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Sentenza — n. 5681/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5681/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5681/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 4 febbraio 2025 la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, per la parte che in questa sede interessa, dopo avergli riconosciuto il beneficio di cui all’art. 175 cod. pen., ha rigettato nel resto il ricorso di Giuseppe Truglia avverso la sentenza in data 12 settembre 2023 della Corte di appello di Catanzaro con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 353 cod. pen. consistito nell'aver comunicato ad Antonio Gallo gli esiti provvisori di una gara prima dell'apertura delle buste recanti le offerte economiche e prima che la commissione giudicatrice trasmettesse al R.U.P. la graduatoria provvisoria.

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen, art. 175 cod. pen, art. 353 cod. pen; Sentenza — n. 5681/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rimane solo da aggiungere che la valutazione di infondatezza investe anche l’ultimo profilo del secondo motivo di ricorso nel quale la difesa ha sostanzialmente dedotto che avrebbe errato la Corte di cassazione nella sentenza qui impugnata laddove ha affermato, richiamando giurisprudenza in materia, che la condotta del Truglia ha assunto penale rilevanza in quanto lo stesso era “preposto” alla gara mentre in realtà lo stesso non svolgeva alcuna funzione né aveva compiti al riguardo. E’ innanzitutto chiaramente emergente dalla impugnata sentenza di questa Corte (pag.

Parole chiave

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corrispondenza con il difensore registrazione clandestina di conversazioni audizione o interrogatorio pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete giuoco e scommessa truffa all'assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
la seguente sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 175 cod. pen
Con sentenza in data 4 febbraio 2025 la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, per la parte che in questa sede interessa, dopo avergli riconosciuto il beneficio di cui all’art. 175 cod.
art. 353 cod. pen
pen., ha rigettato nel resto il ricorso di Giuseppe Truglia avverso la sentenza in data 12 settembre 2023 della Corte di appello di Catanzaro con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 353 cod. pen.
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Testo completo

la seguente sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: Truglia Giuseppe, nato a Catanzaro il giorno 26/8/1977 rappresentato ed assistito dall’avv. Arturo Bova - di fiducia avverso la sentenza in data 4/2/2025 della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, in presenza delle parti, a seguito di rituale richiesta delle stesse; letta la memoria difensiva trasmessa dal difensore dell’imputato ricorrente in data 29 gennaio 2026; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito il difensore della parte civile Regione Calabria, avv.

Michele Rausei, che ha concluso chiedendo confermarsi, quanto agli effetti civili, la sentenza impugnata e condannarsi l’imputato al pagamento delle spese e degli onorari sostenuti dalla parte civile nel presente grado di giudizio, depositando conclusioni scritte nelle quali è indicata anche la quantificazione della somma richiesta di liquidazione; udito il difensore del ricorrente, avv. Arturo Bova, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 4 febbraio 2025 la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, per la parte che in questa sede interessa, dopo avergli riconosciuto il beneficio di cui all’art. 175 cod. pen., ha rigettato nel resto il ricorso di Giuseppe Truglia avverso la sentenza in data 12 settembre 2023 della Corte di appello di Catanzaro con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 353 cod. pen. consistito nell'aver comunicato ad Antonio Gallo gli esiti provvisori di una gara prima dell'apertura delle buste recanti le offerte economiche e prima che la commissione giudicatrice trasmettesse al R.U.P. la graduatoria provvisoria.

2. Ricorre per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Erronea supposizione in ordine all’esistenza di un gruppo di conversazioni pacificamente attribuibili al Truglia asseritamente utilizzate dal G.i.p. quale termine di raffronto per accertare l’identità dell’interlocutore del Gallo nelle conversazioni oggetto del motivo n. 3 dell’originario ricorso per cassazione – Erronea supposizione che nella nota della D.I.A. del 8.2.2021 la P.G. aveva individuato un gruppo di conversazioni pacificamente attribuibili al Truglia per poi procedere al raffronto tra i due gruppi (di cui uno inesistente).

Deduce, al riguardo, la difesa del ricorrente che non esiste negli atti processuali un “gruppo di conversazioni pacificamente attribuibili al Truglia” in quanto lo stesso non era stato né bersaglio diretto di intercettazioni, né era stato identificato nel corso di conversazioni intercettate in ambientale e/o su dispositivi in uso ad altri indagati, ciò in quanto le fonti probatorie a carico dell’imputato erano solo di natura documentale. Ne consegue che le uniche conversazioni che la difesa contesta come attribuibili al Truglia sono quelle che erano state ordinariamente attribuite a Giuseppe Selvino oggetto della citata nota della D.I.A. del giorno 8 febbraio 2021 e non ne esistono altre che sarebbero state asseritamente messe a confronto per il riconoscimento della voce dell'odierno ricorrente.

In sostanza, prosegue la difesa del ricorrente, nella sentenza di secondo grado non si è mai affermato che la P.G. aveva individuato un gruppo di conversazioni pacificamente attribuibili al Truglia e che aveva poi proceduto ad un confronto dei due gruppi di conversazioni. In realtà nella nota D.I.A. menzionata la P.G. aveva affermato che una serie di conversazioni attribuite a Giuseppe Selvino dovevano in realtà attribuirsi al Truglia in ragione di un criterio logico-deduttivo che si esauriva nell’analisi delle conversazioni intercorse tra il Gallo ed il suo interlocutore nel pomeriggio e nella sera del 4 settembre 2017, conversazioni che, a voler ritenere corretta la valutazione operata dalla P.G., finiscono per confermare la co-presenza del Truglia e del Gallo nel corso del viaggio ma che non comprovano la presenza del Truglia con il Gallo nelle giornate del 14 settembre 2017 e del 16 settembre 2017 momenti nei quali (oltre alla mattina del 4 settembre 2017) si sarebbe consumata l’azione delittuosa in contestazione.

Rileva, ancora, la difesa del ricorrente che la P.G. non aveva neppure provveduto a confrontare le fonetiche originariamente attribuite al Selvino e che si trattava in tutte della stessa voce con la conseguenza che anche in questo caso si trattava di un vizio di travisamento della prova e che quanto affermato nella sentenza di appello non corrisponde alla realtà in quanto nella nota del 8 febbraio 2021 la P.G. non ha mai affermato di aver proceduto ad alcun riconoscimento della voce del Truglia. Ci si troverebbe, pertanto in presenza di errori caratterizzati da decisività nei quali è incorsa la sentenza impugnata. 2.2.

Erronea supposizione che Giuseppe Truglia, Pino Volpe e Antonio Gallo si incontrarono la mattina del 4 settembre 2017 – Erronea supposizione che Giuseppe Truglia era soggetto preposto alla gara di cui al capo 6 della rubrica delle imputazioni. Sulla premessa che ai fini della determinazione della responsabilità dell’odierno ricorrente è stata data fondamentale importanza ad un incontro avvenuto la mattina del 4 settembre 2017 tra i tre soggetti sopra indicati ed alla conversazione ambientale captata nell’occasione, rileva la difesa del ricorrente che la Corte di Cassazione ha supposto erroneamente che la sentenza di secondo grado avesse accertato che Truglia, Volpe e Gallo si erano incontrati quella mattina mentre, al contrario, la sentenza di appello aveva accertato che ad incontrarsi quella mattina erano stati solo il Truglia ed il Gallo e non anche il Volpe come risulta alle pagg. 158 e 162 della sentenza di secondo grado.

Assume la difesa del ricorrente che tale circostanza riveste un valore determinante in quanto il Volpe era il R.U.P. nella gara e le conversazioni intercorse tra il Truglia ed il Gallo inerivano esclusivamente al suggerimento di effettuare un accesso agli atti al fine di rilevare la difformità rispetto ai prodotti offerti dalla ditta Eurofor determinando l’annullamento della gara stessa. La Corte di cassazione nella sentenza qui impugnata ha poi erroneamente affermato, richiamando giurisprudenza in materia, che la condotta del Truglia ha assunto penale rilevanza in quanto lo stesso era “preposto” alla gara mentre in realtà lo stesso non svolgeva alcuna funzione, né aveva compiti al riguardo, ciò in quanto gli unici preposti alla gara erano l’Ing.

Giuseppe Schipani, il R.U.P. Volpe nonché i componenti della Commissione giudicatrice. Al riguardo dal contenuto della sentenza di appello si assume che il Truglia aveva svolto dei compiti nelle procedure relative agli affidamenti diretti di cui al capo 7 della rubrica delle imputazioni dal che se ne deduce al contrario che quanto alla gara di cui al capo 6 non svolgeva né di fatto, né di diritto, alcuna funzione dato che il provvedimento finale relativo alla gara ed alla sua aggiudicazione competeva esclusivamente al Volpe. 2.3. Con memoria difensiva (con allegati) trasmessa in data 29 gennaio 2026 la difesa del ricorrente, anche in replica alla memoria trasmessa dal Procuratore generale in anticipazione della propria requisitoria orale, ha ribadito che la Corte di cassazione avrebbe errato nel ritenere che esistono due diversi gruppi di intercettazioni, uno dei quali pacificamente attribuibile al Truglia, intercettazioni che di fatto non esistevano in quanto la voce del Truglia era in realtà sconosciuta alle carte processuali.

Quanto alla richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso avanzata dal Procuratore generale ha ribadito, poi, la difesa del ricorrente che non esiste prova che la mattina del 4 settembre 2017 Truglia, Volpe e Gallo ebbero ad incontrarsi e che le considerazioni del Procuratore generale si esauriscono in una sua interpretazione personale del passaggio della sentenza impugnata ove si consideri che il “Nuccio” che era presente la mattina del 4 settembre 2017, risulta debitamente identificato negli atti processuali in La Bernarda Giuseppe, funzionario dell’Ufficio Appalti e Contratti del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese ed è stato assolto da tutte le imputazioni allo stesso contestate.

Ha ribadito, ancora, la difesa del ricorrente che la condotta del Truglia è solo circoscritta a conversazioni con il Gallo concernenti il suggerimento di effettuare un accesso agli atti al fine di rilevare le difformità dei prodotti offerti dalla ditta Eurofor, così da determinare l’annullamento della gara e che comunque l’odierno ricorrente non era soggetto “preposto” alla gara. Infine, non vi sarebbe una singola conversazione intercettata tra il Truglia e il Direttore Unico, Ing. Giuseppe Schipani, né tra il Truglia e il R.U.P. Pino Volpe, né tantomeno tra il Truglia e i componenti della Commissione giudicatrice, Ing.

Francesco Bevilacqua, Ing. Giovani Greco, Sig. Giuseppe Selvino, avente ad oggetto la predetta gara di cui al capo 6), men che meno ove viene paventata la possibilità per il Truglia di intervenire sullo svolgimento della gara medesima, possibilità di intervento neppure possibile in via di fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre, innanzitutto, ricordare che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. (La Corte ha precisato in motivazione che: 1)- qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2)- sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3)- l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale) (Conf.

Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, non massimata). (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). Ne consegue che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità ed oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco e postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio.

Ne consegue che l'omesso esame di un motivo di ricorso non dà causa ad errore di fatto, né determina incompletezza della motivazione della sentenza, quando, pur in mancanza di espressa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e l'impianto della motivazione, nonché con le premesse, logiche e giuridiche, che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima; è invece riconducibile nella figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza, viceversa, sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099).

2. Ciò doverosamente premesso, osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso non è fondato. Occorre, innanzitutto, prendere le mosse dal capo di imputazione (n. 6 della rubrica) relativo al reato in cui si discute che vede imputati Antonio Gallo (titolare della ditta Gallo Infortunistica S.r.l.), Pino Volpe (dirigente del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese e R.U.P. del procedimento riguardante l’affidamento di un appalto per la fornitura di materiali e di dispositivi antiinfortunistici) e Giuseppe Truglia (responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti del consorzio di Bonifica Ionio Crotonese) i quali, secondo l’ipotesi accusatoria, turbavano il regolare svolgimento della predetta gara concordando anche il modo per invalidarla.

