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Ordinanza — n. 5670/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging procedural violation not listed in statutory grounds for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5670/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted by law. The appellant argued the lower court failed to verify specific statutory exemptions under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific statutory defects, excluding general procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general procedural violations such as the alleged failure to verify statutory exemptions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible grounds sentencing judgment procedural violation statutory limitations recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Va precisato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod.
Art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod.
Art. 611, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
Francesca Binaghi, articolando un unico motivo con cui deducela mancanza e/o manifesta illogicità della motivazionecon riguardo alla mancata applicazione dell’art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Como in data 23/10/2025 nei confronti di Salvatore Porcheddu, veniva applicata all’imputato, su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Francesca Binaghi, articolando un unico motivo con cui deducela mancanza e/o manifesta illogicità della motivazionecon riguardo alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., alla qualificazione giuridica dei fatti edall’adeguatezza del trattamento sanzionatorio.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
278337 – 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Porcheddu Salvatore,nato a Chivasso il 03/11/1973 avverso la sentenza del 23/10/2025 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Como; Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Como in data 23/10/2025 nei confronti di Salvatore Porcheddu, veniva applicata all’imputato, su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati ascritti, ritenuta la continuazione ed applicate le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e con la diminuente del rito, la pena complessiva di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 1.200 dimulta.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, avv. Francesca Binaghi, articolando un unico motivo con cui deducela mancanza e/o manifesta illogicità della motivazionecon riguardo alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., alla qualificazione giuridica dei fatti edall’adeguatezza del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Va precisato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressione dellavolontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.

È dunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis , cod. proc. pen., come visto, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.6, n. 1032 del 07/11/2019 , dep. 2020 , Pierri, Rv. 278337 – 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 –01).

Peraltro, nella specie, la sentenza risulta adeguatamente motivata sul punto, con richiamo degli elementi ostativi ad un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., e vieppiù correttamente con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti ed alla sussistenza delle aggravanti (vds. pagg 3 e 4 sentenza impugnata).

4. Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione del provvedimento impugnato.

5. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura delle censure, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18/12/202