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Sentenza — n. 5425/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against detention, citing sufficient evidence of recidivism and flight risk.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5425/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to maintain the defendant's pre-trial detention. The defendant argued that the trial court failed to consider electronic monitoring and relied on stereotypical justifications, while the prosecution highlighted the victim's identification of the defendant after a brief moment of anonymity and the discovery of stolen clothes and cash at the residence. The court rejected these claims, emphasizing the brutality of the armed robbery, the defendant's history of drug dependency and money needs, and the specific evidence proving his identity and inability to comply with alternative measures.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 273 cod. proc. pen.; Art. 275 cod. proc. pen.: The court's assessment of victim credibility and the necessity of detention must be based on specific, non-stereotypical facts; a finding of recidivism and objective evidence of flight risk justifies custodial detention even when electronic monitoring is theoretically possible.

Parole chiave

Generato dall'IA
pre-trial detention armed robbery recidivism flight risk inadmissible appeal electronic monitoring proportionality of measures

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 273 cod. proc. pen.
Violazione dell art. 273 cod.
Art. 275 cod. proc. pen.
Violazione dell art. 275 cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione il suddetto indagato a mezzo del proprio difensorededucendo due motivi di impugnazione che qui si riassumono nei termini di cui all art. 173disp.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso in conclusione deve essere dichiarato inammissibile nulla aggiungendoalle riflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalla difesa.Ai sensi dell art. 616 cod.
Art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
186 nella misura indicata indispositivo.Non conseguendo dall adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà delricorrente deve provvedersi ai sensi dell art. 94 comma 1 ter disp.
art. 628 cod. pen
art. 273 cod. proc. pen
Violazione dell art. 273 cod. proc. pen.
art. 275 cod. proc. pen
Violazione dell art. 275 cod. proc. pen.
art. 611 comma 1 cod. proc. pen
Si è proceduto con trattazione scritta ai sensi dell art. 611 comma 1 cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso in conclusione deve essere dichiarato inammissibile nulla aggiungendoalle riflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalla difesa.Ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5425/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 248/2026* * CC 28/01/2026* * * 38888/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto nell interesse di* * nato a * il 11/10/1993avverso l ordinanza del 23/10/2025 del Tribunale di Campobassovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *lette le richieste del Sostituto Procuratore generale * * che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorsolette la memoria difensiva datata 22/1/2026 e le contestuali conclusioni del difensore delricorrente avv. * * che ha chiesto l accoglimento dei motivi di ricorso propostie il conseguente annullamento dell ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO1.

Il Tribunale di Campobasso in funzione di giudice del riesame ha integralmenteconfermato l ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobassoin data 6 ottobre 2025 che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere neiconfronti dell odierno ricorrente in relazione al reato di cui all art. 628 cod. pen.2. Ricorre per cassazione il suddetto indagato a mezzo del proprio difensorededucendo due motivi di impugnazione che qui si riassumono nei termini di cui all art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione dell art. 273 cod. proc. pen. e contraddittorietà o manifesta illogicitàdella motivazione riguardo alla credibilità della persona offesa e alla sussistenza dei graviindizi di colpevolezza.* illogica e superficiale la valutazione dell attendibilità della vittima della rapinache a poche ore di distanza avrebbe prima indicato come autore un altro soggetto da luiriconosciuto con certezza e in seguito nell ambito di dichiarazioni non fonoregistratefornendo numerosi altri particolari prima taciuti tra cui la circostanza che il suo aggressore siera tolto per qualche istante il passamontagna avrebbe riconosciuto fotograficamente ilricorrente.2.2.

Violazione dell art. 275 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione conriferimento alla adeguatezza e proporzionalità della misura applicata e alla mancataconsiderazione di quanto dedotto dalla difesa.La mancata applicazione di una misura autocustodiale sarebbe stata giustificata solocon la «mera evocazione di frasi stereotipate» omettendo la imprescindibile valutazione diidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nel proprio domicilio diresidenza. D altronde lo stesso Tribunale ammette che in altra occasione tale più lievemisura non sarebbe stata violata seppure poi valorizzi senza confrontarsi con le allegazionidifensive a riprova della capacità di ottemperanza dell indagato un precedente per evasionemai giudizialmente accertato.3.

Si è proceduto con trattazione scritta ai sensi dell art. 611 comma 1 cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi insuperabilmente generici inquanto privi di un compiuto confronto con il concreto tenore delle argomentazioni spese daigiudici del merito cautelare e comunque non consentiti in quanto schiettamente fattuali emanifestamente infondati in punto di diritto.2. Quanto alla gravità indiziaria il ricorrente da un lato sotto l abito della denuncia delvizio di motivazione sollecita in effetti una nuova ponderazione della piattaformainvestigativa e dall altro trascura di considerare la solida conferma offerta a tali conclusionida ulteriori elementi di riscontro definiti «neutri» dalla difesa senza ulteriori approfondimenti.2.1.

Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza invero consente al giudice di legittimità la sola verifica dellecensure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni dellalogica e ai principi di diritto che governano l apprezzamento delle risultanze probatorie e nonil controllo di quelle censure che pur investendo formalmente la motivazione si risolvononella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice dimerito * 2 n. 27866 del 17/06/2019 * * 276976 01 * F n. 47748 del11/08/2014 * * 261400 01 .2.2.

La conforme valutazione del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale haritenuto credibile la narrazione della vittima non solo spiegando l evoluzione del suoracconto e la successiva individuazione dell indagato in termini tutt altro che illogici richiamando l assenza di ragioni per rendere dichiarazioni calunniose e viceversa lo statodi agitazione conseguente alla violenta aggressione che aveva connotato il primo raccontomentre la formale assunzione a sommarie informazioni lo avrebbe trovato «più tranquillo emeno spaventato» riportando il chiarimento della medesima persona offesa «aggiungoche stamattina parlavo di * perché un po si somigliano ma sono certo che non è *infatti nell album ho visto che c era anche la fotografia di * e soprattutto le emergenzeoggettive che confermano appieno la sua ultima versione registrazioni di videosorveglianzache inquadrano la fuga del rapinatore inseguito dalla persona offesa perquisizionedomiciliare che ha permesso di rinvenire nel domicilio dell indagato i medesimi abiti visibilinel suddetto filmato e contanti per importo leggermente inferiore a quanto appena sottrattooccultati in un calzino dichiarazioni di * * * secondo cui l indagato gliaveva chiesto degli indumenti con cui sostituire quelli che aveva indosso tentativo diallontanamento .3. * per quel che concerne le necessità cautelari risulta tutt altro chetautologico il discorso giustificativo offerto dal Tribunale che fa riferimento a circostanzespecifiche di indiscutibile pregnanza la brutalità della condotta di rapina a mano armata conil volto travisato in danno di soggetto anziano la scaltrezza dimostrata cercando di eluderele investigazioni così evidenziando – unitamente ai numerosi precedenti anche specifici eallo stato di tossicodipendenza con conseguente costante bisogno di denaro – la natura nonoccasionale del delitto e la prognosi infausta di recidivanza in difetto di adeguatocontenimento .* scorta di tali considerazioni tali da inficiare un giudizio di spontaneo rispetto deivincoli autocustodiali e stigmatizzando inoltre un precedente per evasione e il tentativo diallontanamento successivo alla realizzazione della rapina è stata esclusa la possibilità diapplicare una misura diversa da quella carceraria.* simile motivazione resa nella pienezza della giurisdizione di merito èinsindacabile nel giudizio di legittimità.4.

Il ricorso in conclusione deve essere dichiarato inammissibile nulla aggiungendoalle riflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalla difesa.Ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e a titolo di sanzione pecuniaria di una somma infavore della * delle ammende da liquidarsi equitativamente valutati i profili di colpaemergenti dall impugnazione Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186 nella misura indicata indispositivo.Non conseguendo dall adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà delricorrente deve provvedersi ai sensi dell art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5425/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 248/2026* * CC 28/01/2026* * * 38888/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto nell interesse di* * nato a * il 11/10/1993avverso l ordinanza del 23/10/2025 del Tribunale di Campobassovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *lette le richieste del Sostituto Procuratore generale * * che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorsolette la memoria difensiva datata 22/1/2026 e le contestuali conclusioni del difensore delricorrente avv. * * che ha chiesto l accoglimento dei motivi di ricorso propostie il conseguente annullamento dell ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO1.

Il Tribunale di Campobasso in funzione di giudice del riesame ha integralmenteconfermato l ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobassoin data 6 ottobre 2025 che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere neiconfronti dell odierno ricorrente in relazione al reato di cui all art. 628 cod. pen.2. Ricorre per cassazione il suddetto indagato a mezzo del proprio difensorededucendo due motivi di impugnazione che qui si riassumono nei termini di cui all art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione dell art. 273 cod. proc. pen. e contraddittorietà o manifesta illogicitàdella motivazione riguardo alla credibilità della persona offesa e alla sussistenza dei graviindizi di colpevolezza.* illogica e superficiale la valutazione dell attendibilità della vittima della rapinache a poche ore di distanza avrebbe prima indicato come autore un altro soggetto da luiriconosciuto con certezza e in seguito nell ambito di dichiarazioni non fonoregistratefornendo numerosi altri particolari prima taciuti tra cui la circostanza che il suo aggressore siera tolto per qualche istante il passamontagna avrebbe riconosciuto fotograficamente ilricorrente.2.2.

