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Sentenza — n. 4710/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls second-instance judgment due to failure to notify citation to correct defense attorney, violating procedural nullity rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4710/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the second-instance judgment and remanded the case for a new trial. The defense argued that procedural nullity occurred because legal documents were sent to the email of an attorney with the same surname but different name, rather than the correct representative. The court held that failing to notify the designated defense counsel of the citation constitutes an absolute and insanable nullity under the Code of Criminal Procedure, thereby violating the right to defense.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.: Failure to notify the designated defense attorney of the citation to judgment constitutes an absolute and insanable nullity of the proceedings, violating the right to defense.

Parole chiave

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procedural nullity defense attorney notification right to defense omitted citation same surname error absolute nullity remand for retrial violazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001
Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura di 'error in procedendo del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001; Policastro, Rv.
Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015
Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRIMIGNO Pasquale, nato a Manfredonia il 11/11/1993; rappresentato ed assistito dall'avv. Pietro Schiavone Schiavone - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di appello di Bari emessa in data 11/09/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, Assunta Cocomello, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 11/09/2024 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia emessa in data 23/10/2018 di condanna di Pasquale Trimigno per il reato di rapina aggravata, commessa in Manfredonia il 29/10/2012.2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Pasquale Trimigno, detenuto per altra causa, affidandolo ad un unico motivo, con il quale eccepisce la violazione di legge per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.; in particolare, il difensore lamenta la nullità del giudizio di secondo grado per l'omessa notifica dell'atto di citazione a giudizio all'avvocato Pietro Schiavone Schiavone, con conseguente lesione del diritto di difesa, poiché l'atto di citazione, le conclusioni scritte del Procuratore generale e il verbale del rinvio della prima udienza sono stati notificati alla p.e.c. di un avvocato omonimo, Paolo Schiavone.

3. Il ricorso è fondato. 3.1. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura di 'error in procedendo del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001; Policastro, Rv. 220093-01), emerge, in effetti, che l'atto di citazione a giudizio per l'udienza dell'08/07/2024, le conclusioni scritte del Procuratore Generale ed il verbale di rinvio della prima udienza a quella dell'11/09/2025, sono stati notificati alla p.e.c. di un avvocato omonimo, Paolo Schiavone (schiavone.paoloavvocatifoggia.legalmaiLit) anziché a quella corretta dell'avv.

Pietro Schiavone Schiavone (schiavoneschiavone.pietro@avvocatifonia.legaimaiLit). 3.2. L'omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio al difensore regolarmente nominato, in quanto attinente all'intervento dell'interessato e alla sua assistenza tecnica, integra una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, dell'udienza e degli atti successivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01).

4. All'accoglimento del motivo di ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per procedere a nuovo giudizio. P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso, 27 novembre 2025 Il Consigliere estensore