Cassation court acquits defendant for failing to report detention status, ruling it does not constitute fraud under the Reddito di Cittadinanza law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction of Roberto Brilli for fraud regarding his Reddito di Cittadinanza benefit. Brilli argued that his failure to report being under house arrest constituted false omission under the specific fraud provision, while the appellate court had convicted him under a general omission clause. The court held that the specific law suspending the benefit upon detention explicitly excludes the need for the beneficiary to report this status to the agency, thereby rendering the fraud charge legally inapplicable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7, comma 1, D.L. 4/2019; Art. 640-bis cod. pen.: The failure to report personal detention status to the benefit agency does not constitute fraud under the general omission clause because the specific suspension provision excludes such reporting obligations.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRILLI Roberto, nato a Bitonto il 11/08/1974; rappresentato ed assistito dall'avv. Micele Pasculli - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di appello di Bari emessa in data 04/11/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; letta la requisitoria scritta con la quale la Sostituta Procuratrice generale, Assunta Cocomello, ha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 04/11/2024 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari emessa in data 06/05/2024 di condanna di Roberto Brilli per il reato di cui agli artt. 81, 640-bis cod. pen. (in esso riassorbito il reato di cui all'art. 7 comma 1, D.L. 4/2019) commesso in Bari il 06/10/2020 (data di presentazione della domanda per il reddito di cittadinanza).
2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Brilli, agli arresti domiciliari per altra causa, affidandolo a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 7, comma 1, D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla I. n. 26 del 2019 e all'art. 640-bis cod. pen., osservando che i giudici di appello avrebbero erroneamente qualificato la condotta dell'imputato Brilli, consistita nell'omessa comunicazione di essere sottoposto a misura cautelare, trattandosi di omissione riconducibile non già alla previsione di cui al comma 1 (che sanziona la condotta di chi rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute al fine di ottenere indebitamente il beneficio), bensì a quella di cui al comma 2 del medesimo art. 7 I. cit., che disciplina specificamente l'obbligo di comunicazione di variazioni rilevanti ai fini della fruizione del beneficio e sanziona chi omette la comunicazione delle variazioni di reddito o del patrimonio ovvero altre informazioni dovute, che siano rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. 2.2.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 640-bis cod. pen., osservando che la Corte territoriale - omettendo di motivare sul rapporto tra l'art. 7, comma 1, D.L. 4/2019 e l'art. 640-bis cod. pen. (norme tra le quali esisterebbe un rapporto di sussidiarietà tale per cui la norma sussidiaria di cui all'art. 7 I. cit. trova applicazione nei casi in cui difettino gli estremi della truffa ex art. 640-bis cod. pen., ossia gli artifici e raggiri e l'induzione in errore dell'ente erogante) - avrebbe apoditticamente affermato la configurabilità, nel caso in esame, del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., senza considerare "le concrete modalità di commissione del fatto", nonché "l'iter di approvazione della domanda di reddito di cittadinanza", che avrebbero dimostrato il difetto dei requisiti della truffa aggravata ai danni dello Stato, considerati che, da un lato, la condotta dell'imputato è "consistita, sotto il profilo materiale, nella mera compilazione della domanda attraverso il modello prestampato" e, dall'altro, che "l'ente erogante procedeva al riconoscimento del beneficio sulla base della sola rappresentazione positiva della detta domanda, senza procedere alla valutazione istruttoria e nel merito dei requisiti dichiarati, tant'è che solo successivamente all'erogazione, la Guardia di finanza, procedendo al controllo, faceva emergere il dato incongruente/omissivo".
Premesso ciò, la difesa lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di motivare che, nel caso di specie, manca sia l'impiego da parte dell'imputato di espedienti artificiosi volti ad influenzare il processo di formazione della volontà dell'ente erogante sia l'induzione in errore di quest'ultimo, che si limitava ad erogare il sussidio sulla base della sola presa in carico della domanda, in quanto i controlli sulle dichiarazioni non erano effettuati in via anticipata. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio, osservando che la Corte territoriale avrebbe errato nel non avere considerato che il reato di truffa per conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 640-bis cod. pen., costituisce una circostanza aggravante del reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen. e non una figura autonoma di reato e che, applicando tale principio, la pena irrogata non è quella minima possibile, come affermato dalla Corte territoriale, in quanto avrebbero potuto essere concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art 640-bis cod. pen. e, conseguentemente, applicarsi la pena disposta dall'art 640, comma 2, cod. pen. (che prevede la sanzione della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da euro 309 a 1.549,00).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1. Va osservato in via preliminare che l'art. 7 D.L. 4/2019, richiamato nel capo di imputazione, ha previsto due diversi reati, uno per la fase genetica e l'altro per la fase successiva al riconoscimento del beneficio economico, disponendo che: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni». Pertanto, l'accesso al beneficio e la sua erogazione sono presidiati dalla legge con apposite sanzioni per le ipotesi di falsità od omissioni rilevanti in sede di presentazione della domanda o di mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento imposti dalla medesima disciplina.
Trattasi di due reati di condotta e di pericolo, la cui rado si rinviene nella tutela dell'amministrazione contro affermazioni mendaci o omissioni relative all'effettiva situazione patrimoniale, reddituale e personale dei soggetti che vogliano accedere o abbiano già avuto accesso al reddito di cittadinanza. La disciplina, nel suo complesso, è incardinata al generale principio antielusivo, basato sulla capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. e si è precisato che integrano il delitto di cui all'art. 7 dl. cit. le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura diversa (Sez.
U, n. 49686 del 13/07/2023, Rv. 285435-01). 1.2. Ebbene, nel caso di specie, la Corte di appello riconduce il comportamento silente dell'imputato ad una delle omissioni di carattere generale previste dal secondo comma del suddetto articolo, essendo evidente che la circostanza di essere sottoposto a misura cautelare non costituisca un'informazione di carattere reddituale e non possa che rientrare nella residuale categoria delle "altre informazioni". Ciò posto, va rilevato come, nel caso di specie, non ci si trovi dinanzi ad una situazione che è causa di revoca o riduzione del beneficio, quanto piuttosto ad una situazione di "sospensione del beneficio", così come disposto dall'art. 7-ter del medesimo d.I., rubricato "Sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale".
Ed invero, in base al primo comma del richiamato art. 7-ter, "nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa". Tale disposizione, sancendo l'effetto sospensivo del beneficio, esclude esplicitamente la possibilità che la relativa omissione rilevi ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 4/2019, non potendo ricondursi il difetto di tale informazione al novero delle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio".
Inoltre, il legislatore, nel disciplinare la sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione della misura cautelare personale, ha espressamente previsto, ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 7-ter d.l. n. 4/2019, il dovere in capo al giudice che disponga la misura cautelare di adottare i provvedimenti di sospensione del beneficio, invitando l'indagato, nel primo atto in cui è presente, a dichiarare se fruisca o meno del reddito di cittadinanza, senza però postulare in capo a quest'ultimo alcun obbligo di comunicazione all'ente erogatore. Si prevede, altresì, al comma 4 dell'art. cit., che, "ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato".
2. Alla luce di quanto esposto, si deve concludere che il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice deve essere ritenuto insussistente, perché la condotta di mancata comunicazione dell'assoggettamento a misura cautelare personale non rientra nel suo ambito di applicazione (cfr., in precedente del tutto sovrapponibile, Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025, Di Silvio, Rv. 288106-01).
3. Lo stato custodiale per altra causa del ricorrente non viene ovviamente meno in conseguenza della presente pronuncia assolutoria.
P.Q.M.
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