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Ordinanza — n. 5383/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for filing outside statutory limits and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5383/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible ex officio under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a first-instance sentence for robbery and aggravated assault, arguing the legal qualification of robbery was incorrect due to the absence of economic profit and that the imposed penalty was illegal. The Court rejected these claims, noting that appeals against plea-bargain sentencing are strictly limited to manifest errors in law, which were not present here, and that the penalty resulted from a party agreement.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing in plea-bargain cases are limited to manifest errors in law, rendering appeals based on evaluative errors or alleged illegality of the agreed penalty inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing manifest error in law robbery qualification party agreement penalty commisurazione della pena per rapina reati penali reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza dei motivi.
Legge n. 103 del 2017
- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art.
art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord con sentenza in data 7 ottobre 2025 applicava ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
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Testo completo

CO ORDINANZA Castaldo Giuseppe nato a Afragola il 25/06/1972 avverso la sentenza del 07/10/2025 del G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord con sentenza in data 7 ottobre 2025 applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a Castaldo Giuseppe la pena di anni 2 di reclusione ed € 800,00 di multa in relazione ai reati di concorso in rapina ed in lesioni personali aggravate.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato avv.to Vignola Caccamo deducendo con motivi qui riassunti ex art. 173 disp att. cod. proc. pen.: - erronea qualificazione giuridica del fatto di rapina per insussistenza di un profitto economico; - illegalità della pena conseguentemente applicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza dei motivi. In tema di ricorso avverso sentenza di patteggiamento si è affermato «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).

E nel caso di specie non si verte in un caso di errore manifesto posto che la violenza viene descritta come strumentale all’impossessamento di oggetti delle vittime senza che alcun rilievo assuma lo scopo perseguito dall’agente. Il secondo motivo è conseguentemente assorbito non sussistendo alcuna illegalità della pena determinata sull’accordo delle parti nella misura di anni 2 di reclusione ed € 800,00 di multa.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co