. 2.2. Con secondo motivo il ricorrente argomenta dalla intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza cost. n. 117/2025, per dedurre come le considerazioni, svolte dalla Corte costituzionale nella indicata sentenza per censurare il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di lieve entità in relazione al delitto di rapina, siano estensibili al delitto di estorsione ed alla analoga attenuante del fatto di lieve entità riconosciuta anche per tale delitto in virtù dellapronuncia di incostituzionalità. 2.3.

Con terzo motivo il ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. in ordine alla mancata sostituzione della pena ai sensi degli artt. 20-biscod. pen., 53 e 56-bisl. n. 689/1981. Al riguardo, censura la sentenza nella parte in cui non ha preliminarmente valutato e motivato in modo rigoroso in ordine alla congruità della pena sostitutiva richiesta rispettoalla finalità rieducativa del condannato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Deve anzitutto essere qui ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c)e 591, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto , che hanno chiarito «che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr. anche, di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv.285870 - 01 ), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 01;

Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv.264535 - 01 ; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv 263541 - 01 ; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528 - 01 ; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037- 01 ). Inoltre, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione di responsabilit̀ , ̀ pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado. E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi ̀ difformit ̀ sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente, formando una sola entit̀ logico - giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruit̀ della motivazione ( Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145- 01 ;

Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 - 01; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497 - 01 ; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv.197250 - 01 ) . 1.2. Ciò premesso,il primo motivo risulta generico e meramente reiterativo del corrispondente motivo di appello. La Corte di appello, con motivazione puntuale e logica, si è confrontata con le doglianze e le deduzioni difensive disattendendole , rilevando come la ricostruzione in fatto operatadal primo giudice non risult asse neppure attinta da specifiche censure con l’atto di appelloe ritenendo ininfluente la circostanza che l’Azzolina avesse o meno lanciato i sassi contro la finestra della abitazione della Romano (vds.pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata ).

Il motivo di ricorso, di contro, non confrontandosi con la doppia motivazione conforme, si limita a proporre una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede. 1.3.Il secondo motivo è generico e comunque non fondato. La Corte costituzionale, con sentenza n. 117/2025 , ha dichiarato l’illegittimit̀ costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., per violazione degli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza cost. n. 86 del 2024 in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.

Ciò premesso, il sollecitato vaglio di legittimità costituzionale della norma , con riferimento al perdurante divieto legale di prevalenza in relazione alla diversa circostanza attenuante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023,non risulta rilevante nel caso di specie . Invero, la Corte territoriale ha conferma to il giudizio di equivalenza delle circostanze valutando ‘anche’ - ma non solo - il divieto di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen., restando la motivazione ancorata al ‘peso’ della recidiva ritenuta (vds.pag. 7 della sentenza impugnata e pag . 7 della sentenza di primo grado).

Si tratta,dunque, di motivazione logica e coerente che non fonda sul divieto di cui all’art 69, quarto comma cod. pen. ma su elementi che giustificano l’esercizio del potere discrezionale esercitato. La giurisprudenza ha d’altro canto chiarito, al riguardo, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza in quanto la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata(Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014, Sulo, Rv. 258874 - 01;Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep. 2010 , Alesci , Rv. 246134 - 01 ). 1.4.

Il terzo motivo è in parte generico e meramente reiterativo delle censure portate in appello edin parte manifestamente infondato. La Corte ha motivato in modo puntuale, logico e compiuto circa la prognosi di cui all’art. 58 legge 689/1981, ancorandola a d elementi oggettivi ed effettuando la valutazione anche in chiave di inidoneità della pena sostitutiva ad assicurare la rieducazione del soggetto (vds. par. 4.4., a pag. 4, della sentenza impugnata). La decisione sul punto ha dato significativo rilievo ai precedenti penali dell'imputato, da cui ha tratto specifici e concreti elementi – in ragione dell’elevato numero, della natura degli stessi e della data di commissione dei reati – indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte.

Con ciò la sentenza ha fatto corretta applicazione dei criteri che guidano la valutazione prognostica complessa richiesta , funzionale a garantire sia la finalità rieducativa costituzionalmente sancita, sia la salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa(Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 - 01 ; Sez. 5, n. 34243 del 26/09/2025, Moscardi, Rv. 288705- 01 ). 1.5. I superiori rilievi risultano assorbenti rispetto ad ogni ulteriore deduzione ed argomentazione difensiva.

2. Alla pronuncia consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta