Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of attempted robbery.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Longo's appeal inadmissible because it alleged a legal error regarding the qualification of attempted robbery that did not meet the strict threshold of manifest error. Longo argued the violence was directed at the object rather than the person, citing specific articles of the Penal Code, while the prosecution maintained the facts clearly involved violence against the victim. The court rejected this claim as the indictment explicitly described violence against the person, rendering the alleged error non-immediately evident and thus outside the scope of permissible cassation grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal alleging erroneous legal qualification is inadmissible unless the error is manifest, meaning the qualification is immediately and indisputably eccentric to the indictment's content and the sentence's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LONGO LUIGI nato a CATANIA il 25/12/1983 avverso la sentenza del 19/05/2025 del TRIBUNALE di CATANIA sezione G.I.P. udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Luigi Longo ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti, in ordine a due delitti di tentata rapina ed uno di lesioni, aggravato dal nesso teleologico, ritenuti in continuazione tra loro, ed a sostegno del ricorso deduce la violazione di legge in considerazione dell'erronea qualificazione giuridica del tentativo di rapina di cui al capo a) dell'imputazione, a suo avviso da qualificarsi, invece, ai sensi degli artt. 56 e 624bis cod. pen., nel difetto di elementi certi da cui desumere lesioni riportate nell'occasione dalla persona offesa,sicché si dovrebbe ritenere che la violenza sia stata esercitata dal ricorrente sull'oggetto e non sulla persona.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo che non rientra tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01;
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg, Rv. 281116 -01): nel caso di specie, invece, il capo di imputazione riferisce espressamente della violenza esercitata sulla persona offesa e consistita nello "strattonarla ripetutamente... prendendola per la maglia ed il reggiseno, provocandole un forte dolore alla spalla sinistra ed al petto, ed altresì un ematoma a seno....". La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deliberato in camera dì consiglio, il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presu ente Lujmieriali Sergio eltr DEnSIXATO 4 CANCELLARIA S ZIEMNE20P2E6NALE IL IL F