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Sentenza — n. 5924/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls appeal sentence for failing to address substitution of detention with public work requests in plea agreement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5924/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's sentence for omitting to evaluate the defense's request to substitute detention with public work within the plea agreement. The defense argued that the appellate court incorrectly accepted only the sentence reduction while ignoring the explicit request for non-custodial execution, violating procedural requirements. The court ruled that such substitution requests are integral to the agreement and must be addressed fully, ordering a retrial by another section.

Regesto Legislator

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Art. 56bis L. 689/81; Art. 599bis cod. proc. pen.: When a request to substitute detention with public work is part of a plea agreement, the court must evaluate and rule on it integrally; partial acceptance violates the principle of agreement integrity.

Parole chiave

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substitution of detention public work execution plea agreement procedure partial acceptance error Italian criminal procedure sanzione sostitutiva riduzione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 56bis L. 689/81
Art. 599bis cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Questa Corte ha in proposito chiarito che la richiesta di conversione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva può essere formulata anche nell'ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., come modificato dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito
19 marzo 2024, n.31, purché faccia parte dell'accordo (Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito, Rv.
Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, Sammarco
287579 –01; in termini, Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, Sammarco, Rv.
Sez. 6, n.23960 del 21/05/2025, Forte
288013 –01; Sez. 6, n.23960 del 21/05/2025, Forte, Rv.
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Testo completo

za impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Luca Sciarretta, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 28/6/2024 e in accoglimento della proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva ad anni due, mesi sei di reclusione ed euro 6mila di multa la pena inflitta a ciascuno degli imputati con riguardo ai delitti di riciclaggio e ricettazione loro concorsualmente ascritti in rubrica.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il comune difensore degli imputati, Avv. Pasquale Davide De Marco, che -con unico atto - ha dedotto i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp.att.cod.proc.pen. 2.1 la violazione degli artt. 56bis L. 689/81 e 599bis cod.proc.pen. per avere la Corte d’Appello omesso di valutare e motivare circa la richiesta di sostituzione della pena detentiva con illavoro di pubblica utilità, espressamente richiesta dal difensore e procuratore speciale degli imputatinell’ambito del concordato assentito dal P.g. La sentenza impugnata, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità,che ha più volte segnalato che il giudice a fronte della proposta di concordato deve accoglierla o rigettarla integralmente, si è erroneamente discostata dall’accordo delle parti,accogliendolo solo in relazione alla misura della pena e non esprimendosi sulla richiesta di sostituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Dall’accesso agli atti,giustificato dalla natura della censura proposta,consta che all’udienza del 13 maggio 2025, presente l’imputato Bertone, quest’ultimo e il difensore in veste di procuratore speciale del Di Stasio formulavano richiesta di concordato, precisando a verbale il computo finale della pena. Subito dopo il Bertone manifestava il consenso alla sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità e analoga dichiarazione rendeva il difensore per il Di Stasio, chiarendo,peraltro, che il medesimo si era personalmente espresso al riguardo in precedenza.

Solo dopo il Procuratore generale prestava consenso in ordine alla “proposta di concordato così avanzata”. La scansione del verbale di udienza non lascia dubbi sul fatto che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, sebbene verbalizzata in forma tronca con riferimento alla manifestazione di disponibilità degli imputati, subito dopo l’illustrazione del computo della pena e prima dell’espressione del consenso del P.G., costituisse parte integrante dell’accordo in ordine al quale la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi.

2. Questa Corte ha in proposito chiarito che la richiesta di conversione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva può essere formulata anche nell'ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n.31, purché faccia parte dell'accordo (Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito, Rv. 287579 –01; in termini, Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, Sammarco, Rv. 288013 –01; Sez. 6, n.23960 del 21/05/2025, Forte, Rv. 288295 -01).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono deve, pertanto, disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoliper il prosieguo. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoliper l’ulteriore corso. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Angelo Caputo