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Ordinanza — n. 4714/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to deduction of non-allowed legal grounds regarding sentencing conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4714/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant deduced a ground not permitted under the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a second-instance judgment on the erroneous qualification of facts and the lack of motivation regarding sentencing conditions under Article 129. The court ruled that complaints about the determination of sentencing conditions, absent a specific allegation of illegal sanction, fall outside the scope of admissible cassation grounds.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against second-instance judgments under Article 599-bis are inadmissible if they concern only the determination of sentencing conditions without alleging the illegality of the imposed sanction.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing conditions Article 129 non-allowed grounds Cassazione Rome recupero di crediti legittimazione per agire in via esecutiva esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
L'imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata in data 23/09/2025 dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Con un unico motivo, si deduce la violazione di legge ai sensi dell'art.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Con un unico motivo, si deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica ed apodittica, si limita a dolersi dell'omessa ovvero apparente motivazione sui presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
L'imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata in data 23/09/2025 dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 629 cod. pen
per erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art. 629 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica ed apodittica, si limita a dolersi dell'omessa ovvero apparente motivazione sui presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORELLI Pietro, nato a Napoli il 12/06/1992 avverso la sentenza pronunciata in data 23/09/2025 dalla Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata in data 23/09/2025 dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Con un unico motivo, si deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art. 629 cod. pen. piuttosto che in quello di "ragion fattasi", anche sotto il profilo del controllo ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo viene dedotto un motivo non consentito. Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di concordato in appello, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01).

Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica ed apodittica, si limita a dolersi dell'omessa ovvero apparente motivazione sui presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27/11/2025 Il Consigliere estensore Il P