Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 6091/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming omitted defense memo caused procedural nullity in custody case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6091/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's failure to explicitly address a submitted defense memo constituted a procedural nullity. The appellant argued this omission violated specific procedural codes and ignored less restrictive alternatives like electronic monitoring, while the prosecution contended the memo lacked evidentiary weight regarding recidivism. The court ruled that such omissions do not automatically invalidate proceedings unless they affect the logical correctness of the decision, and since the appellant failed to properly contest the summary of grounds in the appealed order, the new argument was deemed untimely.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 121 cod. proc. pen.: The simple deposit of a defense memo without specific judicial consideration does not constitute a nullity, and new grounds not properly contested in the appealed order are inadmissible in cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural nullity defense memo omission custody measure appeal timeliness of grounds summary of appeal recidivism assessment electronic monitoring recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Ilmotivo unico di ricorso è incentrato sulla violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
Art. 121 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 comma 1-terdisp.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro
Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, Graziano
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VILCHES GONZALO GREGORIO nato in ARGENTINA il 23/06/1978 avverso l'ordinanza del 05/09/2025 del TRIBUNALEdi ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni dellaSostituta Procurat rice generale SIMONETTA CICCARELLI che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise segg. cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. La difesa dell’indagato presentaricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di Roma, che ha confermato in sede di riesame il diniego opposto dal giudice per le indagini preliminari alla richiesta di sostituzione della misura custodiale in atto con gli arresti domiciliari, nei confronti di Gregorio Vilches Gonzalo, indagato per il reato di rapina.

2. Ilmotivo unico di ricorso è incentrato sulla violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Si deduce innanzi tutto il mancato esame della memoria prodotta dalla difesa, con conseguente indebita valorizzazione, al fine del giudizio di potenziale recidivanza delinquenziale, di un ‘carico pendente’ in realtà inesistente, essendosi concluso il relativo procedimento con la assoluzione dell’indagato per insussistenza del fatto. Inoltre, si lamenta la mancata considerazione della custodia cautelare quale extrema ratio, potendosi disporre misura meno afflittiva, quali gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Va premesso, sul tema inizialmente affrontato, della omessa considerazione di una memoriadifensiva. Invero, secondo il consolidato insegnamentodella giurisprudenza di legitttimità , l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600- 01 ;

Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 2016, Graziano, Rv. 267561 - 01 ). Deve pertanto essere escluso che il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, ilcui contenuto non sia oggetto di specifica considerazione da parte del giudice, determini una nullità stante che, con evidenza, tale particolare sanzione, che, si ricorda, è sempre prevista a pena di tassatività, non è in alcun modo sancita dall'art.121 cod. proc. pen. (che pure dà facoltà alle parti di depositare tali atti nel corso del giudizio) né da altre disposizioni del codice di rito. 1.2.

Fermo quanto precede, va evidenziato come la medesima giurisprudenza abbia riconosciuto che l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di unamemoria difensiva p ossa essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi dellamemoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese dellamemoria e g li specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata(Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 - 01 ;

Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667 -01): dimostrazione che, nella specie, non è stata fornita. 1.3. Per il resto il ricorso deduce non consentite censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenzialidella regiudicanda. Come è noto, la giurisprudenza ritiene inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni infatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilit à, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento(ex multis, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 -01, Caradonna, Rv. 280747 - 01 ). 1.4.

Le censure, peraltro, appaiono anche aspecifiche omettendo di confrontarsi sulla molteplicità degli ulteriori aspetti posti dal tribunale a fondamento della propria decisione (dalla gravità della condotta ascritta, alla mancanza di resipiscenza, dimostrata dalla mancata indicazione del correo e dalla formulazione di difese del tutto inverosimili, dall’entità della refurtiva alla pericolosità della fuga) e senza peritarsi, come pure avrebbe dovuto, di dimostrare la forza sradicante delproprio argomento difensivo , fornendo una adeguata ‘prova di resistenza’. 1.5.

Si censurano inoltrele valutazioni in ordine alla mancanza di una condizione abitativa stabile ed affidabile (dimostrata, e non smentita, dalla condizione – solo autodichiarata – di convivenza con la propria compagna) e sulla mancata menzione, nell’ordinanza, dell’attività lavorativa svolta dall’indagato , circostanza da un lato irrilevante ai fini dell’applicazione della misura mitior – non potendosi ipotizzare allo stato la prosecuzione dell’attività lavorativa exart. 284, comma 3, cod. proc. pen. – e, per altro verso, contraddittoria –poiché, se anche vera, non ha disincentivato l’indagato dalla ricerca di illeciti profitti. 1.6.

Infine, quanto alla mancata motivazione sul diniego di sostituzione con gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, la relativa richiesta, che si afferma dispiegata fin dal riesame, non risulta riportata nella sintesi dell’impugnazione cautelare effettuata nell’ordinanza impugnata. Tale (implicita) omissione, non risulta contestata con il ricorso per cassazione. Così stando le cose, la Corte non può che richiamarsi alla propria giurisprudenza secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di leggeo un vizio di motivazione verificatasi in una fase anteriore , se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nell’ordinanza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di gravame, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (tra le tante:

Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 -01).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inserimento nella cartella personale del detenuto ex art. 94 comma 1-terdisp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decisoil 13 gennaio 202 6 Il Consigliere r