Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5384/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5384/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5384/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599-bis in data 17 giugno 2025 rideterminava la pena inflitta a Crocono Mario in ordine ai delitti di organizzazione di associazione a delinquere e truffa allo stesso contestati. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Salegna, deducendo con un unico motivo assenza di motivazione circa gli elementi per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5384/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis in data 17 giugno 2025 rideterminava la pena inflitta a Crocono Mario in ordine ai delitti di organizzazione di associazione a delinquere e truffa allo stesso contestati. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Salegna, deducendo con un unico motivo assenza di motivazione circa gli elementi per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa ritiro della querela penale concorso materiale di reati concorso di motivi di sospensione motivi di cassazione pentito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Salegna, deducendo con un unico motivo assenza di motivazione circa gli elementi per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017 - trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da MARCO MARIA ALMA - Presidente - Ord. n. sez. 255/2026 IGNAZIO PARDO - Relatore - CC - 28/01/2026 GIUSEPPE NICASTRO R.G.N. 309/2026 ALESSANDRO LEOPIZZI DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Crocono Mariano nato a Napoli il 19/03/1990 avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599-bis in data 17 giugno 2025 rideterminava la pena inflitta a Crocono Mario in ordine ai delitti di organizzazione di associazione a delinquere e truffa allo stesso contestati.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Salegna, deducendo con un unico motivo assenza di motivazione circa gli elementi per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili in quanto oggetto di espressa rinuncia.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 28/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5384/2026 Roma, lì, 10/02/2026 IGNAZIO PARDO MARCO MARIA ALMA