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Sentenza — n. 4629/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against penalty reduction agreements are inadmissible; prescription claims remain admissible if raised properly.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4629/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeals by Messina and Di Bella inadmissible, rejecting their arguments regarding sentencing calculation and prescription. While the Court acknowledged that prescription claims can be raised in cassation against penalty reduction agreements if based on pre-existing facts, it found the specific arguments here infounded because the appellate court did not exclude recidivism. Consequently, the Court ruled that the implicit rejection of non-renounced grounds regarding recidivism meant the crime was not prescribed, leading to a dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals against sentences resulting from a penalty reduction agreement are inadmissible for issues waived by the agreement, but admissible for patent violations of law regarding prescription if the facts predate the appeal.

Parole chiave

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penalty reduction agreement cassation admissibility waiver of grounds prescription of crime recidivism exclusion patent violation of law court costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Il Messina deduce carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Il Messina deduce carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 161 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
per omessa declaratoria di prescrizione, assumendo che la sostanziale esclusione della recidiva, desumibile dal computo della pena, avrebbe dovuto condurre a una pronuncia ex art. 129 cod.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Il Messina deduce carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
artt. 161 cod. pen
in relazione agli artt. 161 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
per omessa declaratoria di prescrizione, assumendo che la sostanziale esclusione della recidiva, desumibile dal computo della pena, avrebbe dovuto condurre a una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
pen., per avere la sentenza impugnata "scarsamente motivato la propria decisione in merito al calcolo della pena" Il ricorso é inammissibile perché presentato per motivi non consentiti: invero, questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio
Sezioni Unite Ricci
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI BELLA MARIO nato a RIPOSTO il 30/04/1967 MESSINA LUCIANO nato a ACIREALE il 12/05/1968 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CRISTINA MARZAGALLI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Messina Luciano e Di Bella Mario ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, in data 17/12/2024, ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale cittadino nei loro confronti in relazione ai delitti di tentata estorsione ed usura aggravata, rideterminando le pene ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato.

2. Il Messina deduce carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata "scarsamente motivato la propria decisione in merito al calcolo della pena" Il ricorso é inammissibile perché presentato per motivi non consentiti: invero, questa Corte (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

3. Di Bella Mario deduce la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. per omessa declaratoria di prescrizione, assumendo che la sostanziale esclusione della recidiva, desumibile dal computo della pena, avrebbe dovuto condurre a una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. Con riferimento a tale doglianza giova ricordare che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza. (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01). Le sezioni unite di questa Corte di cassazione ribadendo tale principio anche dopo la riforma del 2017, hanno rilevato che, "esclusa l'introduzione di speciali limiti di ricorribilità in cassazione per la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, può essere riaffermato con le parole di Sezioni Unite "Ricci" che «nessun dato positivo induce a ritenere che non possa censurarsi, con il ricorso per cassazione, l'errore del giudice di appello che ha omesso di dichiarare la già intervenuta prescrizione del reato, pur se non eccepita dalla parte interessata in quel grado.

Il ricorso per cassazione, anche se strutturato su questo solo motivo, è certamente ammissibile, perché volto a fare valere l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. L'error in iudicando si concretizza proprio nella detta omissione, che si riverbera sul punto della sentenza concernente la punibilità. L'impugnazione mira ad emendare tale errore e l'ammissibilità del ricorso non è pregiudicata dal fatto che il ricorrente, con le conclusioni rassegnate in appello, non ha eccepito la prescrizione maturata nel corso di quel giudizio; né alcuna rilevanza preclusiva all'ammissibilità dell'impugnazione può attribuirsi, in caso di prescrizione verificatasi addirittura prima della proposizione dell'appello, alla mancata deduzione di parte con i relativi motivi (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).

L'art.129 cod. proc. pen. impone al giudice, come recita la rubrica, l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità e a tale "obbligo" il giudice di merito non può sottrarsi e deve ex officio adottare il provvedimento consequenziale. Se a tanto non adempie, la sentenza di condanna emessa, in quanto viziata da palese violazione di legge, può essere fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, il che esclude la formazione del c.d. "giudicato sostanziale"».

Tanto premesso, deve però rilevarsi che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale non ha in alcun modo escluso la recidiva specifica e reiterata contestata al Di Bella e riconosciuta in primo grado, riconoscendo, invece, la continuazione tra il reato contestato e quello di cui alla sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1650/2011 e limitandosi, quindi, ad accogliere il concordato in appello sulla pena applicabile, valutandola equa e proporzionata rispetto al fatto concreto e al profilo personologico dell'imputato l'aumento di pena a titolo di continuazione concordato tra le parti.

La decisione in senso conforme all'accordo delle parti comporta il rigetto implicito dei motivi non rinunciati inerenti al trattamento sanzionatorio, ivi compresa ogni pronuncia sulla recidiva. La presenza della recidiva, affermata in primo grado e non esclusa in appello, pertanto, comporta che il reato non è ancora prescritto né, a maggior ragione, lo era al momento della pronuncia di secondo grado.

4. L'inammissibilità dei ricorsi preclude la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati eventualmente maturata dopo la sentenza di appello.

5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

i Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.Così dec