Cassation court dismisses appeals against reduced sentences for attempted extortion, citing lack of evidence and insufficient mitigating factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Francesco Rea and Massimo Nicotera inadmissible regarding their conviction for attempted extortion. The defendants argued that the appellate court erred in excluding mitigating circumstances and failed to properly evaluate digital evidence from the victim's phone. The court rejected these claims, affirming that the lower court's reasoning was logical and sufficient to deny the requested sentence reductions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 616, comma 1 c.p.p.: The Supreme Court declares appeals inadmissible when the appellate court's denial of mitigating circumstances is based on a logical and non-contradictory assessment of the facts, and when the exclusion of specific evidence does not constitute a violation of law.
Parole chiave
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o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.REA Francesco, nato a Napoli il 30/01/1964; rappresentato ed assistito dagli avv. Antonio Abet e Marco Muscariello - di fiducia; 2.NICOTERA Massimo, nato a Casalnuovo di Napoli il 23/06/1974; rappresentato ed assistito dall'avv. Alessandro De Propris - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emesso in data 30/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella; udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alla requisitoria scritta; udito l'avv.
Pellegrino, in sostituzione dell'avv. Pelliccia per la parte civile Lauro e in sostituzione degli avvocati delle altre parti civili, che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato conclusioni scritte e nota spese;uditi gli avvocati Muscariello, anche in sostituzione di Abet, e De Propris per gli imputati, che hanno insistito nei ricorsi; vista le memorie e relative note spese depositate in data 13/11/2025 dall'avv. Nicola Pellegrino del foro di Napoli, per le parti civili Comune di Casalnuovo di Napoli in persona del Sindaco avv. Massimo Pelliccia, e Lauro Antonio con le quale si chiede il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 30/04/2025 la Corte di appello di Napoli in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola in data 12/06/2024, ha ridotto la pena irrogata agli imputati Francesco Rea e Massimo Nicotera, confermando nel resto e condannandoli al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili Lauro Antonio e Comune di Casalnuovo di Napoli, in relazione al reato di tentata estorsione in concorso con l'aggravante del metodo mafioso, commessi dal settembre 2022 al gennaio 2023.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati Francesco Rea e Massimo Nicotera a mezzo dei loro difensori.
3. Rea Francesco presenta due distinti ricorsi, affidati entrambi a tre motivi. 3.1. Quanto al primo ricorso, presentato dall'avv. Antonio Abet, si deduce: 3.1.1. con il primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 191 e 562 cod. proc. pen. in ordine all'utilizzabilità della deposizione dell'ispettore Della Volpe, non essendo stati acquisiti né il supporto né la copia forense dei dati del cellulare della parte civile Antonio Lauro, sui quali il teste ha riferito in dibattimento e che sono stati utilizzati come prova ai fini della decisione; la difesa censura anche l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., già richiesta in sede di appello, mediante sequestro del telefono cellulare del Lauro e la redazione di apposita perizia informatica per acquisire l'elenco dei contatti telefonici e telematici tra Lauro e Nicotera nel periodo di interesse, in cui si collocano la telefonata ed il messaggio vocale tra i due, rispettivamente del 15/09/2022 e dell'08/11/2022, che il teste di polizia giudiziaria aveva personalmente visionato ed ascoltato in sede di denuncia da parte del Lauro.
Rileva la difesa che la traccia della conversazione telefonica del 15/09/2022 ed il messaggio audio dell'08/11/2022 avrebbero dovuto essere sequestrati, estrapolati e copiati per essere messi a disposizione delle parti e che, non essendo stata effettuata tale attività di acquisizione della prova, la deposizione del teste di polizia giudiziaria Della Volpe, sul contenuto di tali conversazioni, deve considerarsi inutilizzabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 e 526 cod. proc. pen. Si censura altresì il passaggio della motivazione della sentenza impugnata, in cui si dice che "anche escludendo l'utilizzabilità delle predette dichiarazioni (di p.g., ndr), il contenuto fornito da Lauro è confermato da vari riscontri", osservando che nella sentenza di primo grado - secondo l'impostazione confermata dalla sentenza di secondo grado - quale riscontro alle dichiarazioni di Lauro, si cita proprio la deposizione del teste Della Volpe sul contatto telefonico tra Lauro e Nicotera del 15/09/2022 (la telefonata avvenuta alle ore 10:07) ed il messaggio vocale dell'08/11/2022, visionati sul telefono cellulare di Lauro in sede di denuncia, senza peraltro sequestrarlo.
Si censura anche una contraddizione tra le dichiarazioni del teste Della Volpe e quelle del teste di polizia giudiziaria Montanaro, il quale, all'udienza dibattimentale del 15/05/2024 ha affermato, mediante l'analisi dei tabulati, che il telefono di Lauro non ha registrato alcun traffico tra le ore 09:44 e le ore 10:54 del 15/09/2022, portando ad escludere che sia avvenuta la conversazione sulla quale ha riferito l'ispettore Della Volpe (telefonata del 15/09/2022 delle 10:07, in cui Lauro sarebbe stato convocato da Nicotera per un appuntamento con Rea); né apparirebbe sufficiente, sul punto, la motivazione del tribunale (p. 43 sentenza) che giustifica tale dato come "elemento di discrasia", dovuto ad un possibile errore del teste Della Volpe nella lettura del telefono del Lauro. 3.1.2.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. assumendo l'inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, priva di riscontri oggettivi, e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sul punto. Nel dettaglio, la difesa osserva quanto segue: quanto al primo episodio estorsivo, contestato al 15/09/2022, Lauro ha riferito di un unico incontro con Rea, avvenuto tra il 2018 e il 2019, ma Rea era stato detenuto dal 2009 al 2022; il secondo episodio estorsivo, in data 08/11/2022, sarebbe consistito nell'avere gli imputati costretto Lauro a recarsi presso l'abitazione di Rea per aiutarlo in lavori di scavo con il suo bobcat e senza compenso; la relativa richiesta sarebbe avvenuta tramite Nicotera nel corso di una telefonata in data 08/11/2022, durata soltanto otto secondi (p.12 ricorso); sarebbe poco credibile che tale richiesta estorsiva sia avvenuta senza contatti diretti tra Lauro e Rea, con una conversazione telefonica di pochi secondi con Nicotera; il lavoro, peraltro, non veniva nemmeno eseguito per le dimensioni del bobcat, che, giunto sul posto, non riusciva ad entrare nel cantiere sito nella proprietà di Rea; inoltre, la richiesta, formulata da Nicotera per fornire a Rea un vantaggio indebito, è stata considerata intimidatoria dai giudici del merito, pur in assenza di minaccia esplicita; mancano riscontri documentali, non essendo stato acquisito il messaggio audio dell'08/11/2022 tra Lauro e Nicotera e nessun teste ne ha riferito con precisione il contenuto; in relazione al terzo episodio estorsivo contestato - in data 05/01/2023 Nicotera aveva contattato Lauro per bere un caffè con Rea - il Tribunale, con l'avallo della Corte territoriale, avrebbe concluso automaticamente per un'ulteriore richiesta estorsiva ai danni di Lauro, sulla base di una mera supposizione dello stesso, il quale, in quella data, non accettava di incontrare Nicotera e Rea e sporgeva denuncia; le dichiarazioni di Lauro sono prive di riscontri esterni: i plurimi riscontri valorizzati dalla Corte di appello (dichiarazioni dei testi, dati documentali come la compatibilità delle celle telefoniche attivate dai cellulari di Lauro e Nicotera nei luoghi e orari indicati, analisi del traffico telefonico da cui emergono contatti ripetuti tra Lauro e Nicotera nel periodo di interesse, acquisizione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia circa le modalità operative del clan Veneruso-Rea nel settore edilizio) non sarebbero sufficientemente solidi per confermare la credibilità della parte offesa; quanto all'unico incontro che sarebbe avvenuto tra Lauro e Rea, in data 15/09/2022 in località Cittadella di Casoria, non è stato rilevato alcun aggancio della cella telefonica di Rea e neanche di Lauro; il principale riscontro alle affermazioni di Lauro - contradette in dibattimento da quella di Nicotera - sarebbe rappresentato dalla chiamata da lui ricevuta da Nicotera alle ore 10:07 del 15/09/2022 (per organizzare l'incontro), che però non è risultata dall'analisi dei dati del telefono di Lauro poiché il dispositivo non è mai stato sequestrato e il riscontro è basato soltanto sulla testimonianza del teste Della Volpe; per di più, come dichiarato dal teste Montanaro, il telefono di Lauro risultava spento tra le ore 09:44 e le 10:54 del 15/09/2022; elemento che, nella sentenza di primo grado, avallata da quella di secondo grado, viene considerato irrilevante ai fini della valutazione dell'attendibilità di Lauro, ritenendo che il teste Della Valle possa avere errato nell'annotare l'orario della conversazione. 3.1.3.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. per insussistenza dei presupposti del tentativo di estorsione ed omessa o apparente motivazione sul punto. Secondo la difesa, anche ritenendo credibile la versione del Lauro, la pretesa del Rea di ottenere la somma di 10-15 mila euro per ogni appartamento da lui costruito, sarebbe eventualmente rivolta ai lavori futuri e non a quelli in corso; appare illogica l'interpretazione dei giudici del merito, secondo la quale la pretesa sarebbe stata diretta ai lavori in corso, in quanto, in tal caso, non avrebbe senso quanto avvenuto successivamente, in data 08/11/2022, quando, su richiesta di Nicotera, Lauro aveva dovuto portare il suo bobcat presso il Rea per eseguire lavori gratis a suo favore, senza, invece, subire alcuna pressione per il mancato pagamento del denaro (che sarebbe stato) richiesto due mesi prima, il 15/09/2022; ciò dimostrerebbe che non vi era stata alcuna richiesta concreta di denaro e che durante l'incontro si era parlato soltanto di lavori futuri. 3.2.
Nell'interesse sempre di Rea è stato proposto un separato ricorso dall'avv. Marco Muscariello per i motivi seguenti, sostanzialmente sovrapponibili a quelli del ricorso proposto dall'avv. Antonio Abet. 3.2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 191 e 562 cod. proc. pen. assumendo l'inutilizzabilità della deposizione dell'ispettore Della Volpe e del teste Bacchetti, rese alle udienze del 29/11/2023 e del 24/01/2024, non essendo stati acquisiti né il supporto né la copia estrapolata dei dati e dei file audio dai quali il teste ha dedotto le conclusioni investigative riferite in dibattimento ed utilizzate come prova in sentenza. Nel dettaglio, la difesa osserva che: i dati estrapolati dal telefono cellulare del Lauro non sono stati veicolati nel processo con un procedimento garantito, in contraddittorio con le difese né messi a disposizione di queste, ma sono stati introdotti attraverso la deposizione dei testi di polizia giudiziaria, gli ispettori Della Volpe, Allocca, Bacchetti e Montanaro, i quali hanno riferito ciò che risultava dall'analisi delle chiamate, in particolare in relazione alla traccia telefonica del contatto tra Lauro e Nicotera del 15/09/2022 - con cui si sarebbe fissato l'incontro tra Lauro e Nicotera con Rea - e dall'ascolto del messaggio vocale inviato da Nicotera a Lauro il giorno 08/11/2022, in cui Lauro riferirebbe a Nicotera di non avere potuto usare il suo bobcat presso il cantiere di Rea, a causa delle dimensioni troppo grandi; tali dati, letti ed ascoltati dalla Polizia giudiziaria e sinteticamente riportati in un'informativa, sono stati poi richiamati nel corso della deposizione, senza alcuna acquisizione formale mediante sequestro del supporto, né trasposizione su dvd o altra forma di estrapolazione garantita mediante estrazione di copia forense e anche in assenza di un provvedimento autorizzativo adottato dall'autorità giudiziaria; viene citata sul punto giurisprudenza di questa Corte in materia di acquisizione della messaggistica istantanea contenuto all'interno di un telefono cellulare, richiamando la rilevanza, in tale contesto, anche dell'art. 15 Cost. (sentenza Corte Cost. n. 170/20023); il ricordo dell'ispettore Della Volpe, per ammissione del Tribunale (che parla di "mero errore materiale", consistente nella "discrasia di qualche minuto"), potrebbe essere errato, scontrandosi con la deposizione del teste Montanaro, il quale, all'udienza del 15/05/2024, affermava che il telefono cellulare del Lauro, tra le ore 09:44 e le ore 10:54 del 15/09/2022, aveva registrato "un'assenza di traffico dati", rendendo quindi impossibile che la conversazione ispezionata dall'ispettore Della Volpe (delle 10:07 del 15/09/2022, quella in cui Lauro viene convocato da Nicotera per recarsi all'appuntamento con Rea) possa essere avvenuta, perché il tabulato del cellulare di Lauro registrava assenza di campo (pp. 7-8 ricorso); anche il rigetto da parte della Corte di appello della richiesta di rinnovazione istruttoria per acquisire il dato probatorio in modo formale e garantito per le parti appare errato in quanto addebita all'imputato Rea la mancata effettuazione di un'analisi tecnica su supporto che non è nella sua disponibilità, essendo in quella del Nicotera, e in quanto considera inutile la richiesta rinnovazione, poiché finalizzata a provare la frequenza dei contatti tra Nicotera e Lauro, essendo il dato già noto in base alle dichiarazioni del Nicotera. 3.2.2.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. in tema di dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, in relazione alla tentata estorsione aggravata contestata, nonché intrinseca illogicità e carenza della motivazione, in ordine alla presenza di elementi oggettivi di contrasto con il narrato della parte civile, acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Nel dettaglio, la difesa osserva che: Lauro non appare credibile perché l'incontro con Rea presso il bar Mosè avvenuto tra il 2018 e il 2019 sarebbe impossibile, in quanto Rea era stato ininterrottamente detenuto dal 2009 al 2022, né sarebbe avvenuta la conversazione telefonica del 15/09/2022 tra Nicotera e Lauro alle ore 10:07 perché dalle 09:44 alle 10:44 il telefono del Lauro era spento (v. motivo di ricorso precedente); appare anomalo che nell'unico incontro del 15/09/2022 in cui sarebbe stata proferita una richiesta estorsiva, il Rea non abbia richiesto al Lauro il versamento di una somma per lavori già in corso, ed abbia invece avanzato una richiesta collegata a lavori futuri ed eventuali; quanto all'episodio dell'08/11/2022, Lauro si è limitato ad affermare di essere andato a vedere il cantiere presso l'abitazione di Rea (anzi della figlia) con il suo bobcat, per essere stato chiamato da Nicotera, senza avere parlato con Rea e senza riferire di richieste del Rea di effettuare a suo favore lavorazioni edili senza pagare; le dichiarazioni dei testi Pelliccia, Sindaco di Casalnuovo di Napoli, Ferrini e Della Volpe sarebbero irrilevanti perché frutto delle confidenze del Lauro o perché "neutri", rispetto al thema probandum costituito dalla richieste estorsive avanzata dal Rea al Lauro nell'incontro (ipotizzato) del 15/09/2022, quali i dati dei tabulati o dell'analisi delle celle di aggancio tra Laura e Nicotera, che documentano semplicemente i loro rapporti, ovvero perché negativi, come il contatto telefonico del 15/09/2022 che, secondo quanto riferito dal teste Montanaro, non sarebbe avvenuto (v. primo motivo di ricorso). 3.2.3.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. per assenza dei requisiti minimi del tentativo di estorsione, trattandosi di minaccia implicita, diretta ad ottenere un profitto non identificato, futuro e incerto; carenza di motivazione sul punto. Assume la difesa che, secondo la ricostruzione del fatto ricavabile dal narrato della parte offesa, il tentativo sarebbe inidoneo perché arrestatosi a preannunciare una futura attività estorsiva che poi non si è verificata; peraltro, anche la richiesta estorsiva collegata a lavori futuri ed incerti non poteva ritenersi idonea ad integrare un tentativo di estorsione, atteso che lo stesso Lauro ha affermato di essere andato via senza nessuna promessa di corresponsione di denaro; difetterebbe, dunque, l'individuazione di un profitto ingiusto concretamente identificato al momento della richiesta del 15/09/2022 e del correlativo danno per la vittima del reato; né il tema dell'individuazione di un determinato profitto può essere affrontato, come farebbe la Corte di appello in risposta alla relativa doglianza difensiva, ricorrendo alla figura della "estorsione ambientale" collegata al notorio inserimento degli autori del reato in circuiti criminali della zona, avendo attinenza esclusivamente al profilo della più o meno chiara esplicitazione della minaccia (pp. 20-21 ricorso).
4. Nicotera Massimo presenta ricorso tramite il difensore, affidandolo a sei motivi. 4.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ex artt. 56 e 629 cod. pen., osservando quanto segue: secondo la ricostruita dinamica del fatto, Nicotera si sarebbe limitato a dialogare con Lauro, senza alcuna forma di intimidazione, né esplicita né implicita, e ad accompagnarlo all'appuntamento con Rea (la difesa non indica la data, ma il riferimento è evidentemente all'incontro del 15/09/2022); Nicotera non ha assistito al dialogo, non ne conosceva il contenuto e ha aspettato Lauro a trenta metri di distanza, all'interno della propria vettura; non vi è prova che Nicotera fosse al corrente delle richieste economiche del Rea al Lauro, che comunque non integrerebbero il reato di tentata estorsione, trattandosi di mera richiesta; in ogni caso, il contributo di Nicotera sarebbe minimo e avrebbe dovuto ricevere un diverso trattamento sanzionatorio rispetto a Rea. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al concorso nel reato di tentata estorsione, in considerazione del minimo contributo fornito da Nicotera, limitatosi a fare una "cortesia" al Rea e ad assecondare la richiesta di questi di parlare con Lauro, senza conoscere il contenuto del colloquio avvenuto tra i due il 15/09/2022, essendo rimasto ad attendere il Lauro nella sua vettura; l'ulteriore contatto telefonico con Lauro, avvenuto in data 08/11/2022, è semplicemente dovuto al fatto che Rea necessitava del bobcat di Lauro; anche in questo caso, Nicotera si limitava ad assecondare Rea, anche per timore nei suoi confronti quale capo di rilievo del clan Verusio-Rea; il giudice del merito avrebbe errato, e non motivato adeguatamente, circa "l'elemento soggettivo del dolo e in particolare della consapevolezza e volontà di partecipare alla realizzazione dell'evento illecito" e, anche qualora si dovesse ritenere un apporto causale di Nicotera, appare inadeguata la motivazione sulla valutazione del concorso, che sarebbe comunque "lieve, passivo e neppure morale", in "assenza di comportamenti intimidatori, istigatori o rafforzativi" (pp.15-16 ricorso); anche il trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere molto più contenuto rispetto a quello del Rea. 4.3.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'aggravante del metodo mafioso, osservando che, anche volendo affermare un apporto al fatto, sia pure minimo, Nicotera non ha posto in essere alcuna minaccia o condotta violenta, non appartiene ad alcuna organizzazione mafiosa, ha riportato una sola condanna risalente al 2005 per fatti del 1997; la Corte territoriale sul punto motiva in modo apodittico, riconoscendo l'aggravante del metodo mafioso automaticamente, soltanto per la presenza del coimputato Rea e senza spiegare in che modo Nicotera si sarebbe avvalso della forza intimidatrice derivante dal contesto mafioso. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen in relazione al travisamento della prova: secondo la difesa il compendio accusatorio si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, Antonio Lauro, "senza riscontri oggettivi, né logici né testimoniali" (p. 25 ricorso), senza valutare quanto dichiarato a favore di Nicotera dalla "DDA", dai collaboratori di giustizia, dal comandante dei carabinieri di Casalnuovo di Napoli, "che escludono il coinvolgimento attuale di Nicotera in ambienti mafiosi o criminali" (p. 26); si evidenzia inoltre che Nicotera ha riportato (e scontato) una condanna oltre venti anni fa, non vedeva Rea da venti anni e non aveva mai condiviso con lui periodi di detenzione. 4.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla "circostanza aggravante di cui all'art. 61 cod. pen." e alle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 114 cod. pen., osservando che l'imputato non ha più avuto contatti con ambienti camorristici dal 2005, svolge lecita attività lavorativa, si è pienamente riabilitato nella società civile; quindi, avrebbero dovuto essere escluse sia la recidiva contestata sia l'aggravante del metodo mafioso e invece avrebbe dovuto essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. in considerazione dell'apporto "minimo e passivo" di Nicotera, limitatosi ad organizzare un incontro, con quantificazione della pena incongrua rispetto al Rea. 4.6. Con il sesto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) in relazione alla quantificazione della pena, reputata incongrua e sproporzionata rispetto al minimo contributo prestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Trattandosi di sentenza di condanna in c.d. "doppia conforme", è opportuno richiamare alcuni princìpi generali, costantemente riaffermati, sull'onere di specificità dell'impugnazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito il principio secondo il quale «l'appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; nello stesso senso v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione). Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino - come nel caso di specie - di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;
Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611-01; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133-01). 1.2. La sentenza di appello, poi, si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino - come nella fattispecie - nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez.
U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229- 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615- 01; Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281499-01, non mass. sul punto). Pertanto, il giudice di appello, in presenza di una "doppia conforme", nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.
Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Camnni, Rv. 277593-01; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01, non mass. sul punto). Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01;
Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01; Sez. 2, n. 222045 del 06/04/2023, Costa, non mass.). Rea Francesco.
2. I due ricorsi vengono trattati congiuntamente, essendo corrispondenti i rispettivi motivi.2.1. Il primo motivo, sulla inutilizzabilità della deposizione del teste Della Valle, deve essere dichiarato inammissibile, per mancanza di specificità, oltre che per manifesta infondatezza. Il ricorrente deduce la sussistenza di una violazione di legge processuale e di un vizio di motivazione in merito alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni del teste Della Volpe circa il contenuto del telefono della parte civile da lui visionato in sede di denuncia-querela con riferimento al traffico voce e al traffico dati del Lauro ed in particolare con riguardo alla telefonata tra Nicotera e Lauro in data 15/09/2022 (alle ore 10:07 della durata di 15 secondi) e al messaggio vocale inoltrato da Lauro a Nicotera in data 08/11/2022 (della durata di 9 secondi).
Secondo l'eccezione avanzata dalla difesa, la deposizione su tali dati sarebbe inutilizzabile in quanto il telefono cellulare del Lauro non è stato né sottoposto a sequestro né oggetto di copia forense. La doglianza, proposta in entrambi i gradi di giudizio, è già stata affrontata e risolta dai giudici del merito (p. sesta e settima della sentenza di secondo grado e p. 39 ss. sentenza di primo grado) e non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, che richiama sul punto anche quella del Tribunale di Nola, laddove spiega che il teste Della Volpe, come anche il teste Bacchetti, hanno riferito su dati percepiti direttamente da loro nel corso della attività ispettiva compiuta nella immediatezza della notizia criminis.
E' inconferente il richiamo della difesa alla giurisprudenza di legittimità in tema di acquisizione della messaggistica istantanea contenuta all'interno di un telefono in assenza di un provvedimento autorizzativo della autorità giudiziaria, se si considera che proprio per gli "screenshots" di messaggi "whatsapp", per consolidato orientamento di legittimità in tema di mezzi di prova, che il Collegio condivide, l'acquisizione degli stessi forniti agli inquirenti da uno dei conversanti (come nel caso di specie, atteso che essi sono stati esibiti dalla persona offesa Lauro in sede di denuncia e non sono stati acquisiti dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa e senza ragioni di urgenza) non richiede il provvedimento di sequestro del pubblico ministero, perché essi afferiscono ad una conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato e si tratta di corrispondenza non più in itinere, ma ormai pervenuta sul dispositivo del destinatario rispetto alla quale non viene in rilievo neppure un profilo di segretezza della corrispondenza tutelabile ex art. 15 Cost. - invocato dalla difesa - poiché consegnato dallo stesso soggetto che lo aveva ricevuto e non da persone estranee alla comunicazione cui esso si riferisce (Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, L., Rv. 287746-01;
Sez. 5, n. 27250 del 15/05/2025, non mass.). 2.1.1. Correttamente la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata dalla difesa per acquisire il dato probatorio in modo formale, e segnatamente per effettuare un esperimento giudiziale sul telefono cellulare del Lauro per permettere di eseguire una copia forense e al fine di certificare effettivamente i contatti tra Laura e Nicotera per un'esatta ricostruzione dei rapporti tra gli stessi e provare la frequenza dei loro contatti. Come spiegato dalla Corte territoriale (p. 8 sentenza impugnata), si tratta di attività superflua e inutile perché l'elemento della conoscenza tra Nicotera e Lauro è noto e confermato dagli stessi interessati e, proprio grazie a tale conoscenza, Nicotera si è reso emissario della richiesta di Rea.2.1.2.
Il ricorrente, inoltre, non si confronta con la valutazione della non decisività della testimonianza di Della Volpe, contenuta sia nella sentenza di primo grado (senza i numeri di pagina, comunque pagina 7) sia in quella di appello (pp. 39 ss.), laddove si precisa che la deposizione del teste Della Valle sul traffico telefonico non è il "fulcro dell'accusa" che si fonda sulle dichiarazioni rese dalla parte civile, munita di plurimi riscontri - svalutati dalla difesa - tra i quali il punto in questione è solo una parte non decisiva (si vedano infra il punto 2.2. in relazione al motivo di ricorso sull'attendibilità della parte civile).
Deve applicarsi, pertanto, il principio già affermato da Questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo cui «È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della c.d. "prova di resistenza"» (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02) ossia l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303-01;
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218-01). 2.2. Quanto al secondo motivo, riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa-parte civile, Antonio Lauro, si deve osservare come la Corte territoriale abbia applicato il principio, che qui si intende ribadire, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Peraltro, questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso l'individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo dell'attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione dell'attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524-01;
Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899-01; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004 Pacca, Rv. 227493-01); contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione dell'attendibilità del racconto della persona offesa, come già aveva fatto il giudice di primo grado, spiegando (p. 6 della sentenza di secondo grado) come le discrasie emerse siano "di scarsa rilevanza"; in particolare, la Corte di appello ha evidenziato che Lauro ha reso dichiarazioni prive di intenti calunniatori, lineari e coerenti, non ricorrendo alcun motivo per cui la persona offesa avrebbe dovuto "accusare falsamente di un così grave reato soggetti dei quali era nota la caratura criminale" e che tali dichiarazioni, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, trovano plurimi riscontri esterni (pp. 6 e 7 sentenza di secondo grado: dichiarazioni del sindaco di Casalnuovo, Pelliccia; ispezioni presso l'abitazione di Rea attestanti lavori edilizi in corso; riscontro sulle celle di aggancio dei telefoni cellulari che rilevano la compatibilità tra gli spostamenti indicati da Lauro nella giornata del 15 settembre 2022 e le celle agganciate dal telefono di Nicotera nel periodo di tempo in cui i due erano insieme; l'analisi del traffico telefonico che ha confermato l'esistenza di ripetuti contatti tra la vittima e Nicotera in riferimento specialmente alle date menzionate in denuncia; dichiarazioni di collaboratori di giustizia circa il modus operandi del clan Veneruso-Rea in relazione alle pratiche estorsive nel settore edilizio; dichiarazioni dello stesso Nicotera cha ha riconosciuto sia l'incontro con Rea del 15/09/2022 sia le telefonate con Lauro, sia pure giustificate con ragioni alternative).
Nel caso di specie, pertanto, nella valutazione effettuata, con motivazione conforme, dal giudice di primo e di secondo grado non è mancata una verifica accurata e rigorosa dell'attendibilità della persona offesa, con la quale il ricorrente non si confronta. A ciò va aggiunto che costituisce principio incontroverso l'affermazione che la valutazione dell'attendibilità della parte offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, circostanza assolutamente non ricorrente nel caso in esame (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241-01;
Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01). Nel caso in esame, infatti, la Corte di appello, con motivazione accurata e persuasiva, ha rilevato come il quadro probatorio a carico del ricorrente fosse univoco convergente, tenuto conto della verificata credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa, che risultavano confermati da tutti gli altri elementi di prova; né, si sottolinea nella motivazione (p. 8), è emersa alcuna "significativa lacuna in termini contenutistici o di ragionevolezza che possa far dubitare della serietà della narrazione operata dal Lauro".
Dunque, la motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali, fornendo una logica e coerente valutazione degli elementi che compongono il quadro probatorio a carico del ricorrente, il quale, con il ricorso, riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado. 2.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, sull'insussistenza dei presupposti del tentativo di estorsione e sull'omessa ovvero apparente motivazione sul punto.
La natura estorsiva della condotta traspare dall'intero contesto ricostruito nelle sentenze pronunciate all'esito di entrambi i gradi di merito. Anche in questo caso la sentenza impugnata, in uno con quella conforme di primo grado, presenta una motivazione congrua in ordine alla ricostruzione dei fatti e non manifestamente illogica nell'individuazione degli elementi fondanti la penale responsabilità del ricorrente. In particolare, la Corte di appello ha evidenziato da un lato come la persona offesa Lauro (come sopra detto da ritenersi pienamente attendibile) ha descritto chiaramente come la richiesta economica avanzata a titolo di «regalo» si riferiva alla tangente o pizzo da pagare per avere lavorato nella zona con le sue imprese e, dall'altro, ha trattato dei riscontri alle dichiarazioni stesse costituiti dalle verifiche effettuate dalla Polizia giudiziaria e dalle altre dichiarazioni testimoniali sopra citate.
E' emerso che i soggetti coinvolti nella vicenda (sia gli imputati che la persona offesa quale imprenditore edile) operano in un contesto ambientale nel quale la presenza di sodalizi criminali è assolutamente nota e che la persona offesa era consapevole dello spessore criminale del Rea, così come il Nicotera. A ciò si aggiungono le tipiche richieste effettuate con linguaggi criptici ma ben chiari al destinatario, ricordati nella sentenza impugnata (p. 9: "Ho saputo che hai appena terminato un lavoro in via Ancora, per questo lavoro mi devi fare un regalo ... " detto da Rea a Lauro; "l'amico vuole prendersi un caffè ... ", detto da Nicotera a Lauro; "facciamo così ora non mi dai niente ma da oggi metti in conto che per ogni stabile che costruisci mi devi dare 10.000-15.000 euro ad appartamento ... ", detto da Rea a Lauro), che non trovano la loro corrispondenza in pretese lecite di altra natura e del resto neppure indicate dalla difesa.
Come efficacemente spiegato dalla Corte territoriale, il disvalore delle richieste recapitate tramite Nicotera veniva immediatamente percepito da Lauro: in particolare, a proposito della richiesta di portare il suo bobcat presso il cantiere dell'abitazione di Rea, viene evidenziato come "gli è bastata una comunicazione telefonica di 8 secondi per capire che non può rifiutarsi", e che avrebbe "dovuto acconsentire", "per fare un lavoro "non retribuito ma preteso" (p. 9 sentenza impugnata). La decisione assunta dai giudici di merito è conforme a principi enunciati in materia da questa Corte di legittimità secondo i quali «Per estorsione "ambientale" si intende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima» (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632- 01); ciò in quanto «La minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera» (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797-01).Nicotera Massimo.
3. I motivi di ricorso dal primo al quarto possono trattarsi unitariamente, per essere strettamente connessi, e sono inammissibili in quanto totalmente generici, aspecifici, ripetitivi. Il ricorrente si limita, in sostanza, a proporre una rilettura del fatto, non consentita in sede di legittimità, per di più in modo totalmente reiterativo rispetto all'atto di appello, non rispondendo, sin dalla tecnica di formulazione, ai canoni di ammissibilità del ricorso in cassazione. La Corte di cassazione ha infatti avuto modo di precisare che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità,.ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata (Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870-01). La difesa contesta l'assenza di prova degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione contestato e, in particolare, dell'elemento soggettivo del reato stesso.