Tra le varie condotte descritte nel capo di imputazione risulta indicato anche un incontro, svoltosi in data 4 settembre 2017, intercorso tra Volpe, Truglia e Gallo nel corso del quale i tre si incontravano e, esaminati i verbali di gara e rilevata l’impossibilità per il Gallo di aggiudicarsi la selezione, concordavano una strategia da seguire per invalidare la procedura dapprima suggerendo l’accesso agli atti, poi ipotizzando il ritardo nella pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione per prendere tempo. Nella stessa imputazione si contesta al Truglia di essere stato parte di una conversazione in data 14 settembre 2017 il quale, una volta che la società del Gallo era risultata terza nella graduatoria, consigliava a quest'ultimo le iniziative da adottare, in particolare, a fronte delle da lui lamentate difformità dei prodotti offerti, rispetto al capitolato di gara, dalle società meglio classificate, lo dissuaderà dal presentare reclamo, valutando di redigere egli stesso un documento che avrebbe riscontrato dette difformità.

Così doverosamente precisati i termini della contestazione elevata all'odierno ricorrente occorre dare conto che la sentenza di appello ha trattato della vicenda qui in esame alle pagg. 151 e seguenti dando innanzitutto atto che il Giudice di primo grado, richiamando il contenuto dell’annotazione della D.I.A. del giorno 8 febbraio 2021 ha evidenziato che seguito di riascolto delle intercettazioni e di confronto tra le fonetiche agli atti, l'interlocutore presente in data 4 settembre 2017, 14 settembre 2017 e 16 settembre 2017 insieme a Antonio Gallo e Pino Volpe, inizialmente individuato dalla P.G. in Giuseppe Selvino, doveva correttamente identificarsi nel Truglia.

Risulta sempre dalla sentenza della Corte di appello (pag. 152) che la mattina del 4 settembre, prima dell'apertura delle buste, Gallo incontrava Volpe e Truglia; insieme esaminavano i verbali di gara che il Truglia si faceva portare ragionando sulle offerte formulate dai concorrenti Eurofor e Detergimo Service. In particolare, veniva rilevato che la prima delle due aziende, come già appreso dal Gallo in precedenza, aveva formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa e i tre interlocutori discutevano del fatto che alcuni prodotti proposti da tale azienda presentavano delle difformità rispetto a quanto previsto dal bando di gara.

Truglia spiegava al Gallo che nel caso quest'ultimo avesse presentato una segnalazione sul punto, ciò avrebbe potuto comportare l'esclusione della gara esclusivamente della ditta Euroform che aveva presentato un articolo difforme e non anche delle altre; tuttavia aggiungeva che, se anche le altre aziende avessero richiesto l'accesso agli atti, segnalando altre difformità nei prodotti delle altre aziende, il R.U.P. Volpe avrebbe dovuto invalidare la gara e poi procedere all'affidamento diretto essendo necessario reperire il materiale con urgenza; veniva quindi prospettato al Gallo questo scenario a lui favorevole nel caso in cui la sua azienda fosse stata l'unica a presentare alcuni prodotti ritenuti necessari per l'amministrazione, circostanza che avrebbe comportato automaticamente la concessione alla sua azienda dell'affidamento diretto dell’appalto.

Emerge sempre dalla sentenza della Corte di appello che: - nel prosieguo della giornata del 4 settembre 2017 si teneva l’apertura ufficiale delle buste recanti le offerte e nel pomeriggio dello stesso giorno Gallo e Truglia effettuavano in auto un viaggio da Crotone verso Cotronei nel corso del quale continuavano a parlare della pubblicazione della proposta di aggiudicazione; - il giorno 7 settembre 2017 il Gallo, come concordato con Truglia e Volpe con una nota segnalava la non conformità di diversi articoli della Eurofor e della Detergimo Service; - il giorno 14 settembre 2017 vi era un nuovo incontro a Crotone tra Gallo e Truglia nel corso del quale quest’ultimo si mostrava a completa disposizione del primo tanto da dispensargli consigli in ordine all’andamento delle gare e redarguiva l’imprenditore dicendogli che era stato troppo frettoloso nel chiedere l’esclusione delle altre ditte e di non essersi consultato prima con lui.

