Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5674/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects a clerical error in a criminal judgment's case number without nullifying the decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5674/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation granted a request to correct a material error in a criminal judgment's header. The prosecution argued the mistake required correction, while the court noted the error did not affect the decision's validity. Consequently, the court ordered the clerical amendment of the case number and sent the case to the registry for record updates.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610 co. 5 and Art. 611 co. 1 bis c.p.p.: A material clerical error in a judgment's header does not render the act null if its correction does not alter the essential content of the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
clerical error correction material defect nullity criminal judgment header case number discrepancy c.p.p. procedural rules esame di cassazione diritto a un difensore censura costituzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610 co. 5 c.p.p.
Art. 611 co. 1 bis c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente Sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale nel procedimento a carico di: Cofano Giancarlo nato a CISTERNINO il 16/08/1983 avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma udita la relazione svolta dal Presidente Lucia Aielli; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p.

RITENUTO IN FATTO

Vista la richiesta di correzione di errore materiale

CONSIDERATO IN DIRITTO

che l'errore non determina la nullità e la sua eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione della sentenza - documento n. 1446/2025 in data 30/10/2025, nel senso che, ove e' indicato il n. di rg. 24653/2025, sia indicato il n. di rg. 24256/2025. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. C