Cassation appeal against appellate settlement sentence dismissed for inadmissible grounds regarding Art. 129 CPP conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs and a fine. The appellant argued that the appellate court's settlement sentence lacked sufficient reasoning regarding the conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that complaints about the content of the settlement agreement or the determination of the penalty are not admissible grounds for cassation in such cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against a settlement sentence is inadmissible if it concerns waived grounds, the lack of evaluation of acquittal conditions under Art. 129 c.p.p., or the penalty determination, unless extinction of the crime by prescription occurred prior to the appellate judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
DA ORDINANZA OCCHIELLO GIOVANNI, nato a Cerignola il 06/08/1983 avverso la sentenza del 14/07/2025 della Corte d’appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 14/07/2025, la Corte d’appello di Bari, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 27/02/2024 del Tribunale di Foggia, ha rideterminato in un anno, un mese e dieci giorni di reclusione ed € 333,00 di multa la pena irrogata a Giovanni Occhiello per il reato di ricettazione di un motociclo.
2. Avverso l’indicata sentenza del 14/07/2025 della Corte d’appello di Bari, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Vincenzo Buonavita, Giovanni Occhiello, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’«insufficiente ed illogica motivazione» «laddove non si è spesa parola alcuna circa la possibilità di emettere sentenza ex art. 129 c.p.p.».
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che: - in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
– salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) – nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). - che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l’«insufficienza» e l’illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito di concordato in appello.
4. Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 – il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis – il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm