Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic lack of motivation regarding agreed sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed for reasons not permitted by law. The defense argued a lack of motivation regarding the appropriateness of the agreed sentence, which had already been accepted by both parties. The court ruled that such generic complaints lack legal interest and fall outside the narrow scope of admissible grounds for appeals in second-instance settlement cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; In appeals based on a settlement, only specific grounds regarding the party's will, prosecutor's consent, or divergent content are admissible, while generic complaints about sentencing appropriateness are inadmissible due to lack of legal interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del locale Tribunale in data 25/3/2025 e in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, riduceva ad anni uno, mesiotto, giorni venti di reclusione ed euro 450,00 di multa la pena inflitta a Buli Mendi per i delitti di rapina impropria, danneggiamento, resistenza a p.u. e lesioni aggravate ascrittigli in rubrica.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo la mancanza di motivazione in ordine all’adeguatezza del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. In tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art.599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e al la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento exart.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969- 01;Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878 - 01) .
Nella specie il difensore lamenta del tutto genericamente il difetto di motivazione in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio, convenuto e pedissequamente recepito, profilo in ordine a l qual e è, peraltro, carente l’interesse all’impugnazione. 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna MariADe Santis Angelo Caputo