Nel sostenere che Nicotera sarebbe stato del tutto inconsapevole del contenuto delle richieste economiche di Rea verso Lauro, limitandosi a fare da tramite sia per il loro incontro sia per le ulteriori richieste di Rea, la difesa non si confronta minimamente con la motivazione dei giudici del merito, che, su tali aspetti, hanno reso motivazione esaustiva, non illogica e giuridicamente corretta. Si è già detto (al precedente paragrafo 2.3.), come la motivazione della sentenza impugnata abbia dato conto del contesto nel quale le condotte si inseriscono, della piena consapevolezza, sia del Lauro sia del Nicotera, dello spessore criminale del Rea e del tipo di pretese dallo stesso avanzate verso gli imprenditori della zona (" ...
è bene ricordare che, quando Lauro si trova in auto con il Nicotera per andare all'appuntamento con il Rea, il Nicotera indica al Lauro un tale, Enzo Giglio, anch'egli costruttore della zona, e gli dice "vedi a questo? ... Pure deve venire a dama" [...] facendo intendere che anche quell'uomo sarebbe stato convocato [...]. Quindi il Nicotera, non solo conosce le ragioni della convocazione del Lauro, ma sa che Rea ha già programmato di contattare anche altri imprenditori della zona": v. p. 9 sentenza impugnata). Parte ricorrente finisce, dunque, per proporre una ricostruzione alternativa alla condotta di Nicotera, quale mero tramite tra Lauro e Rea, con l'unico fine di fare una cortesia a quest'ultimo, anche per il timore, a sua volta, di contraddirlo, conoscendone la caratura criminale.
E' peraltro principio consolidato quello secondo il quale, in materia di ricorso per cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054-01), dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204-01;
Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409-01). 3.1. La valutazione di manifesta infondatezza del ricorso attinge anche il motivo attinente la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.l. cod. pen., contestata sotto il profilo del "metodo mafioso", "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis.1. cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso Clan Veneruso, dominante nel territorio di Casalnuovo, Volla e zone limitrofe". Anche in questo caso, va richiamato il precedente paragrafo 2.3. in cui si è già evidenziato come la Corte territoriale ha prodotto sul punto una motivazione congrua e non manifestamente illogica (v. p. 9 della sentenza impugnata), evidenziando che l'aggravante si fonda non solo sulle dichiarazioni della parte offesa, ma anche su quelle rese dai collaboratori fi giustizia, in relazione al modus operandi del clan Veneruso-Rea con riguardo alle pratiche estorsive nel settore edilizio.
Come sopra detto, nessun vizio di travisamento o illogicità presenta la motivazione della Corte di appello, che, facendo corretta applicazione dei principi in materia dettati da questa Corte di legittimità, anche richiamando la complementare motivazione contenuta nella sentenza di primo grado, ha dato atto del contesto territoriale nel quale i fatti si sono svolti. 3.2. Manifestamente infondati sono, infine, anche il quinto e sesto motivo di ricorso, relativi alla quantificazione della pena ed in particolare al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 114 cod. pen.
E' necessario rammentare che l'applicazione delle circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01).
Nella specie, la Corte territoriale ha escluso che in favore di Nicotera potesse riconoscersi l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., osservando (p.
9) che la sua condotta forniva un contributo significativo alla perpetrazione del delitto, secondo le modalità descritte in entrambe le sentenze di merito, con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria e che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., questa Suprema Corte ha, sul punto, più volte affermato che, «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02) e, ancora, che «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01).
Nella specie, la Corte di appello ha evidenziato l'assenza di elementi positivi ai fini del riconoscimento delle attenuanti in questione, segnalando anche come, per entrambi i ricorrenti, la quantificazione della pena sia stata determinata in una misura di poco superiore al minimo edittale, senza spazio per ulteriori riduzioni.
4. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili; consegue ex lege ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
5. Tutti i ricorrenti, in solido tra di loro, debbono inoltre essere condannati a rimborsare alle parti civili costituite - Lauro Antonio, Comune di Casalnuovo e Fai antiracket antiusura Pomigliano per la legalità "Domenico Noviello - le spese sostenute nel grado, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge a favore di Lauro Antonio, ed euro 3.686,00 oltre accessori di legge ciascuno a favore del Comune di Casalnuovo e di Fai antiracket antiusura Pomigliano per la legalità "Domenico Noviello".
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, Rea Francesco e Nicotera Massimo, in via solidale tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado d