Cassation appeal dismissed as inadmissible because it targets a decision lacking required reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against a judicial decision that had not yet been fully reasoned. The appellant attempted to challenge the reduction of seized assets while simultaneously complaining about the lack of motivation regarding the illegal profit calculation. The court ruled that an appeal cannot be judged on the absence of reasoning that does not yet exist, as the full decision must be evaluated only after the reasoning is deposited.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed against a decision lacking the required reasoning, as the grounds for the decision are not yet ascertainable and the appeal cannot be judged ex post.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DA ORDINANZA 1)Andrea Polegri nato a Roma il 03/09/1967 avverso il dispositivo del 30/10/2025del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito “de plano”
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Andrea Polegri, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione avverso il dispositivo con cui il Tribunale di Bari, in data 30 ottobre 2025, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame avanzata nel suo interesse, ha ridotto l’importo dei beni sottoposti a sequestro preventivo con provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 14 maggio 2025 e confermato le restanti statuizioni.
2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. e dell’art. 12-quinquies della legge 356/1992 conseguente al venir meno del periculum in mora.
3. Andrea Polegri deduce, con il secondo motivo di ricorso, carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione e quantificazione del profitto illecito.
4. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile. Dall’accesso agli atti risulta, infatti, che il ricorrente ha inteso impugnare il dispositivo della decisione, proponendo ricorso nella pendenza del termine di trenta giorni per il deposito della motivazione previsto dall’art. 309 cod. proc. pen. e lamentando una carenza motivazionale riferita ad un apparato argomentativo ancora in corso di redazione. Ne discende l’evidente inammissibilità del gravame, che si risolve in una censura rivolta contro un provvedimento privo, al momento dell’impugnazione, della necessaria componente motivazionale.
Non è, infatti, consentito che l’ammissibilità dell’impugnazione venga apprezzata ex post, dovendosi, al contrario, verificare il rispetto dei requisiti di legge sulla base del provvedimento impugnato nella sua integralità ossia comprensivo tanto della parte dispositiva quanto della motivazione (Sez. 3, n. 50790 del 18/09/2019, Ceci, Rv. 277669-01; Sez. 3, n. 15884 del 27/03/2025, Ramahi, non massimata). Tale conclusione è coerente con la funzione propria delle impugnazioni, che mirano a sollecitare il sindacato sulla decisione alla luce delle ragioni poste dall’autorità giudicante a fondamento dell’esito adottato; ragioni che divengono conoscibili e scrutinabili solo con il deposito della motivazione.
Diversamente opinando, si legittimerebbe la possibilità per la medesima parte di proporre, in momenti diversi, una doppia impugnazione avverso il medesimo provvedimento (Sez. 2 n. 23938 del 15/07/2020, Aghmour, Rv. 279489 – 01; Sez. 1, n. 43704 del 16/10/2024, Ferrandino, non massimata).
5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.