Seguivano, poi, altri incontri ai quali non risulta che abbia preso parte il Truglia e, alla fine, a seguito del fatto che anche le altre ditte partecipanti alla gara avevano segnalato la difformità anche di alcuni prodotti presentati dal Gallo, la gara con determina del 19 febbraio 2018 veniva dichiarata deserta per effetto della esclusione di tutte le ditte che vi avevano partecipato. Deve solo essere aggiunto che la difesa dell’imputato oggi ricorrente aveva anche contestato che la condotta attribuitagli dal G.i.p. in sentenza era ulteriore rispetto a quelle descritte nel capo di imputazione in quanto era stata ritenuta a carico del Truglia anche la condotta di avere comunicato al Gallo gli esiti provvisori della gara prima della apertura delle buste recanti le offerte economiche e che la Corte di appello ha ritenuto infondata tale doglianza.

Altro elemento che deve essere sottolineato in quanto utile ai fini della presente decisione è costituito dall’affermazione della Corte di appello (pag. 162) che il Trugli aveva un ruolo nella vicenda in quanto, quale dirigente del settore appalti, avrebbe dovuto verificare la regolarità delle procedure. Concludeva la Corte di appello (pag. 164), in ordine alla ricostruzione accusatoria, che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa la condotta tenuta da Truglia e Volpe ha alterato gli equilibri nella gara, atteso che venivano date indicazioni e suggerimenti specifici ad uno dei concorrenti, che si era piazzato al secondo posto, per condurre all'esclusione del vincitore, suggerendogli come muovere le precise contestazioni.

Sarebbe stato poi Volpe a contattare direttamente Gallo per avere delucidazioni su cosa inserire nel verbale in cui avrebbero esaminato la questione della non conformità, con un atteggiamento chiaramente rivolto ad accogliere le rimostranze di quest’ultimo senza neppure verificarne la fondatezza. Risulta altresì dalla sentenza della Corte di appello (pagg. 165) che la difesa dell'odierno ricorrente aveva contestato di essere parte delle conversazioni contestate tanto è vero che la P.G. aveva identificato l’interlocutore in tale Selvino (facente parte della commissione aggiudicatrice) il che non valeva, in particolare a dimostrare che Truglia fosse con Gallo la mattina del 4 settembre 2017.

La Corte territoriale nel ritenere infondata tale affermazione difensiva ha anche precisato che il G.i.p. ha direttamente ascoltato le registrazioni di dette conversazioni e che si trattava delle stesse conversazioni che, dopo che Selvino aveva disconosciuto di esserne l'interlocutore, erano state riascoltate dalla P.G. che aveva identificato l'interlocutore in Truglia. Ascoltando direttamente, quindi, i due gruppi di conversazioni il G.i.p. è giunto a riconoscere l'identità della voce del soggetto del secondo gruppo di colloqui con quella del soggetto identificato pacificamente in Truglia nel primo gruppo di conversazioni.

Tale riconoscimento diretto compiuto dal giudice, di fatto non superato da alcun argomento difensivo, secondo la Corte territoriale ha convalidato i rilievi contenuti nella nota della D.I.A. del giorno 8 febbraio 2021 contenente le rettifiche delle risultanze investigative sul riconoscimento di Selvino e Truglia. Rilevava ancora la stessa Corte di Appello che al fine di individuare correttamente chi fosse l'interlocutore di Gallo mentre in auto si recavano insieme alla cena organizzata dal boss di Mesoraca (Ferrazzo) la P.G. ha dato rilievo alla circostanza che in occasione della prima erronea identificazione di Giuseppe Selvino che ha lo stesso nome di battesimo di Truglia aveva avuto un rilievo determinante la circostanza che l'interlocutore di Gallo in auto aveva riferito di essere stato assunto al consorzio nello stesso giorno di Volpe, tale circostanza veniva innanzitutto verificata dalla PG con riferimento a Selvino ma, dopo i rilievi mossi dalla difesa di quest'ultimo, si verificava che anche Truglia e Volpe erano stati assunti nelle stesse date.

Venivano infine, indicati altri dati che consentivano di individuare con l’interlocutore del Gallo era il Truglia e non il Selvino. Passando ora all’esame delle deduzioni contenute nel primo motivo di ricorso qui in esame come sopra riassunto e poi ribadite nella memoria difensiva, occorre ricordare, in estrema sintesi, che la difesa contesta:

a) che il Truglia non è stato parte dell’incontro con Gallo e Volpe la mattina del 4 settembre 2017;

b) che avrebbe errato la Corte di cassazione nel ritenere che esiste un “gruppo di conversazioni pacificamente attribuibili al Truglia” utilizzato come elemento di comparazione per affermare la presenza del Truglia con il Gallo nelle giornate del 14 settembre 2017 e del 16 settembre 2017 momenti nei quali (oltre alla mattina del 4 settembre 2017) si sarebbe consumata l’azione delittuosa in contestazione. In realtà, osserva l'odierno Collegio, non appare fondato il rilievo difensivo secondo il quale non vi sarebbero più gruppi di conversazioni oggetto di comparazione. E’ sufficiente leggere la nota della D.I.A. in data 8 febbraio 2021 richiamata dalla difesa per rendersi conto:

a) che vi è un primo gruppo di conversazioni – quelle registrate nel pomeriggio del 4 settembre 2017 durante il viaggio di Truglia e Gallo da Crotone verso Cotronei per la partecipazione ad una cena nonché nel corso della stessa cena, nel quale, dal contenuto delle conversazioni intrattenute e dai riferimenti in esse fatti, la P.G. ha riscontrato con certezza che uno degli interlocutori era l’odierno ricorrente;

b) che vi è un secondo gruppo di conversazioni (pagg. 11 e segg. dell’informativa) – quelle della mattina del 4 settembre 2017 – nelle quali si dà atto che la voce registrata all’interno degli uffici è riconducibile alla stessa persona identificata nel Truglia nei dialoghi registrati nel pomeriggio;

c) che nella sentenza dalla Corte di appello, come già indicato, si è dato atto che dette conversazioni sono state ascoltate anche dal G.i.p. che non è giunto a conclusioni diverse rispetto a quelle alle quali è giunta la P.G.;

d) che anche con riguardo alle conversazioni del 14 settembre 2017 (pag. 20 e segg. dell’informativa della D.I.A.) vi sono altre conversazioni in relazioni alle quali risulta essere stato parte anche il Truglia. Ne consegue che non vi sono ragioni per dubitare che la Corte di appello nel richiamare detti “gruppi di conversazioni” sia incorsa in un travisamento del materiale probatorio che l’ha portata ad una ricostruzione dell’evoluzione della vicenda diversa da quella reale e che, tantomeno, la Sesta Sezione della Corte di cassazione, attraverso i passaggi richiamati nello stesso ricorso, sia incorsa in un errore di fatto con caratteristiche di rilevanza e decisività emendabile con la procedura di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. Resta solo da aggiungere che la comparazione tra due gruppi di conversazioni implica valutazioni di fatto che non sono neppure deducibili in sede di legittimità.

3. Anche il secondo motivo di ricorso che presenta stretta connessione con il primo è caratterizzato da infondatezza. Si è già detto della non fondatezza dell’assunto difensivo secondo il quale il Truglia non partecipò anche all’incontro della mattina del 4 settembre 2017. Sostiene, poi, la difesa del ricorrente che la Sesta Sezione di questa Corte avrebbe erroneamente supposto che la sentenza di secondo grado avesse accertato che Truglia, Volpe e Gallo si erano incontrati la mattina del 4 settembre 2017 mentre, al contrario, la sentenza di appello aveva accertato che ad incontrarsi quella mattina erano stati solo il Truglia ed il Gallo e non anche il Volpe come risulta alle pagg. 158 e 162 della sentenza di secondo grado. Osserva innanzitutto l'odierno Collegio che il fatto che il Gallo ed il Truglia si siano incontrati anche con il R.U.P. Volpe la mattina del 4 settembre 2017 emerge non solo dall’informativa della D.i.A. sopra richiamata (pag.