Violazione dell art. 275 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione conriferimento alla adeguatezza e proporzionalità della misura applicata e alla mancataconsiderazione di quanto dedotto dalla difesa.La mancata applicazione di una misura autocustodiale sarebbe stata giustificata solocon la «mera evocazione di frasi stereotipate» omettendo la imprescindibile valutazione diidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nel proprio domicilio diresidenza. D altronde lo stesso Tribunale ammette che in altra occasione tale più lievemisura non sarebbe stata violata seppure poi valorizzi senza confrontarsi con le allegazionidifensive a riprova della capacità di ottemperanza dell indagato un precedente per evasionemai giudizialmente accertato.3.

Si è proceduto con trattazione scritta ai sensi dell art. 611 comma 1 cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi insuperabilmente generici inquanto privi di un compiuto confronto con il concreto tenore delle argomentazioni spese daigiudici del merito cautelare e comunque non consentiti in quanto schiettamente fattuali emanifestamente infondati in punto di diritto.2. Quanto alla gravità indiziaria il ricorrente da un lato sotto l abito della denuncia delvizio di motivazione sollecita in effetti una nuova ponderazione della piattaformainvestigativa e dall altro trascura di considerare la solida conferma offerta a tali conclusionida ulteriori elementi di riscontro definiti «neutri» dalla difesa senza ulteriori approfondimenti.2.1.

Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza invero consente al giudice di legittimità la sola verifica dellecensure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni dellalogica e ai principi di diritto che governano l apprezzamento delle risultanze probatorie e nonil controllo di quelle censure che pur investendo formalmente la motivazione si risolvononella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice dimerito * 2 n. 27866 del 17/06/2019 * * 276976 01 * F n. 47748 del11/08/2014 * * 261400 01 .2.2.

La conforme valutazione del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale haritenuto credibile la narrazione della vittima non solo spiegando l evoluzione del suoracconto e la successiva individuazione dell indagato in termini tutt altro che illogici richiamando l assenza di ragioni per rendere dichiarazioni calunniose e viceversa lo statodi agitazione conseguente alla violenta aggressione che aveva connotato il primo raccontomentre la formale assunzione a sommarie informazioni lo avrebbe trovato «più tranquillo emeno spaventato» riportando il chiarimento della medesima persona offesa «aggiungoche stamattina parlavo di * perché un po si somigliano ma sono certo che non è *infatti nell album ho visto che c era anche la fotografia di * e soprattutto le emergenzeoggettive che confermano appieno la sua ultima versione registrazioni di videosorveglianzache inquadrano la fuga del rapinatore inseguito dalla persona offesa perquisizionedomiciliare che ha permesso di rinvenire nel domicilio dell indagato i medesimi abiti visibilinel suddetto filmato e contanti per importo leggermente inferiore a quanto appena sottrattooccultati in un calzino dichiarazioni di * * * secondo cui l indagato gliaveva chiesto degli indumenti con cui sostituire quelli che aveva indosso tentativo diallontanamento .3. * per quel che concerne le necessità cautelari risulta tutt altro chetautologico il discorso giustificativo offerto dal Tribunale che fa riferimento a circostanzespecifiche di indiscutibile pregnanza la brutalità della condotta di rapina a mano armata conil volto travisato in danno di soggetto anziano la scaltrezza dimostrata cercando di eluderele investigazioni così evidenziando – unitamente ai numerosi precedenti anche specifici eallo stato di tossicodipendenza con conseguente costante bisogno di denaro – la natura nonoccasionale del delitto e la prognosi infausta di recidivanza in difetto di adeguatocontenimento .* scorta di tali considerazioni tali da inficiare un giudizio di spontaneo rispetto deivincoli autocustodiali e stigmatizzando inoltre un precedente per evasione e il tentativo diallontanamento successivo alla realizzazione della rapina è stata esclusa la possibilità diapplicare una misura diversa da quella carceraria.* simile motivazione resa nella pienezza della giurisdizione di merito èinsindacabile nel giudizio di legittimità.4.

Il ricorso in conclusione deve essere dichiarato inammissibile nulla aggiungendoalle riflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalla difesa.Ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e a titolo di sanzione pecuniaria di una somma infavore della * delle ammende da liquidarsi equitativamente valutati i profili di colpaemergenti dall impugnazione Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186 nella misura indicata indispositivo.Non conseguendo dall adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà delricorrente deve provvedersi ai sensi dell art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.* alla cancelleria per gli adempimenti di cui all art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc. pen.Così è deciso 28/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.* alla cancelleria per gli adempimenti di cui all art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc. pen.Così è deciso 28/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *