Italian Supreme Court dismisses appeal on custody measure due to lack of contradiction and logical reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court improperly used evidence from pending proceedings and failed to assess the current danger of reoffending given the time elapsed since the alleged crimes. The court rejected these claims, affirming that pending criminal proceedings are valid indicators of personal danger and that the lower court's findings regarding the appellant's integration into a criminal circle logically justified maintaining the restrictive custody measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.; Art. 274, lett. c), cod. proc. pen.: The use of evidence from pending proceedings against the accused is admissible for assessing the concrete danger of reoffending, and the absence of contradictory reasoning in the lower court's decision does not render the appeal admissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NEGRO DIEGO nato a SCORRANO il 01/06/1981 avverso l'ordinanza del 03/10/2025 del TRIBUNALE di LECCEdato atto che l’udienza si è svolta nell’assenza della difesa dell’imputato, poiché alle 12:38 nessuno era presente malgrado la richiesta di trattazione orale da parte dell’Avv. ANTONIO SAVOIA del Foro di Lecce in difesa di DIEGO NEGRO; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; uditele conclusioni della Sostituta Procurat rice generale SIMONETTA CICCARELLI che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. La difesa dell’indagato ha presenta to ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale salentino, che ha confermato in sede di appello il diniego opposto dal giudice per le indagini preliminari alla richiesta di sostituzione della misura custodiale in atto con altra meno afflittivain relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.
2. Il motivo unico di ricorso è incentrato sulla violazione dell’art. 606,comma 1, lett. c (per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità) ede, cod. proc. pen. (per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione). In sintesi, si sostiene che il tribunale avrebbe indebitamente attinto gli elementi di valutazione da altro procedimento ed avrebbe omesso diconsiderare il parametro della attualità del pericolo di reiterazione dei fatti, in ragione del tempo trascorso dalla commissione dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è basato su un motivo manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.
2. Quanto all’utilizzabilitàdi elementi probatori ex aliunde , provenienti, cioè, da procedimenti pendenti nei confronti dello stesso indagato presso altra o presso la stessa autorità giudiziaria, la stessa ha ottenuto l’avallo della giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto come, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari(Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013, dep. 2014, Notarangelo Rv. 258786 - 01 ).
In tal senso, si è affermato che, ai fini del giudizio sulla personalità, richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., va tenuto conto anche delle eventuali pendenze penali, le quali, pur se non qualificabili come "precedenti penali" in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a "comportamenti o atti concreti" che si assumono posti in essere dall'imputato o indagato e sono pertanto valutabili sotto tale profilo, sulla base del testuale tenore della suindicata disposizione normativa, senza che ne derivi contrasto alcuno con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma secondo Cost., atteso che tale principio vieta di assumere la "colpevolezza" a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'accusato dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di altri procedimenti penali(Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265069 -01).
3. L’ulteriore profilo sollevato in ricorso, relativo alla attualità del pericolo di reiterazione, a fronte di una contestazione per fatti risalenti al 2020 (in realtà, come precisato dal provvedimento impugnato, dal settembre 2021), trova adeguata risposta nel provvedimento impugnato ove si evidenzia (pg.
5) come, a fronte di una analisi complessiva dei dati risultanti dai vari procedimenti, che colloca l’imputato in un quadro di sistematica intraneità ad un consesso criminale, non risulta alcun elemento d a cui emerga che l’indagato si sia mai allontanato o comunque dissociato dall’ambiente malavitoso. Per logicità e congruenza, tale conclusione è sufficiente a giustificare la permanenza della pericolosità dell’imputato.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 comma 1-terdisp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decisoil 13 gennaio 202 6 Il Consigliere relatore Il Presidente Frances