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Sentenza — n. 5926/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for forgery due to expiration of limitation period while upholding reception charge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5926/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for the crime of forgery solely because the limitation period had expired before the appeal judgment. The defense argued that the seven-year and six-month limitation term applicable to this offense had passed, whereas the charge of receiving stolen goods remained valid. The court agreed to the limitation defense but rejected the claim regarding the lack of motivation for applying the particular insignificance exclusion, ruling that such issues cannot be raised for the first time in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.; The limitation period for prosecution extinguishes the criminal liability for the specific offense once the statutory term expires, while the principle of devolution prevents the first-time raising of exclusion grounds like particular insignificance in cassation proceedings.

Parole chiave

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criminal limitation period forgery of documents receiving stolen goods principle of devolution particular insignificance criminal procedure code annulment without remittal ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
Il difensore premette di aver formulatoin sede di discussione e con specifico riferimento al capo 1)richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod.pen., sulla quale la Corte di appello ha omesso di pronunciare,pur avendone dato atto nell’illustrazione delle conclusioni delle parti.
Art. 606 cod. proc. pen.
non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod.
Art. 620 cod. proc. pen.
La pena può essere rideterminata, a norma dell’art. 620,comma 1 lett.
art. 489 cod.pen
Proc.Gen., Fabio Picuti , che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 489 cod.pen.
artt. 157 cod.pen
2.1 la violazione degli artt. 157 cod.pen.
art. 131 bis cod.pen
Il difensore premette di aver formulatoin sede di discussione e con specifico riferimento al capo 1)richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod.pen., sulla quale la Corte di appello ha omesso di pronunciare,pur avendone dato atto nell’illustrazione delle conclusioni delle parti.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021
pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep.
Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017
Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv.
Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019
269913 -01; in termini,Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv.
Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017
275782 -01; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv.
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Testo completo

Cons. Anna Maria De Santis; uditala requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen., Fabio Picuti , che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 489 cod.pen. in quanto estinto per prescrizione e per ilrigetto nel resto dato atto che nessuno è comparso per l’imputato nonostante la disposta trattazione orale

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoliconfermava la decisione del locale Tribunale che, in data 22/9/2023,aveva dichiarato Russo Maria colpevole dei delitti di cui agli artt. 648 e 489 cod.pen., accertati in Giugliano in Campania il 10/2/2017.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata, Avv. Salvatore D’Antonio, il quale ha dedotto i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173,comma 1, disp.att.cod.proc.pen. 2.1 la violazione degli artt. 157 cod.pen. e 129 cod.proc.pen. in relazione all’imputazione sub 2).Il difensore lamenta che la Corte di merito ha omesso di rilevare e dichiarare l’estinzione per maturata prescrizione del reato di cui all’art. 489 cod.pen., segnalando che, attesa l’epoca di accertamento del reato, non può trovare applicazione la disciplina introdotta dalla Legge Orlando e alla data della pronuncia d’appello risultava spirato il termine massimo di anni sette, mesi sei applicabile alla fattispecie; 2.2 la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Il difensore premette di aver formulatoin sede di discussione e con specifico riferimento al capo 1)richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod.pen., sulla quale la Corte di appello ha omesso di pronunciare,pur avendone dato atto nell’illustrazione delle conclusioni delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo motivo è fondato e merita accoglimento. All’imputata si addebita sub 2) il reato di cui all’art. 489 cod.pen. accertato il 10/2/2017 e relativo all’uso di una falsa carta di circolazione, fattispecie assoggettata al termine massimo di prescrizione dianni sette mesi sei, prorogato di giorni 77 in ragione delle sospensioni disposte, espirato il 27 novembre 2024, in epoca antecedente la pronuncia d’appello.

2. Il secondo motivo che lamenta l’omessa motivazione della sentenza impugnata circa l’applicabilità dell’art. 131biscod.pen. in relazione al delitto di ricettazione è manifestamente infondato. Pacifica la mancata devoluzione in appello della relativa questione, la difesa ritiene che la Corte di merito avrebbe dovuto delibare l’applicabilità dell’istituto sulla base della mera sollecitazione formulata in sede di discussionein ragione della affermata rilevabilità d’ufficio della causa d’esclusione della punibilità.Sennonchè la giurisprudenza pressocché unanime riconosce la possibilità di rilevare anche in Cassazione la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto solo nell’ipotesi in cui la riforma normativa che ha introdotto l’istituto sia sopravvenuta alla sentenza d’appello, dovendosi in caso contrario osservare il principio devolutivo.Questa Corte ha al riguardo chiarito che la questione dell'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 – 01 ;

Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913 -01; in termini,Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 -01; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877 - 01). In ogni caso deve osservarsi che la censura era ab origine manifestamente infondata alla luce della motivazione rassegnata dai giudici di merito che hanno ricostruito il fatto sub 1)in termini incompatibili con la particolare tenuità dell’offesa postulata dalla difesa. 3.Alla luce delle considerazioni che precedono deve, pertanto, disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 489 cod.pen. in quanto estinto per prescrizione.

La pena può essere rideterminata, a norma dell’art. 620,comma 1 lett. l),cod.proc.pen. previaeliminazione dell’aumento di mesi uno di reclusione ed euro 100 di multa inflittoa titolo di continuazione per il reato estinto (pag. 8 sentenza Trib.). In conseguenza la pena per il delitto di ricettazione resta determinata in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa.Le residue censure risultano, invece, inammissibili. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 489 cod.pen. perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Angelo Caputo