2) e prodotta dalla stessa difesa dove è dato testualmente leggere: «Nella mattinata del 4.9.2017 Gallo Antonio … si incontrava con Volpe Pino detto Sergio e Truglia Giuseppe presso il consorzio di bonifica Jonio Crotonese e con questi concordava le contromisure da adottare al fine di bloccare la società Eurofor, un competitor di Gallo nella gara, discutendo sulle motivazioni da addurre in ordine alle difformità di alcuni prodotti», ma anche dalla sentenza di appello (pag. 152) dove è dato testualmente leggere «La mattina del 4 settembre 2017, prima dell’apertura delle buste, Gallo incontrava Volpe e Truglia … insieme esaminavano i verbali di gara, che Truglia si faceva portare ragionando sulle offerte formulate dai concorrenti Eurofor S.r.l. e Detergimo Serivice».

Ne consegue una prima osservazione: la Corte di cassazione nella sentenza impugnata non risulta avere fatto una affermazione non emergente dalla sentenza di appello. E’ ben vero che poi nei passaggi successivi della sentenza di secondo grado, laddove la Corte territoriale analizza il gravame formulato nell’interesse del Truglia (v. in particolare pag. 163) allorquando viene ricostruito l’incontro della mattina del 4 settembre 2017 tra il Gallo ed il Truglia non si fa più menzione della presenza anche del Volpe, situazione che sembra emerge dal contenuto dei soli stralci delle conversazioni sottoposti all’odierno Collegio, ma anche a voler ipotizzare un travisamento circa gli effettivi partecipanti all’incontro di quella mattina, detto travisamento non appare né rilevante, né decisivo ai fini della ritenuta affermazione della penale responsabilità dell'odierno ricorrente in quanto detto episodio non può essere estrapolato, come tenta di fare la difesa, dall’intero contesto nel quale sia la Corte di appello che la stessa Corte di cassazione nella sentenza qui impugnata hanno pienamente dato atto della ricostruzione globale della vicenda nella quale le triangolazioni e le collusioni tra Gallo, Truglia e Volpe, nei rispettivi ruoli ed in momenti diversi da quello della mattina del 4 settembre 2017 hanno concorso nella consumazione del reato di cui al capo 6 della rubrica delle imputazioni.

4. Rimane solo da aggiungere che la valutazione di infondatezza investe anche l’ultimo profilo del secondo motivo di ricorso nel quale la difesa ha sostanzialmente dedotto che avrebbe errato la Corte di cassazione nella sentenza qui impugnata laddove ha affermato, richiamando giurisprudenza in materia, che la condotta del Truglia ha assunto penale rilevanza in quanto lo stesso era “preposto” alla gara mentre in realtà lo stesso non svolgeva alcuna funzione né aveva compiti al riguardo. E’ innanzitutto chiaramente emergente dalla impugnata sentenza di questa Corte (pag.

45) che l’elemento centrale sul quale si è formato il convincimento «è l’evidente rapporto collusivo intercorso con Gallo ed avente ad oggetto l’individuazione degli strumenti per invalidare la gara e procedere agli affidamenti diretti a Gallo, obiettivo che … è stato pienamente raggiunto dai concorrenti nel reato» con successiva ulteriore precisazione (pag.

46) che ha portato a concludere che «La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha adeguatamente ricostruito il contributo di Truglia, anche sotto il profilo psicologico, sottolineando che questi, essendo pienamente consapevole della gara in corso, si prestava a dare suggerimenti e colludere con uno dei concorrenti al fine di farla invalidare e procedere ad affidamenti diretti». La difesa del ricorrente tenta di far passare una espressione di “preposto alla gara” contenuto in una massima giurisprudenziale richiamata nella sentenza impugnata (pag.

45) come una diretta affermazione che invece questa Corte di legittimità non risulta aver fatto. Che del resto il Truglia, non certo un quisque de populo dato che rivestiva il ruolo di responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti del consorzio di Bonifica Ionio Crotonese, ancorché non “preposto” alla gara de qua, avesse un ruolo non formale ma comunque idoneo ad ingerirsi nel contesto idoneo ad influenzare concretamente e decisioni del Volpe che materialmente avrebbe dovuto pubblicare il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto, traspare con palmare evidenza dal contenuto delle conversazioni intercettate richiamate sia nella più volte richiamata informativa della D.i.A. che dalla stessa sentenza di appello.

5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pa