Cassation court dismisses appeal by investigating officer seeking review of seizure of company assets without special power of attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant, an investigating officer, challenged a seizure order against goods belonging to a legal entity while acting in his own capacity as its sole shareholder and legal representative. The court ruled that despite his dual role, he lacked standing to request the release of company assets without a special power of attorney granted to his defense counsel. Consequently, the court applied established precedent requiring distinct legal representation for corporate property to ensure the specific interest in restitution is properly asserted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 320 c.p.p.; Art. 321 c.p.p.: An investigating officer who is the sole shareholder and legal representative of a company is not legitimated to request a review of a seizure order against company assets in his own capacity, but must confer a special power of attorney to his defense counsel to act in the interest of the legal entity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da SETTEMBRE PAOLO nato a Napoli il 17 dicembre 1980 avverso l'ordinanza rese il 4 settembre 2025 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell'udienza; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. Mazza che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Paolo Settembre avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso il 17 luglio 2025 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Noia avente ad oggetto beni recanti marchi contraffatti nella disponibilità della società Sette srl. Il Tribunale ha ritenuto l'assenza di legittimazione da parte del Settembre, il quale ha conferito nomina al difensore e presentato ricorso in proprio e non quale rappresentante legale della società Sette srl. nei confronti della quale è stato eseguito il sequestro.
2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l'avv. Paolo Mazza, nella veste di difensore di Paolo Settembre, rilevando che quest'ultimo è indiscutibilmente il proprietario, oltre che legale rappresentante, della società e certamente ha un interesse a ottenere la restituzione della merce sottoposta a sequestro, anche se si tratta di merce nella disponibilità di una persona giuridica diversa, in quanto nel caso di specie trattandosi di materia penale non dovrebbe assumere rilievo l'aspetto formale ma l'aspetto sostanziale delle cose. Settembre Paolo è sottoposto ad indagine per violazione degli articoli 474 e 468 codice penale e in quanto tale ha il diritto di proporre istanza di riesame e di ottenere una valutazione della sua condotta e del fumus che è stato posto a sostegno del sequestro. 3.11 ricorso è inammissibile poiché proposto per motivi manifestamente infondati.
Il sequestro probatorio è stato disposto nei confronti di merce di proprietà e nella disponibilità di una società di capitali e quindi di una persona giuridica, rispetto alla quale l'odierno indagato è rappresentante legale e socio unico. E' di tutta evidenza che, stante la diversa titolarità dei beni in sequestro rispetto alla persona fisica ricorrente, questi avrebbe dovuto conferire procura speciale nella veste di rappresentante legale della società per ottenere una pronunzia in ordine al dissequestro in favore della società terza. L'indagato ha invece agito in proprio, avvalendosi del suo difensore di fiducia, privo di procura speciale, e pertanto avrebbe dovuto esplicitare in occasione dell'istanza di riesame lo specifico interesse che nutre ad ottenere una pronunzia in merito al vincolo probatorio; interesse che non può desumersi implicitamente dalla sua posizione di indagato rispetto all'ipotesi accusatoria formulata dalla Procura, considerato che non ha titolo per ottenere la restituzione dei beni.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo sia legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le tante, Sezione 3, n. 36021 del 1/6/2023, Gabrielli, n.m.; Sezione 3, n. 16352 del 11/1/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01; Sezione 5, n. 35015 del 9/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01;
Sezione 5, n. 52060 del 2 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 — 04; Sezione 1, n. 6779 del 8/1/2019, Firriolo, Rv. 274992 — 01). Con particolare riguardo alla fattispecie in esame è stato affermato, che in caso di sequestro di beni appartenenti a una società di capitali, l'indagato, pur se legale rappresentante e socio unico di essa, non è legittimato a proporre, in proprio, richiesta di riesame, essendo necessario il conferimento di procura speciale al difensore per agire nell'interesse della persona giuridica. (Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, Grazioli, Rv. 286321 - 01) In un caso analogo a quello che si sta scrutinando, è stata ritenuta immune da censure l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limitata, presentata dall'indagato in proprio e non quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito procura speciale (Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, Grazioli, Rv. 286321 - 01) 4.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ammenda che si ritiene congruo liquidare nella misura di 3.000 C in ragione del grado di colpa nella proposizione della impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma 17 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Daek Borsellino Sergio DEPOSITATO IN CANCELLARIA SE